Il CNA con le altre Organizzazioni Sindacali e Datoriali hanno sottoscritto un’accordo interconfederale con le regole e i principi di riferimento per il nuovo funzionamento di FSBA.
La legge di bilancio per l’anno 2022, ha stabilito che in merito al FSBA, venisse assicurato ai beneficiari un assegno di integrazione salariale, sia a fronte delle causali ordinarie, sia a fronte delle causali straordinarie. Tali prestazioni sono garantite con modalità diverse a seconda della dimensione aziendale dei datori di lavoro:
– Per le imprese che occupano sino a 15 dipendenti, infatti, è previsto un assegno di integrazione salariale (AIS) sia per ragioni ordinarie che per ragioni straordinarie della durata massima di 26 settimane in un biennio mobile. Le settimane potranno essere fruite o tutte per le causali ordinarie, o tutte per le causali straordinarie o ancora in modalità mista, fermo restando il tetto massimo delle 26 settimane e, ovviamente, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti di legge.
– Per le imprese che occupano oltre 15 dipendenti, invece, l’assegno di integrazione salariale è pari a 26 settimane nel biennio mobile per le sole causali giustificatrici ordinarie. In aggiunta a tale prestazione, poi, le imprese potranno accedere a un assegno di integrazione salariale straordinario pari a 24 mesi nel quinquennio mobile in caso di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, nei limiti del disposto di cui all’articolo 22, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, in caso di crisi aziendale e 36 mesi nel quinquennio mobile in caso di contratto di solidarietà.
In relazione a ciò sono fissate le seguenti aliquote:
– per i datori di lavoro che hanno fino a 15 dipendenti viene fissata un’unica aliquota pari allo 0,60% della RIP volta a finanziare l’assegno di integrazione salariale (casuali ordinarie e/o straordinarie);
– per i datori di lavoro che occupano oltre 15 dipendenti, invece, è prevista una contribuzione dello 0,60% volta a finanziare l’assegno ordinario, alla quale si aggiunge una contribuzione dello 0,40% della RIP, volta a finanziare l’assegno ordinario straordinario.
Mantenendo la suddivisione già adottata da FSBA, le suddette aliquote sono per ¾ a carico dell’azienda e per il restante ¼ a carico del lavoratore.
Inoltre, per le sole imprese che hanno oltre 15 dipendenti e che presentano istanza di integrazione salariale straordinaria è previsto il versamento di una contribuzione addizionale pari al 4% della retribuzione persa, in base a quanto disposto dalla normativa.
Nell’accordo viene previsto un meccanismo di regolarizzazione per gli eventuali inadempimenti contributivi relativi agli anni pregressi, fermo restando l’integrale applicazione della contrattazione collettiva, nella parte normativa e in quella obbligatoria.