Tax Credit Librerie: presentazione istanze


12 SETT 2022 É possibile presentare domanda dal 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022. (MINISTERO DEI BENI CULTURALI – Comunicato 08 settembre 2022)

É possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta riferita all’anno 2021, dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
ttps://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.
Con l’occasione si avvisa che per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda.
Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

Domande Bonus 200 euro lavoratori autonomi: dal 20/09 al 30/11

La domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum prevista a sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi (cd. “bonus 200 euro per i lavoratori autonomi”) può essere presentata a decorrere dal 20 settembre e non oltre il 30 novembre 2022 (Consiglio Nazionale CDL – Comunicato 9 settembre 2022)

La presentazione delle domande del “Bonus 200 euro lavoratori autonomi” potrà essere effettuata a decorrere dal 20 settembre 2022, ma comunque entro il termine perentorio del 30 novembre 2022, in tempo per effettuare l’invio della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate.
La notizia diffusa dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, riprende quanto reso noto dall’ADEPP (Associazione degli enti previdenziali privati) a margine di un incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni tecnici dell’Inps in merito all’applicazione dello schema di decreto interministeriale, di attuazione dell’articolo 33 del Decreto Aiuti, che è ancora al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


Secondo quanto previsto dallo schema del suddetto decreto interministeriale, ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato deve presentare istanza all’ente di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dallo stesso ente.
Nel caso in cui il beneficiario sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza deve essere presentata esclusivamente all’INPS, pena l’inammissibilità della domanda.
L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità, pena l’inammissibilità della stessa:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’ADEPP ha precisato che non ci sarà alcun click day per i professionisti. Con l’individuazione di una data perentoria per l’invio delle domande (30/11/2022) viene data la possibilità di effettuare l’autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con maggiore consapevolezza.
L’Associazione ha sottolineato, inoltre, che, rispetto alla platea dei beneficiari, le risorse stanziate sono sufficienti a garantire l’erogazione del bonus.

In arrivo 20 milioni per progetti su elettronica innovativa


09 SETT 2022 Per sostenere lo sviluppo di una competitiva industria nel settore dei componenti e sistemi elettronici, il Mise ha firmato un decreto che assegna 20 milioni di euro al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionate dai bandi pubblicati, nel corso del 2022, da Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) e Innovation Actions (IA). (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 08 settembre 2022)


 


Si tratta di due iniziative che rientrano nell’ambito del programma europeo Horizon, per il quale il Ministero ha destinato complessivamente 200 milioni di fondi stanziati dal PNRR, e che puntano a supportare gli investimenti in ricerca e innovazione al fine di rafforzare l’autonomia strategica in settori, come quello dell’elettronica, divenuti asset centrali per l’industria manifatturiera europea.
In particolare verrà finanziata la progettazione, il trasferimento tecnologico e la produzione di nuovi  prodotti, processi e servizi,  o migliorare notevolmente quelli già esistenti, tramite lo sviluppo delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Nanotecnologie, Materiali avanzati, Biotecnologie, Fabbricazione e trasformazione avanzate, Spazio.
Le imprese selezionate dovranno presentare le proposte definitive dei loro progetti entro il prossimo 21 settembre, mentre i termini e le modalità di presentazione delle richieste di agevolazione verranno indicate con un successivo provvedimento dopo che il decreto verrà registrato dalla Corte dei Conti.

Licenziato il lavoratore che usa il permesso sindacale per fini personali


9 set 2022 L’ indebita fruizione del permesso sindacale, utilizzato dal lavoratore per finalità personali, legittima il licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26198).


La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro ad un dipendente, sulla base di contestazione che addebitava a questi l’ indebita fruizione del permesso sindacale ex art. 30, legge n. 300/1970, utilizzato per finalità personali del tutto estranee alla previsione normativa che riconosce ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’art. 19 il diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni di tali organi.


Nel caso sottoposto ad esame i Giudici di legittimità hanno, difatti, concluso per la non riconducibilità della condotta contestata alle norme del CCNL applicabile che puniscono con sanzione conservativa l’ assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, e hanno, di contro, condiviso la qualificazione giuridica della condotta del dipendente, operata dalla Corte di merito, in termini di vero e proprio abuso del diritto, venendo in rilievo, nel caso di specie, non la mera assenza ingiustificata dal lavoro, ma un comportamento del lavoratore connotato da un quid pluris, rappresentato dall’utilizzo del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali, concretatosi in una lesione del vincolo fiduciario tale da investire la generalità dei possibili futuri inadempimenti del lavoratore.

Valido l’accertamento notificato all’associazione cessata


È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante (Corte di cassazione – ordinanza 06 settembre 2022, n. 26284).

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’evento estintivo dell’associazione non riconosciuta non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici, fermo il divieto del compimento di nuove operazioni, essendo venuto meno il perseguimento dello scopo, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta), tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio.


Con specifico riferimento all’ipotesi in cui l’associazione non riconosciuta sia già cessata al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento, inoltre, va richiamata una recente decisione di questa Corte, a cui si deve dare continuità, secondo la quale: “È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicché l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell’associazione, con conseguente irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973″.


Ne consegue, che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante ex art. 38 cod. civ., anche per le obbligazioni tributarie, sopravvive all’estinzione dell’ente rappresentato e l’intestazione dell’atto all’associazione non riconosciuta, ormai estinta, è funzionale ad individuare il titolo della ripresa e della responsabilità dell’ex rappresentante legale al quale l’atto è rivolto, anche nella sua qualità di “successore”.