INPS: esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio


L’Inps fornisce istruzioni sull’esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche (Inps, messaggio 12 settembre 2022, n. 3353).

L’esonero contributivo in parola riguarda le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, ovvero degli Stati dell’UE o dello Spazio economico europeo, che esercitano, con tali navi, le attività elencate (attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali).
La misura dell’esonero è pari alla totalità (100%) dei contributi dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi e trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle navi indicate. Viceversa, l’esonero contributivo non trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi extracomunitari.
Ai sensi del vigente regolamento comunitario, la regola generale per l’individuazione della normativa di sicurezza sociale applicabile ai marittimi imbarcati a bordo di una nave iscritta nei registri di un qualsiasi Stato membro è la cosiddetta “legge della bandiera”, cioè si applica la legislazione dello Stato di cui la nave batte bandiera.
Unica eccezione prevista dalla predetta disposizione è l’ipotesi in cui si è in presenza della doppia condizione (cumulativa):
a) di impresa con sede in Italia;
b) di marittimi che abbiano la residenza in Italia.


Laddove siano verificate entrambe le condizioni sopra indicate, a prescindere dalla bandiera battente sulla nave, l’armatore è considerato a tutti gli effetti soggetto passivo dell’obbligazione contributiva nello Stato italiano.
Tenute ferme tali condizioni, l’armatore di navi iscritte nei registri di Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, adibite alle attività indicate nell’articolo 88 in parola, che abbia sede legale o stabile organizzazione nel territorio italiano, potrà godere dell’esonero contributivo, limitatamente ai marittimi residenti in Italia.


Sulle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile alla fruizione dell’esonero contributivo viene centralmente attribuito il c.a. “2W”,che assume il nuovo significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.
Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021, valorizzeranno, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L233”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2020, e “L234”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2021”;
– nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo da recuperare.
Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021 valorizzeranno, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L235”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework – anno 2020”, e “L236”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework – anno 2021”;
– nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo da recuperare.
L’esposizione dei codici sopra riportati (“L233”, “L234”, “L235” e “L236”) potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo di cui all’articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
Per le imprese che non si avvalgono del predetto termine di differimento, il conguaglio con i codici sopra riportati potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Cassa Edile Siracusa: variati i contributi



La Cassa Edile della Provincia di Siracusa comunica la variazione dei contributi in vigore dal mese di Agosto 2022.











































CONTRIBUTI CASSA EDILE

AZIENDE

OPERAI

TOTALE

CASSA EDILE 1,875% 0,375% 2,25%
R.L.S.T. 0,05%      
O.P.T. 1,00% 1,05%   1,05%
Anzianità Prof. Edile 2,53%   2,53%
Quota servizio Sindacale 0,97% 0,97% 1,94%
Fondo Prepensionamenti 0,20%   0,20%
Incentivo occupazione 0,10%   0,10%
TOTALE 6,725% 1,345% 8,07%


FONDO SANITARIO


 









FONDO SANITARIO OPERAI (su un minimo di 120 ore) 0,60%
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,26%

Inps: nuove misure degli interessi e delle sanzioni civili



A meno di due mesi dall’ultimo incremento, la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è ulteriormente incrementata dello 0,75 per cento con effetto dal 14 settembre 2022. (INPS – Circolare 12 settembre 2022, n. 100).


La BCE, con la decisione di politica monetaria dell’8 settembre 2022, ha innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, a decorrere dal 14 settembre 2022, è pari all’1,25 per cento.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi.
Ecco le misure in vigore a decorrere dal 14 settembre 2022.

















Tasso interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti 7,25 per cento annuo
Tasso interessi di differimento del termine di versamento 7,25 per cento annuo
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dichiarati 6,75 per cento
Sanzioni civili per evasione o denunce contributive infedeli con regolarizzazione spontanea 6,75 per cento
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze 6,75 per cento

C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per inviare il 730/2022


13 SETT 2022 Quest’anno è ancora più semplice inviare la precompilata online in autonomia, in quanto i modelli sono ancora più completi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 11 settembre 2022)

I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l’università dei figli e molte altre. Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può “autorizzare” un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata. La dichiarazione accettata senza modifiche, infatti, esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali; ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata.
Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per inviare il 730 c’è tempo fino a venerdì 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre 2022.
Novità di quest’anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a un’altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio. In tutti quei casi in cui, a causa di patologie, la persona rappresentata non può recarsi in Agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato.

Scambio di partecipazioni a valori correnti non censurabile


Il realizzo delle partecipazioni a valori correnti non è censurabile ai fini dell’abuso del diritto, laddove volte a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, co. 2-bis, D.P.R. n. 917/1986 (Agenzia Entrate – risposta 09 settembre 2022 n. 450).

In relazione al caso di specie, la riorganizzazione societaria è finalizzata alla realizzazione del dichiarato e palese intento di suddividere la holding di famiglia, partecipata e gestita da due nuclei familiari, in due distinte holding, ognuna delle quali facente capo al singolo nucleo familiare, al fine di semplificare i processi decisionali (favorendo l’assunzione di posizioni unitarie all’interno di ogni singolo ramo), consentire la scelta autonoma degli investimenti nei settori confacenti il singolo ramo, ed effettuare il passaggio generazionale all’interno di ogni ramo, secondo i tempi e le modalità più consone ai discendenti dei due nuclei familiari.


Con riferimento alla valutazione antiabuso delle operazioni di realizzo delle partecipazioni prodromiche all’applicazione del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR si rammenta che, con la risposta n. 429 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che nella misura in cui sia riscontrabile in capo a ciascun conferente la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR e la cristallizzazione del requisito di cui alla lettera b) subordinatamente a una serie di operazioni di compravendita a carattere realizzativi, non si realizza una fattispecie abusiva ai fini delle imposte dirette, in quanto le operazioni in cui la stessa si articola non sembrano consentire la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.


In particolare, la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentino, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate, consente di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR (e della eventuale neutralità indotta) in luogo dell’applicazione del regime ordinario di tassazione di cui all’articolo 9 del TUIR.


In altri termini, il vantaggio fiscale, rappresentato dall’applicazione dell’articolo 177, comma 2-bis, del TUIR anziché dell’articolo 9 del TUIR, non risulta indebito, qualora l’operazione nel suo complesso sia coerente con la ratio del menzionato comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR.


Al riguardo, anche nel caso di specie, non si configura un indebito vantaggio fiscale ove le partecipazioni ostative vengano alienate a valori di mercato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR e regolate con mezzi propri, non essendo in tal caso rilevante la circostanza che tali trasferimenti avvengano in favore di terzi oppure delle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente.


Pertanto, il realizzo delle partecipazioni in esame a valori correnti non è censurabile ai fini dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo volto a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate.


Inoltre, in presenza delle suddette condizioni, anche le donazioni di azioni effettuate preliminarmente alle operazioni di conferimento nelle due holding di ramo non integrano una fattispecie abusiva.