INAIL: Servizio online Denuncia di Nuovo Lavoro temporaneo


Dopo la temporanea chiusura del Servizio online > Denunce > DNL Temp, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione di tale servizio che, a partire dal 20 settembre 2022, è disponibile in www.inail.it > Servizi online (Nota Inail 8493/2022).


 


Il datore di lavoro, che esercita lavori di carattere temporaneo in più sedi, presenti tramite i servizi telematici dell’Istituto la denuncia di ogni singolo lavoro o di ogni sua eventuale modificazione.
La Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo viene effettuata in www.inail.it tramite l’apposito Servizio online > Denunce > DNL Temp.
A seguito di alcune problematiche tecniche, che hanno determinato anche la temporanea chiusura del servizio, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione del suddetto servizio che, a partire dal 20 settembre 2022, è disponibile in www.inail.it > Servizi online.

Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese


21 SETT 2022 Approvato il decreto Aiuti ter che rafforza le misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare l’aumento dei costi energetici e ridurre il loro impatto sulle spese dei cittadini e sulle attività produttive del Paese.

Le principali misure adottate vanno dalla garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette all’estensione del credito d’imposta. Introdotte aliquote del 40% per gli energivori e del 30% per le imprese più piccole che impiegano energia elettrica con una potenza superiore a 4,5 kw. Le risorse stanziate per questi interventi verranno concentrate nei mesi di ottobre e novembre per un ristoro immediato e più consistente sul caro energia.
Raddoppiati i benefici anche per gli impianti di risalita e in generale per tutte le attività produttive e commerciali non classificate come energivore mentre è stato previsto un contributo sociale, una tantum, di 150 euro per 22 milioni di cittadini che percepiscono redditi inferiori a ventimila euro lordi annui.
Sulle delocalizzazioni è, invece, stata approvata la misura che prevede la revoca per le aziende di ogni beneficio statale ricevuto in caso di delocalizzazione che comporti il 40% di licenziamenti dei dipendenti.
Nel decreto Aiuti ter è stata accolta anche la proposta di prorogare al prossimo 31 ottobre il termine per attivare la procedura di restituzione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo indebitamente percepiti.


Superamento della clausola di salvaguardia per il CCNL Uniontessile – Confapi



Sottoscritto un accordo per il superamento della clausola di salvaguardia per il settote tessile moda piccola industria


L’accordo prevede che, alla data del 31 agosto 2022, venga a cessare l’applicazione della clausola di salvaguardia e, di conseguenza, l’applicazione delle tabelle che erano state comunicate da Uniontessile Confapi in applicazione della clausola stessa.


Pertanto, le aziende che hanno applicato tale clausola, hanno dato corso dal 1/2/2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Di conseguenza, con il nuovo accordo, le suddette aziende, procederanno, con decorrenza dal 1° settembre 2022, all’applicazione, secondo il comparto di appartenenza, delle tabelle qui di seguito riportate:


 


SETTORE Tessile





















































Livelli

Minimi al 31/08/2022


(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi al 01/09/2022

8 2.261,63 32,71 2.294,35
7 2.135,16 30,57 2.165,73
6 2.003,22 29,00 2.032,22
5 1.877,34 27,28 1.904,62
4 1.776,86 25,71 1.802,57
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,75 24,28 1.720,03
2bis 1.645,76 23,28 1.669,04
2 1.602,23 22,14 1.624,37
1 1.222,84 14,28 1.237,12


SETTORE Calzature





















































Livelli

Minimi al 31/08/2022


(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

8 2.271,67 32,71 2.304,39
7 2.111,54 30,57 2.142,11
6 1.953,64 29,00 1.982,64
5 1.855,18 27,28 1.882,46
4 1.777,11 25,71 1.802,82
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,97 24,28 1.720,25
2bis 1.645,82 23,28 1.669,10
2 1.602,41 22,14 1.624,55
1 1.265,24 14,28 1.279,53


SETTORE Pelli e cuoio






































Livelli

Minimi al 31/08/2022


(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.161,60 32,37 2.193,97
5 1.961,66 30,05 1.991,72
4s 1.832,60 27,74 1.860,34
4 1.777,99 25,86 1.803,86
3 1.707,45 25,00 1.732,45
2 1.615,26 23,12 1.638,38
1 1.266,52 14,45 1.280,97


SETTORE Occhiali






































Livelli

Minimi al 01/09/2022


(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.207,83 32,37 2.240,20
5 2.016,21 30,05 2.046,27
4s 1.866,95 27,74 1.894,69
4 1.782,19 25,86 1.808,06
3 1.704,00 25,00 1.729,00
2 1.607,28 23,12 1.630,40
1 1.265,41 14,45 1.279,86


SETTORE Giocattoli











































Livelli

Minimi al 01/09/2022


(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

7 2.222,84 33,67 2.256,51
6 2.056,54 31,47 2.088,01
5 1.953,80 29,85 1.983,65
4s 1.844,98 28,09 1.873,07
4 1.795,47 26,47 1.821,94
3 1.715,60 25,00 1.740,60
2 1.621,16 22,79 1.643,95
1 1.280,90 14,70 1.295,60


In considerazione dell’accordo raggiunto e tenuto conto di quanto previsto da CCNL 24 gennaio 2020, ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022, a titolo di arretrati, gli importi previsti dalle tabelle sotto riportate con le modalità previste.


SETTORE Tessile





















































Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 114,49 € 114,49 €
7 213,98 106,99 € 106,99 €
6 202,98 101,49 € 101,49 €
5 190,98 95,49 € 95,49 €
4 179,98 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 87,49 € 87,49 €
3 174,98 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 84,99 € 84,99 €
2 154,98 77,49 € 77,49 €
1 99,96 49,98 € 49,98 €


SETTORE Calzature





















































Livelli

Importo arretra titotale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 € 114,49 € 114,49 €
7 213,98 € 106,99 € 106,99 €
6 202,98 € 101,49 € 101,49 €
5 190,98 € 95,49 € 95,49 €
4 179,98 € 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 € 87,49 € 87,49 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 € 84,99 € 84,99 €
2 154,98 € 77,49 € 77,49 €
1 100,00 € 50,00 € 50,00 €


SETTORE Pelli e Cuoio


 






































Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €


SETTORE Occhiali






































Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €


SETTORE Giocattoli











































Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

7 235,72 € 117,86 € 117,86 €
6 220,27 € 110,14 € 110,14 €
5 208,94 € 104,47 € 104,47 €
4s 196,60 € 98,30 € 98,30 €
4 185,28 € 92,64 € 92,64 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 159,54 € 79,77 € 79,77 €
1 102,94 € 51,47 € 51,47 €


 


Qualora non sia possibile procedere con l’adeguamento dal primo di settembre, lo stesso potrà avvenire con il primo cedolino utile successivo; in tal caso, dovrà essere riconosciuto l’arretrato del mese precedente ed i relativi conguagli.


L’erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il TFR, già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022.


Gli importi saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato.


Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell’orario convenuto nel contratto individuale.


Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022.


In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 – novembre 2022, l’importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto già percepito.


Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di TFR.


A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 8 del vigente CCNL 24 gennaio 2020, con l’accordo raggiunto la validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza alla data del 31.03.2024 e non più alla data del 31 marzo 2023.


Con dichiarazione delle parti, allegata all’accordo, è stato altresì previsto l’impegno al riequilibrio economico delle differenze dei minimi (ERN) esistenti tra i CCNL, sottoscritti da FILCTEM- CGIL, FEMCA- CISL, UILTEC- UIL e applicati nel settore tessile alla data di scadenza del 31 marzo 2024

Impiegati Agricoli di Reggio Emilia: Verbale di accordo 2/8/2022

Firmato il 2/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Reggio Emilia, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA UIL e CONFEDERDIA, di Reggio Emilia, l’accordo per il rinnovo del CIPL per gli Impiegati e Quadri Agricoli della Provincia di Reggio Emilia

Decorrenza
Il presente verbale di accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.


Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Si conviene che a partire dal 1° luglio 2022, il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione così come previsto all’art. 15/Bis del CCNL sarà esteso da 5 a 6 mesi. Il predetto congedo potrà essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il limite finale apposto al contratto di lavoro.


Salario per obbiettivi provinciale
Si concorda di incrementare l’indennità sostitutiva del salario variabile provinciale, da erogarsi con la mensilità di Settembre nella seguente misura:


– Quadri e Impiegati di 1°e 2° Livello: € 300,00.


– Impiegati 3° e 4° Livello: € 250,00.


– Impiegati 5° e 6° Livello: € 200,00.


Aumenti salariali
Il salario provinciale a decorrere dal 1° agosto 2022 sarà aumentato del 4,7%.
A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022 viene erogata con la mensilità di Agosto 2022 la somma Una Tantum pari ad € 150,00 per i livelli 1, 2 e 3 e di € 100,00 per i livelli 4, 5 e 6.
Detta somma verrà riproporzionata per i lavoratori part-time in funzione della % di effettivo lavoro e per i mesi di effettiva assunzione durante il periodo 1 gennaio 2022 – 31 luglio 2022.

Nuovi obblighi informativi del “decreto trasparenza”: primi chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni interpretative in merito alle modifiche introdotte dal cd. “Decreto trasparenza” in materia di condizioni di lavoro trasparenti e obblighi informativi inerenti il rapporto di lavoro (Circolare 20 settembre 2022, n. 19).

Le modifiche introdotte dal Decreto trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) recepiscono nell’ordinamento interno le disposizioni eurounitarie che mirano ad innalzare i livelli di tutela dei lavoratori mediante la previsione di una dettagliata serie di informazioni che devono essere rese al lavoratore al momento dell’instaurazione del rapporto, in maniera tale che quest’ultimo sia informato dei diritti e doveri che ne conseguono in relazione agli aspetti principali del contratto, nonché mediante la previsione di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro.
Il Ministero del Lavoro chiarisce che, in linea di principio, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di base riferite ad alcuni specifici istituti del contratto di lavoro, potendo rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le prassi aziendali.
A tal fine, l’obbligo informativo non può essere assolto con l’astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell’informativa, ma è necessaria la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro.
Il Ministero si sofferma in modo particolare su alcuni specifici profili di maggiore rilevanza e sui quali sono stati sollevati maggiori dubbi:


1) Obblighi informativi riguardanti:
– Congedi;
– Retribuzione;
– Orario di lavoro programmato;
– Previdenza e assistenza;
– Utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;


2) Prescrizioni minime delle condizioni di lavoro:
– Durata massima del periodo di prova;
– Cumulo di impieghi;
– Prevedibilità minima del lavoro;
– Misure di tutela.