Istruzioni MIMIT per la presentazione delle domande del credito d’imposta per la quotazione delle PMI

In merito al credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricordato che per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile presentare le domande fino al 31 marzo 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 ottobre 2024).

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Dopo svariate proroghe, con la Legge di bilancio 2023 la misura è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

 

Il D.L. n. 215/2023 (“D.L. Proroghe”) ha, poi, prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).

Pertanto, ricorda il MIMIT, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

 

L’istanza, da trasmettere via PEC ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2018, deve contenere il modulo di domanda e i seguenti elementi descritti all’articolo 6, comma 2:

  • elementi identificativi della qualità di PMI;

  • ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;

  • delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

  • dichiarazioni antimafia.

CCNL Impianti Sportivi: siglato l’accordo di armonizzazione



Dal 1° ottobre il rapporto di lavoro dei dipendenti assunti per la raccolta e pagamento delle scommesse negli ippodromi e per gli addetti agli ingressi e ai servizi vari viene disciplinato dal CCNL per i lavoratori dello sport


Il 19 settembre è stata sottoscritta da Federippodromi e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil l’ipotesi d’accordo di armonizzazione per il  passaggio dall’accordo dell’11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all’interno degli ippodromi al CCNL per i lavoratori dello sport. 
L’accordo ha previsto che dal 1° ottobre 2024 per i lavoratori sopra indicati verrà applicato il CCNL dei lavoratori dello sport, specificando che il personale manterrà l’importo corrispondente agli scatti di anzianità maturati sino al 1° ottobre e per gli scatti futuri si porterà ad esaurimento la maturazione residua. 
Per quanto riguarda, invece, l’inquadramento del personale si dovrà tener conto delle mansioni svolte anche sulla base della declaratoria contrattuale del CCNL, come di seguito indicata.























Livello di Provenienza Livello di Assegnazione  
A 1° Livello
B 2° Livello
CS 3° Livello
C 4° Livello
D 5° Livello
E/F 6° Livello

                                                                                                                

Assicurazione degli infortuni dei giornalisti: le nuove funzionalità del servizio applicativo

Previsto l’invio della documentazione sanitaria necessaria per il prosieguo dell’istruttoria anche dopo l’inoltro della denuncia (INAIL, circolare 30 settembre 2024, n. 30).

L’INAIL ha comunicato di aver previsto nell’ambito del servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi, una nuova funzionalità finalizzata a rendere possibile, anche dopo l’inoltro della denuncia, l’invio della documentazione sanitaria necessaria per il prosieguo dell’istruttoria e la definizione dell’infortunio mediante il servizio applicativo, e non più attraverso la posta elettronica certificata.

La documentazione trasmessa avvalendosi del suddetto servizio applicativo in un momento successivo alla denuncia di infortunio è registrata in un’apposita sezione della relativa pagina di dettaglio, distinta dalla sezione dei documenti allegati alla denuncia. 

In analogia con quanto disposto per la denuncia di infortunio, la trasmissione di tale documentazione attraverso il servizio applicativo sostituisce, con decorrenza dalla data di pubblicazione della circolare in commento, la trasmissione con PEC.

Al riguardo, l’INAIL segnala al fine di semplificare l’accesso alle informazioni rilevanti per il giornalista o dei familiari superstiti e di garantire una maggiore trasparenza dell’azione dell’Istituto, nella sezione di dettaglio della denuncia di infortunio è ora disponibile l’informazione relativa allo stato di lavorazione della pratica.
La valorizzazione dell’omonimo campo varia in funzione delle attività amministrative e medico-legali utili espletate per il riconoscimento dell’infortunio e l’eventuale indennizzo ed è comunicata agli interessati mediante notifica trasmessa dallo stesso servizio applicativo all’indirizzo di posta elettronica inserito nella denuncia di infortunio.

Le modalità di accesso e ulteriore documentazione

L’accesso al servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi può essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Il servizio applicativo consente la trasmissione anche di ulteriore documentazione. A tal fine, una volta effettuato l’accesso, nel ruolo di “utente con credenziali dispositive”, sarà necessario accedere alla sezione Le mie denunce, selezionare la denuncia di infortunio interessata e caricare i relativi documenti nel box Ulteriori documenti

La circolare in argomento, infine, include indicazioni in materia di informazioni e assistenza.

 

CIRL Metalmeccanica Artigianato Marche: con il rinnovo un aumento dell’1,2% mensile sui minimi tabellari

Per l’anno 2024 è previsto il riconoscimento per tutti i dipendenti di 100,00 euro di welfare 

Il giorno 25 settembre 2024 è stato sottoscritto da Fim-Fiom-Uilm regionali e Cna produzione, Casartigiani, Claai Marche l’accordo di rinnovo del contratto regionale per gli addetti all’area meccanica delle Marche. L’intesa raggiunta interessa circa 35.000 addetti nella Regione.
Le Parti Sociali hanno stabilito un aumento dell’1,2% mensile sui minimi tabellari per i lavoratori metalmeccanici artigiani della regione. Non solo, per l’anno 2024 è previsto il riconoscimento per tutti i dipendenti di 100,00 euro di welfare nel mese di ottobre.
Dal punto di vista normativo sono previsti miglioramenti in tema di permessi retribuiti, mediante l’aggiunta di ore per la cura degli anziani e per inserimento dei figli a scuola. E’ stato allungato il periodo di comporto per malattia per preservare il posto di lavoro in caso di malattie gravi. Sono state inoltre ampliate le casistiche e diminuiti i tempi per richiedere anticipazioni del TFR. Viene inoltre riconosciuta la possibilità di lavorare in modalità agile (smart working), nonchè in part-time, per assistere figli entro i 36 mesi e parenti con invalidità.
I Sindacati, soddisfatti del risultato raggiunto, hanno comunicato che l’avvio di una campagna informativa con le assemblee dei lavoratori per illustrare i risultati e i termini dell’intesa. 

Istruzioni operative delle Entrate ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali

In attuazione dell’articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024,  l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 settembre 2024, n. 372380).

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate dispone che i processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possano essere sottoscritti con la firma digitale.

 

Il contribuente, o il suo delegato, potrà a sua volta sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa. A tal fine il processo verbale deve essere inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale.

Parimenti, nel medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale domicilio digitale.

Successivamente alla sottoscrizione digitale, il contribuente, o il suo delegato, dovrà provvedere alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.

Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, il personale incaricato del controllo dovrà provvedere ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.

 

Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, dovrà essere poi protocollato dal personale dell’Agenzia incaricato del controllo e trasmesso al domicilio digitale del contribuente .

In alternativa il contribuente, sprovvisto di indirizzo PEC, potrà chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.

 

Qualora il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richieda la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia incaricato al controllo dovrà procedere mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica.

 

Qualora il contribuente, o il suo delegato, non fosse munito di firma digitale il processo verbale potrà essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale dovrà essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

 

A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale incaricato del controllo dovrà produrre una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità. Il documento così formato costituirà l’originale informatico.

Una volta predisposto il documento originale informatico, il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, dovrà essere protocollato e consegnato al contribuente.

 

Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate ne dovrà dare evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi e procedendo alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna.

 

Qualora, infine, il contribuente, o il suo delegato, rifiutasse la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzi potrà procedere all’invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del documento informatico originale tramite PEC.