Prorogati i termini di trasmissione dei dati POS


Le informazioni relative alle operazioni contabilizzate dal 1° settembre dovranno essere inviate entro il 15 ottobre, quelle sulle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, entro il 30 novembre. Il termine di trasmissione a regime è ampliato di un giorno (Agenzia delle entrate – provvedimento 02 settembre 2022, n. 340401).

Con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti.


In particolare, il provvedimento aveva stabilito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, doveva essere effettuata entro il 5 settembre p.v. ed entro il 31 ottobre quelle riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, il provvedimento aveva stabilito che, a regime, il flusso informativo doveva essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.


Detto questo, a fronte delle diverse segnalazione circa la difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione sopra citate, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i predetti termini di trasmissione rispettivamente al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime.


Cessione di ramo d’azienda illegittima: natura dei crediti vantati dal lavoratore


5 set 2022 In caso di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda i crediti vantati dal lavoratore per effetto dell’omesso ripristino del rapporto da parte del cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Da tanto consegue l’inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, posto alla base della detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25853).


La Suprema Corte ha ribadito il principio in oggetto, pronunciandosi sul ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda proposta dalla stessa nei confronti della società datrice di lavoro, per ottenere il pagamento delle somme maturate successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata inefficace la cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda.


I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto che anche nell’ipotesi di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda, quale quella del caso in questione, l’omesso ripristino della funzionalità del rapporto da parte del cedente, a fronte di una tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore, rilevasse sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell’aliunde perceptum che, nella specie, in ragione della circostanza che l’istante aveva percepito le retribuzioni erogate dalla società cessionaria presso cui aveva continuato a prestare attività, era di entità tale da elidere il danno subito.


La Corte di legittimità, cassando la sentenza impugnata, ha, di contro, risolto la controversa questione della natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento dell’ illegittimità della cessione del ramo d’azienda cui la stessa era addetta, con decorrenza dalla messa in mora, nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria dei detti crediti.
A fondamento della decisione la stessa Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990), con la quale queste ultime hanno sancito il principio di diritto secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.


Come rilevato dai giudicanti, a tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale (Sent. 28 febbraio 2019, n. 29), anche con riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda.
Da tanto consegue, dunque, che, sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento dei lavoratori abbia titolo risarcitorio, il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento non trova applicazione.

Al via le domande per l’accesso al credito di imposta edicole per l’anno 2022


Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Presidenza del consiglio dei ministri – Comunicato 01 settembre 2022).

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.
La misura agevolativa, istituita dall’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata rinnovata, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto “sostegni-bis”), che ha introdotto le seguenti modifiche:
– platea dei destinatari: per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:
   * gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
   * le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
– spese ammesse all’agevolazione: come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro.
La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

Giornalisti autonomi: comunicazione reddituale all’Inpgi entro il 30/09

Entro il 30 settembre 2022, tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi sono tenuti a presentare all’Istituto una comunicazione dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2021 (INPGI – Circolare n. 8/2022).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel 2021 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
– libero-professionale con Partita IVA;
-·come attività “occasionale”;
– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
– mediante cessione di diritto d’autore.


La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi all’area riservata del sito www.inpgi.it, utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali. La procedura è attiva tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

La comunicazione deve essere presentata anche dai giornalisti che pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale, non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2021. In tal caso, anche in assenza di reddito autonomo è possibile procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2021, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2021.

Non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

In caso di inoltro della comunicazione reddituale oltre la scadenza è dovuta un’apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

Il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2021 pari a 15.953,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indica le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo; in sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.
I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione on line possono essere versati – a scelta del giornalista – in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022, oppure in 3 rate mensili con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre.

Dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale


Dal 1° del mese è operativa la procedura per presentare la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale prodotto nel 2021 nell’area riservata dei “Servizi Enpacl online” (Enpacl, comunicato 1 settembre 2022).

Da giovedì 1° settembre è disponibile nell’area riservata dei “Servizi ENPACL on line” la procedura per rendere la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2021.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato a venerdì 30 settembre.


Per generare i relativi “pagoPA” (oppure i tracciati del modello F24), occorre collegarsi all’area riservata, sezione “Contribuzione”, voce ‘Obbligatoria anno 2022’.