POSTE S.p.A.: Lavoro agile per attività formative

Firmato il 3/8/2022, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, PostePay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e FNC UGL Comunicazioni, l’accordo in materia di Lavoro Agile

Con la firma del presente accordo, le Parti intendono individuare specifiche modalità applicative che agevolino l’istituto del Lavoro Agile ai fini formativi.
Pertanto, premesso
– che con l’Accordo del 1 marzo 2022, hanno definito la regolamentazione fino al 31 marzo 2023 del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane, quale diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
– che in tale sede hanno condiviso la possibilità di ricorrere temporaneamente al Lavoro Agile anche nei confronti del personale appartenente a strutture operative, al fine di consentire la partecipazione ad attività formative per le quali – anche in ragione della numerosità delle risorse coinvolte – sia opportuno il ricorso a tale modalità;
– che la L n. 52/2022 di conversione del DL n. 24/2022 ha previsto fino al 31 agosto 2022 la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere allo Smart Working cd. emergenziale, per la cui attivazione non è prevista la sottoscrizione dell’Accordo Individuale,


le Parti, convengono che a partire dal 1 settembre 2022 o, se successiva, dalla data di scadenza della suindicata modalità semplificata di attivazione dello Smart Working, per la fattispecie relativa allo svolgimento delle attività formative su richiamate, l’Accordo Individuale di Lavoro Agile si intenderà perfezionato mediante l’invio da parte dell’Azienda di una email con la quale si comunica al dipendente l’attivazione dello Smart Working per le giornate di partecipazione alle iniziative formative e la risposta via email del lavoratore in segno di accettazione; per assicurare il corretto flusso comunicazionale, dell’avvenuto perfezionamento di processo verrà data evidenza al Responsabile diretto delle risorse interessate.
Le Parti condividono inoltre l’opportunità di estendere, in via sperimentale, tale modalità di attivazione del Lavoro Agile al personale in servizio a tempo determinato impiegato su attività di staff remotizzabili o, laddove necessario per le suindicate finalità formative, applicato nelle strutture operative.

DL Semplificazioni: con la conversione il calendario Intrastat torna all’origine


La legge di conversione del DL Semplificazioni ha portato nuovamente al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine di scadenza per presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i modelli Intrastat (art. 3, co. 2, lett. b), D.L. n. 73/2022, conv. con modif. in L. n. 122/2022).

L’intervento normativo è rivolto agli elenchi riepilogativi alla cui trasmissione, con periodicità mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni, sono tenuti i soggetti passivi Iva per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea.


A riguardo, il testo originario del decreto Semplificazioni aveva spostato il termine dell’invio degli elenchi all’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.


La conversione in legge ha invece ripristinato l’originario calendario che prevedeva per il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine di scadenza per presentare i modelli Intrastat.


Cooperative che assumono persone con lo status di protezione internazionale: assegnazione contributo


Il ministro del lavoro ha firmato il Decreto interministeriale che stabilisce i criteri di assegnazione di un contributo (riduzioni o sgravi contributivi) in favore delle cooperative sociali che abbiano assunto persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.


 


L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
Il contributo si applica per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal primo gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, per le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 10 gennaio 2016.
Il beneficio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio della domanda all’INPS da parte delle cooperative sociali e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili: il Ministero del Lavoro ha già messo a disposizione dell’Istituto 500mila euro.
Non vengono riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a 1,5 milioni di euro.

DL Aiuti-bis: le misure fiscali


Pubblicato nella GU n. 185 del 09 agosto 2015 il D.L. 09 agosto 2022 n. 115 (cd “DL Aiuti-bis”) recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Di seguito le principali misure in materia fiscale.

Bonus sociale energia elettrica e gas

Confermato anche per il quarto trimestre del 2022, il rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007) nonché della compensazione per la fornitura di gas naturale, già riconosciuto per il secondo trimestre dal DL Energia e per il terzo dal DL Aiuti ai titolari di valore Isee non superiore a 12mila euro.

Tutela dei clienti vulnerabili

Dal 1° gennaio 2023, tariffe del gas naturale agevolate per i clienti vulnerabili, ossia per coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, che hanno disabilità, le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse o in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi, di età superiore ai 75 anni.

Stop alle modifiche unilaterali del contratto di luce e gas

È sospesa, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di eventuali clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di modificare unilateralmente il prezzo, anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso.

Azzeramento costi del settore elettrico

Esteso al quarto trimestre 2022 l’azzeramento degli oneri generali di sistema elettrico per tutti i contribuenti, sia le utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, sia le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Agevolazioni IVA

Confermato per tutto l’anno 2022 l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali. La tassazione agevolata riguarderà anche le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Bonus energia elettrica e gas alle imprese

Previsti nuovi contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare:
– alle imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, spetta un bonus pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre 2022;
– alle imprese gasivore, spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;
– alle imprese non energivore dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW, spetta un bonus pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022, se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;
– alle imprese non gasivore spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore del mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.

Bonus carburanti in agricoltura e pesca

Esteso agli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022 il credito d’imposta per il gasolio e la benzina utilizzati come carburante dalle imprese agricole e della pesca per la trazione dei mezzi impiegati nell’esercizio delle loro attività.

Accisa e Iva su carburanti

Confermate fino al 20 settembre 2022 le misure adottate per contrastare i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e, quindi, per contenere i prezzi alla pompa di benzina, gasolio e Gpl. Le aliquote di accisa sono fissate: a 478,40 euro per mille litri (benzina); 367,40 euro per mille litri (oli da gas o gasolio usato come carburante); 182,61 euro per mille chilogrammi (gas di petrolio liquefatti usati come carburanti); zero euro per metro cubo (gas naturale usato per autotrazione). Inoltre, al gas naturale usato per autotrazione si applica l’aliquota Iva del 5%.

Contributi per i servizi di trasporto

Pronti 40 milioni di euro per riconoscere un contributo in funzione dell’incremento del costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 per l’acquisto di carburante destinato ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico.

Welfare aziendale

Per il periodo d’imposta 2022, vengono inclusi nell’esenzione dei fringe benefit assegnati ai lavoratori dipendenti,0 anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Imprese agricole danneggiate dalla siccità

Aiuti per le imprese agricole danneggiate dalla siccità eccezionale verificatasi dallo scorso mese di maggio e sprovviste di adeguata copertura assicurativa.

Bonus psicologi

Aumentate le risorse per il bonus psicologi, introdotto considerato l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica determinate dall’emergenza pandemica e dalla conseguente crisi socio-economica.

Bonus trasporti

Aumenta la dotazione, per l’anno 2022, del fondo finalizzato a riconoscere un contributo per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale.

Bonus Tv

Innalzato a 50 euro, il contributo per l’acquisto di un apparecchio idoneo alla ricezione di programmi televisivi via satellite con i nuovi standard trasmissivi.

Decreto 105/2022: dall’Inps le prime indicazioni su maternità, paternità e congedo parentale

L’Inps, con il messaggio del 4 agosto 2022, n. 3066, ha illustrato le novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale, alla luce delle disposizione introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022.


Congedo di paternità obbligatorio


Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.


In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.


Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.


I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo.


Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.


Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Maternità delle lavoratrici autonome


Per le lavoratrici autonome è introdotto il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.


L’ indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL. Essa spetta nella stessa misura calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Congedo parentale


Lavoratori dipendenti


I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:


– alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;


– al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;


– entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).


Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ex art. 337-quater c.c., l’affidamento esclusivo del figlio.


Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Lavoratori Gestione separata


È prevista la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.


Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Lavoratori autonomi


È riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

Domanda


L’Istituto specifica che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dal 13 agosto 2022 è possibile fruire dei suddetti congedi con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati), una volta rilasciata l’ apposita domanda telematica.