Edilizia Industria Torino: accordo per la determinazione dell’EVR 2022



Firmato il 16/6/2022, tra il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino e la FENEAL-UIL Piemonte, la FILCA-CISL della provincia di Torino, la FILLEA-CGIL della provincia di Torino, il verbale di accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR anno 2022


Le Parti territoriali per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Torino, si sono incontrate per la verifica dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) e per la determinazione degli importi eventualmente da erogare.
Con la firma dell’accordo 16/6/2022, si è convenuto quanto segue:


1) Gli indicatori medi per il triennio 2019/2021, a confronto di quelli 2018/2020, che esprimono l’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nell’Accordo Provinciale 20 aprile 2021, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori sono risultati positivi;


2) Determinato l’EVR a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà entro il 15 luglio 2022 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2019/2021 su media 2018/2020 ), con le modalità di cui all’allegato VIII dell’Accordo 20 aprile 2021;


3) In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’EVR nella misura di cui alla Tabella 1. In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta di cui alla Tabella 2. In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l’impresa non erogherà l’EVR.


TABELLA 1 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 4%


Importi orari EVR operai anno 2022





















OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,26 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,25 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,22 euro
Operaio comune – 1° livello 0,19 euro
Custodi B 0,17 euro
Custodi C 0,15 euro


Importi mensili EVR impiegati anno 2022
























IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 65,23 euro
6° livello 58,71 euro
5° livello 48,92 euro
4° livello 45,66 euro
3° livello 42,40 euro
2° livello 38,16 euro
1° livello 32,61 euro


TABELLA 2 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 2,6%


Importi orari EVR operai anno 2022 – misura ridotta





















OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,17 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,16 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,14 euro
Operaio comune – 1° livello 0,12 euro
Custodi B 0,11 euro
Custodi C 0,10 euro


Importi mensili EVR impiegati anno 2022 – misura ridotta
























IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 42,40 euro
6° livello 38,16 euro
5° livello 31,80 euro
4° livello 29,68 euro
3° livello 27,56 euro
2° livello 24,80 euro
1° livello 21,20 euro

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari


Pubblicata nella G.U. 01 settembre 2022, n. 204, la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

In relazione alle misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione, la legge in oggetto n. 130/2022 dispone che presso la stessa Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.
In materia di processo tributario, inoltre, regola che:
– le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile;
– qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione;
– in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione;
– per le controversie soggette a reclamo la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione;
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023, la partecipazione alle udienze, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza.
Infine, circa la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la legge n. 130/2022 dispone che:
– le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;
– le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.


Comunicazione relativa ai rimborsi intestati al contribuente deceduto


02 SETT 2022 Il Fisco ha approvato il modello di “Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità” e ha definito le relative modalità di trasmissione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 01 settembre 2022, n. 339178)

I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. (art. 28, comma 6, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dall’art. 5, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122).
La norma introduce un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento.
Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l’eredità è devoluta per legge, l’Agenzia delle entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi; se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l’eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la corretta individuazione dei beneficiari.
Con riferimento ai rimborsi per i quali è già in corso un’attività istruttoria da parte dell’ufficio, per l’individuazione dei beneficiari si applica la procedura previgente.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che i soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto. Pertanto, il provvedimento in oggetto, approva il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate di non voler ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto e definisce le specifiche modalità di trasmissione.
Infine, la richiamata disposizione prevede che il chiamato all’eredità deve restituire il rimborso già erogato in suo favore, nel caso in cui non intendeva riceverlo ma non abbia inviato la comunicazione di cui al presente provvedimento; in proposito, si precisa che la restituzione dovrà avvenire con le modalità già definite dal Fisco (risoluzione n. 86/E del 12 agosto 2011).


Modalità di accesso al “bonus lavoratori fragili”



Entro il 30 novembre 2022 deve essere presentata all’Inps la richiesta del “Bonus ai lavoratori fragili” riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato che durante l’anno 2021 hanno fruito del trattamento di malattia in relazione all’assenza dal lavoro connessa alla condizione di fragilità rispetto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (INPS – Circolare 05 agosto 2022, n. 96).


Il bonus è riconosciuto ai lavoratori del settore privato, aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che durante l’anno 2021 abbiano fruito del trattamento di malattia per l’assenza dal lavoro connessa alle misure di tutela anti Covid-19, in ragione della condizione di fragilità (rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, disabilità con connotazione di gravità) e dell’impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile.




Una specifica tutela anti Covid-19 è stata adottata in favore dei cd. “lavoratori fragili”, ossia lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Per tali lavoratori, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero, se prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.


Beneficiari


Riguardo ai beneficiari, l’Inps ha precisato che i destinatari del bonus sono i lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti categorie:
– operai del settore industria;
– operai e impiegati del settore terziario e servizi;
– lavoratori dell’agricoltura;
– lavoratori dello spettacolo;
– lavoratori marittimi.
Sono esclusi, invece, i collaboratori familiari (colf e badanti), gli impiegati dell’industria, i quadri (industria e artigianato), i dirigenti, i portieri, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione separata.


Requisiti


Per il riconoscimento del bonus è necessario possedere tutti i seguenti requisiti:
a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti alla fragilità per il Covid-19, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
In sede di presentazione della domanda i suddetti requisiti devono essere autocerificati.


Domanda


I soggetti interessati a fruire del bonus ai lavoratori fragili devono presentare apposita domanda all’Inps, entro il 30 novembre 2022, accedendo al servizio online dedicato sul portale web dell’Istituto (www.inps.it) mediante SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS.
In alternativa, la richiesta può essere effettuata:
– tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile;
– tramite gli Istituti di patronato.


Erogazione del bonus


Per l’anno 2002 il bonus ai lavoratori fragili è pari a 1.000 euro ed è erogato dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
Il pagamento del bonus ai lavoratori fragili è effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente nella domanda.
Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente.
Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia), deve essere allegato alla domanda il modulo di identificazione finanziaria “MV70” (disponibile sul portale web dell’Inps), salvo che non sia stato già prodotto all’INPS in occasione di precedenti richieste di pagamento.

Licenziamento: illegittimo il controllo investigativo sull’inadempimento


1 set 2022 È illegittimo il licenziamento intimato per motivi disciplinari al dipendente, quando la condotta dello stesso sia stata rilevata a seguito di controlli effettuati da agenzia investigativa esterna. Tale controllo deve, infatti, limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione da parte del lavoratore, riservato al controllo diretto del datore di lavoro e dei suoi collaboratori (Corte di Cassazione, Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25287).


La Corte d’appello territoriale confermava la decisione di primo grado di rigetto dell’impugnativa di licenziamento intimato al dipendente di una banca per motivi disciplinari.


Al lavoratore, la cui attività era connotata da una certa flessibilità riguardo all’orario e alla sede di svolgimento dell’attività, era stato contestato di essersi allontanato dal luogo di lavoro, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo inquadramento professionale, essendo stati registrati, mediante controlli effettuati da agenzia investigativa, incontri estranei all’area o sede di lavoro (supermercati e palestre), non connessi all’attività lavorativa, in luoghi distanti anche decine di chilometri dalla sede di lavoro.


I Giudici di merito, in particolare, ritenevano legittimi i controlli effettuati mediante agenzia investigativa che avevano interessato il lavoratore nell’ambito della più ampia indagine avente ad oggetto la violazione dei permessi ex L. 104/92 da parte di una collega, con la quale lo stesso dipendente era stato ripreso più volte.


Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, lamentando tra i motivi violazione e falsa applicazione di legge in relazione al controllo della prestazione lavorativa mediante agenzia investigativa esterna. Lo stesso ha sostenuto, difatti, che tale controllo deve limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione da parte del lavoratore, non potendo sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata al controllo diretto del datore di lavoro e dei suoi collaboratori ex art. 3 St. Lav..


Il ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale, ha preliminarmente ribadito i principi enunciati in ordine alla portata degli artt. 2 e 3 della I. n. 300 del 1970, che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa.
La Corte non ha mancato di evidenziare che le disposizioni in questione non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, come nel caso in argomento un’agenzia investigativa; tuttavia il controllo non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta a tale vigilanza.
Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione e resta, pertanto, precluso al di fuori di tali limiti, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti.
Sulla scorta di tanto, la Corte di Legittimità ha concluso che l’attività investigativa mediante controllo esterno, ancorché occasionata da analogo, pur legittimo, controllo nei confronti di altro dipendente, come nel caso in argomento, esplicandosi nell’orario di lavoro del lavoratore, cioè durante l’espletamento dell’attività lavorativa da parte sua, finisce con l’incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività.