Green New Deal: dal 17 novembre le domande delle imprese


Prende il via il programma di investimenti del Ministero dello sviluppo economico per realizzare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del “Green new deal italiano” (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 23 agosto 2022).

Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di:
– decarbonizzazione;
– economia circolare;
– riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
– rigenerazione urbana;
– turismo sostenibile;
– adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Con 750 milioni di euro – a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS), gestito da Mediocredito Centrale, e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa depositi e prestiti – verranno finanziati i progetti che prevedono investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul territorio nazionale.
Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno presentare le domande esclusivamente online attraverso il sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.it , dove sarà attivata una fase di precompilazione a partire dal prossimo 4 novembre.


Determinato l’EVR 2022 per i lavoratori edili di Lecco (Industria e Artigianato)



1 SET 2022 Firmato il 14/7/2022, tra ANCE LECCO SONDRIO, CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO e FENEAL-UIL Alta Lombardia, FILCA-CISL di Monza Brianza Lecco, FILLEA-CGIL di Lecco, l’accordo per la determinazione dell’E.V.R. 2022


Le Parti, in applicazione dell’accordo 5/6/2018 per la provincia di Lecco – Edilizia Industria ed Edilizia Artigianato – nell’incontro del 14/7/2022 ai fini della determinazione dell’E.V.R., hanno convenuto che:


– per l’anno 2022 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovrà essere erogato ai dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della Provincia di Lecco nella misura del 3% (corrispondente al 75% del 4%) dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2014 e 24 gennaio 2014, rispettivamente per le imprese industriali e per le imprese artigiane settore edile ed affini;


– come previsto dall’accordo 5 giugno 2018, l’E.V.R. verrà corrisposto nel corso dell’anno 2022, soli dipendenti in forza nei singoli mesi, in 6 quote mensili a decorrere dalle competenze del mese di luglio 2022 e- fino alle competenze del mese di dicembre 2022, negli importi riportati nell’Allegato “B” al presente accordo, di cui è parte integrante;


– agli operai ed agli apprendisti operai l’EVR andrà erogato mensilmente, su base orarla, per le sole ore di lavoro ordinarlo effettivamente lavorate, entro II limite di 173 ore mensili;


– agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell’E.V.R. verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogalo in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero è stato ottenuto applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.


Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;


– agli apprendisti che passeranno In qualifica nel corso dell’anno, l’E.V.R. verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.


Tabelle importi EVR da erogare dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 ai dipendenti delle imprese edili ed affini Provincia di Lecco


IMPRESE INDUSTRIALI


Operai





















Livello

Importo EVR orario

0,19000
0,18390
0,16530
0,14130
Discontinui senza alloggio 0,12720
Discontinui con alloggio 0,11310


Impiegati































Livello

Importo EVR mensile

Importo EVR giornaliero x full time – convenzionalmente 20 gg/mese

48,02130 2,44607
44.02890 2,20145
36,69060 1,83453
34,24530 1,71227
31,79680 1,58994
28,61910 1,43096
24,46080 1,22304


IMPRESE ARTIGIANE


Operai















Livello

Importo EVR orario

0,19920
0,18630
0,16470
0,14370


Impiegati































Livello

Importo EVR mensile

Importo EVR giornaliero x full time – convenzionalmente 20 gg/mese

50,99520 2,54976
44,61810 2,23091
37,17570 1,85879
34,43670 1,72184
32,20560 1,61028.
28,46820 1,4234.1
24,87210 1,24361


IMPRESE INDUSTRIALI


Apprendistato Professionalizzante


Apprendisti Operai – Valori orari





















Livello

1° e 2° semestre

3° e 4° semestre

5° semestre

6° semestre

0,14256 0,15444 0,16830 0,17820
0.13241 0,14344 0,15632 0,16551
0,11902 0,12893 0,1-4051 0,14877


Apprendisti Impiegati – Valori mensili







































Livello

1° e 2° semestre

3° e 4° semestre

5° semestre

6° semestre

35,22334 38,15861 41.58311 44,02917
31,70031 34,34254 37,42457 39,62601
26.41723. 28,61867 31,18701 33,02154
24,65662- 26,71133 29,10851 30,82077
22,89514 24,80306 27,02898 28,61892
20,60575 22,32290 24,32624 25,75719


Apprendisti Impiegati – Valori giornalieri







































Livello

1° e 2° semestre

3° e 4° semestre

5° semestre

6° semestre

1,76117 1,90793 2,07916 2,20146
1,58504 1,71713 1,87123 1,98130
1,32086 1,43093 1,55935 1,65108
1,23283 1,33557 1,45543 1,5410’4
1,14476 1,24015 1,35145 1,43095
1,03029 1,11614 1,21831 1,28786


IMPRESE ARTIGIANE


Apprendistato Professionalizzante


Apprendisti Operai – Valori orari











Gruppo

1° semestre

2° semestre

3° e 4° semestre

5° e 6° semestre

7° e 8° semestre

9° e 10° semestre

0,13786 0,14159 0,14718 0,16022 0,16953 0,17885













Gruppo

1° semestre

2° semestre

3° semestre

4° semestre

5° semestre

6° e 7° semestre

8° semestre

9° semestre

0,13041 0,13786 0,14159 0,14718 0,15090 0,16022 0,16953 0,17885











Gruppo

1° semestre

2° semestre

3° e 4° semestre

5° e 6° semestre

7° semestre

8° semestre

0,12188 0,12517 0,13011 0,14164 0,14988 0,15811











Gruppo

1° semestre

2° semestre

3° semestre

4° semestre

5° semestre

6° semestre

0,12188 0,12517 0,13011 0,13835 0,14988 0,15811

Il via alla smonetizzazione delle festività nella TIM S.p.A.

Con accordo del 28 luglio 2022, la TIM S.p.A. ha considerato la smonetizzazione delle festività del 25 dicembre 2022 e del 1° gennaio 2023.

Con il recente accordo le Parti hanno convenuto che in relazione alle festività nazionali del 25 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023 cadenti di domenica, a tutto il personale di TIM S.p.A. – purché in servizio alle predette date – è riconosciuto, per ciascuno dei suddetti giorni, in luogo del regime economico e normativo di cui all’art. 28 del vigente CCNL TLC:

a. un giorno di permesso retribuito, da fruirsi a giornata intera;

b. 4 ore di permessi retribuiti, riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro part-time.

INAIL: misure di prevenzione e protezione nella stampa 3D

Dall’INAIL le indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai possibili rischi connessi alle lavorazioni con l’utilizzo della “stampa 3D” (Comunicato 30 agosto 2022).

Partendo da un modello digitale, la “stampa 3D” consente la realizzazione di oggetti tridimensionali attraverso un metodo di produzione additivo.
La tecnica più usata è l’estrusione, in cui un filamento di materiale passa attraverso un ugello riscaldato ad alta temperatura, quindi il materiale fuso viene depositato sopra una piattaforma di lavoro più fredda e strato dopo strato vengono costruiti i piani bidimensionali dell’oggetto programmato. I materiali utilizzati sono di diversa natura: classici (polimeri, ceramiche, vetro, metalli e legno) e innovativi (bio e nano-materiali).
Tale tecnologia di produzione è impiegata in modo crescente e sempre più diffuso nel settore aerospaziale, automobilistico, meccanico, nel comparto manifatturiero e in quello medicale, grazie all’impatto sui costi di produzione e alla facilità di utilizzo.
Proprio in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei principali materiali usati e alla tecnica di lavorazione, l’INAIL ha rilevato la probabilità:
– di rischi da esposizione che potrebbero portare a potenziali effetti tossici sull’apparato respiratorio (come nel caso dei materiali plastici e metallici);
– di rischi di natura biologica derivanti dalla generazione di aerosol e contaminazione microbica delle superfici di lavoro (come nel caso dell’uso di materiali biologici).
Riguardo ai nanomateriali, pur in assenza di dati su conseguenze a lungo termine, l’INAIL ha rilevato “potenziali effetti avversi per la salute” dall’esposizione a nanomateriali ingegnerizzati (es. nanoparticelle di ossidi di metalli e nanotubi di carbonio).


Sulla base della valutazione dei possibili rischi derivanti della “stampa 3D”, l’INAIL ha raccomandato l’adozione di misure di prevenzione e protezione dagli stessi, principalmente attraverso la riduzione delle emissioni e del numero di lavoratori potenzialmente esposti.
Poiché però nello specifico della stampa 3D spesso non risulta possibile eliminare o sostituire l’agente nocivo, né modificare la modalità di lavorazione, né tantomeno ridurre il numero degli addetti coinvolti, l’INAIL ha suggerito di potenziare le misure strutturali di contenimento del rischio (come ad esempio le tecniche di aspirazione o di ventilazione dei locali), oppure di prevedere l’uso di dispositivi adeguati di protezione individuale (come maschere facciali filtranti di tipo FFP2, guanti in gomma monouso, occhiali e abbigliamento di protezione).
Resta fondamentale, comunque, un’adeguata formazione dei lavoratori e una maggiore condivisione delle procedure da attuare, allo scopo di incrementare consapevolezza dei rischi e modalità di lavoro più sicure.


Gli adempimenti per gli esercenti sui prodotti energetici


L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con circolare 31 agosto 2022 n. 32 ha chiarito gli adempimenti per gli esercenti a fronte della rideterminazione delle aliquote di accise sui carburanti dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022 disposta dal DL Aiuti-bis (Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Circolare 31 agosto 2022, n. 32).

Per gli esercenti depositi commerciali è previsto l’obbligo di trasmettere entro la data del 7 ottobre 2022, tramite PEC ovvero per via telematica, al competente Ufficio delle dogane i dati dei quantitativi fisici dei carburanti, le cui aliquote di accisa sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 20 settembre 2022.


A riguardo:


– la comunicazione delle giacenze non va effettuata qualora, alla scadenza del periodo di applicazione delle aliquote di accisa oggetto di rideterminazione, ne venga disposta la proroga;


– l’utilizzo di modelli stabiliti e approvati con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli per la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante in giacenza, ove obbligatoria.