Impiegati Agricoli di Verona: rinnovato il Contratto


 



Firmato il 9/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Verona, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Verona, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e CONFEDERDIA di Verona, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale quadri e impiegati agricoli della provincia di Verona


Retribuzione
Le parti stabiliscono la corresponsione di un aumento retributivo pari al 5% da applicare alle retribuzioni tabellari di ciascuna categoria da erogarsi con le seguenti decorrenze:


– 3% dal 1° agosto 2022;


– 2% dal 1° gennaio 2023


Salario Varialbile
Le parti confermano la stabilizzazione del salario variabile detassato, introdotto in via sperimentale per l’anno 2019.


Si conferma pertanto idoneo per il settore agricolo per la provincia di Verona il seguente indice: MOL/VA di bilancio (Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d’Affari) valutato anche in relazione e/o unitamente al rapporto tra costi effettivi e costi previsti. Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d’acquisto e i costi del personale.
In caso di risultato positivo dell’indice MOL/VA, saranno erogate, agli impiegati occupati nell’anno di riferimento, come sotto individuati, le seguenti somme:












 

Euro

MOL/VA >0.30 = 0.40 200,00
MOL/VA >0.40 = 0.50 265,00
MOL/VA >0.50 330,00


Sono fatti in ogni caso salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi seppur nel limite massimo fissato dalla legge.
L’erogazione della retribuzione variabile avverrà con la mensilità di settembre.
Per gli Impiegati non occupati per l’intero anno solare, l’azienda erogherà i ratei di retribuzione variabile proporzionali al periodo di occupazione.
Le aziende potranno utilizzare lo strumento predisposto da Agri.Bi. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, per effettuare il conteggio con modalità telematiche.
In caso insorgessero discussioni tra azienda e lavoratore in merito alla determinazione della retribuzione variabile, i soggetti interessati, anche singolarmente, potranno richiedere un incontro alle parti firmatarie del presente accordo per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.


RSPP
L’indennità riconosciuta agli impiegati a cui è affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs 81/2008 è rideterminata in € 70,00 a decorrere dal 1 agosto 2022. Tale indennità è corrisposta per dodici mensilità e non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.


Premio di continutità
A decorrere dal 1° agosto 2022 il Premio di continuità di servizio, come individuato alla lettera E) dell’art. 3, è rideterminato come di seguito:


















Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00


Ex festività
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le 4 giornate ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo), come da art. 21 del vigente CCNL potranno essere trasformate in riposo compensativo usufruibile anche a ore a richiesta di una delle parti.

DL Aiuti-bis convertito in Legge: disposizioni urgenti in materia di Sport


22 SETT 2022 Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis del 9 agosto 2022, n. 115 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9-ter, legge n. 142/2022)


 


Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.


Superbonus: detraibilità spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e limiti di spesa per interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR (Agenzia delle entrate – Risposta 20 settembre 2022, nn. 458).

Nel caso di specie consegue il Condominio Istante è stato oggetto di un incendio nel 2021 che ha danneggiato l’ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde.
L’Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione.
L’Agenzia ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell’edificio, rientranti tra quelle ammesse al cd. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall’impresa di assicurazione e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell’Istante medesimo.
Relativamente alla modalità di determinazione dei massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni riconducibili a quelli previsti dall’articolo 16-bis del TUIR con la circolare n. 28/E del 2022 è stato ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale in questione:
– il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96.000 euro) è annuale e riguarda il singolo immobile; in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico;
– l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio;
– le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile;
– nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento;
– nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.


Definito il contributo 2022 per l’attività di assicurazione e riassicurazione


Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 07 settembre 2022, ha definito la misura e le modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2022, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2022 è stabilito nella misura di seguito indicata:
– 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
– 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.


Il contributo di vigilanza per l’anno 2022 è corrisposto all’IVASS:


– dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
– dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.


Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell’elenco III in appendice all’albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, premi incassati nell’esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata in misura pari al 4,07% dei predetti premi.


Rinnovato il CIPL Edilizia Artigianato Bergamo

Rinnovato il 12 settembre 2022, tra la CONFARTIGIANATO Imprese Bergamo, la CNA di Bergamo, la CLAAI di Bergamo e la FeNEAL-UIL Bergamo, la FILCA-CISL Bergamo, la FILLEA-CGIL Bergamo, il CIPL per i dipendenti delle imprese artigiane edili per tutto il territorio della provincia di Bergamo, con scadenza il 31/12/2023.

Contributo gestione istituzionale Edilcassa Artigiana di Bergamo


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, in base a quanto disposto dal Protocollo Enti Bilaterali del 20 maggio 2019, per la copertura degli oneri riguardanti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa, viene stabilito, a decorrere dal 01 ottobre 2022, nella misura complessiva del 2,25%, di cui l’1,875 % a carico dei datori di lavoro e lo 0,375% a carico degli operai.

Contributo fondo Mutualizzazione di oneri vari


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina di mutualizzazione previsto dall’art 21 del CCNL edili artigiani e delle pmi edili ed affini, attualmente fissato nella misura dell’1,54%, viene stabilito, a decorrere dall’1 ottobre 2022, nella misura dello 0,54%.

Contributo Fondo mutualizzazione oneri Prevedi operai


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, istituito con accordo sindacale provinciale del 4 giugno 2003, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della mutualizzazione della percentuale a carico delle imprese a seguito dalla adesione dell’operaio al Prevedi, viene stabilito a decorrere dal 1 ottobre 2022 nella misura dello 0,20%.

Fondo mutualizzazione oneri Prevedi impiegati


Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore a Fondo Prevedi, a decorre dal 1 ottobre 2022, è costituito presso Edilcassa Artigiana di Bergamo apposito fondo per la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all’importo della percentuale a carico delle imprese (ad oggi pari all’1,00%) determinata sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a seguito della adesione volontaria a “Prevedi” da parte dell’impiegato iscritto ad Edilcassa.


Il contributo a carico dei datori di lavoro da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della disciplina prevista dal Regolamento delle Assistenze a favore degli impiegati iscritti ad Edilcassa Artigiana di Bergamo viene stabilito, a decorrere dal 1 ottobre 2022, nella misura dello 0,10%, di cui 0,08% a carico dei datori di lavoro e dello 0,02% a carico degli impiegati.
Sempre per gli impiegati, il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri inerenti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa viene stabilito, a decorrere dall’1 ottobre 2022, nella misura complessiva dello 0,60%, di cui 0,50 % a carico dei datori di lavoro e dello 0,10% a carico degli impiegati.


Assistenze Edilcassa


Si conferma che a decorrere dal 01 ottobre 2022 il contributo da versare da parte delle imprese ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori prestazioni a favore degli operai previsti dagli accordi nazionali è stato stabilito nella misura dello 0,45%, e che è parte dell’aliquota del 2,25% complessiva del contributo di gestione istituzionale di Edilcassa.
Pertanto il contributo versato ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina prevista per il Regolamento delle Assistenze stabilito a favore degli operai, fissato a decorrere dal 1 ottobre 2020, nella misura complessiva dello 0, 45%, di cui 0,36% a carico dei datori di lavoro e dello 0,09% a carico dei lavoratori, viene abrogato a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Di conseguenza gli obblighi contributivi a favore di Edilcassa correlati al Fondo Assistenze cessano di operare a decorrere dal 1 ottobre 2022.


Aliquote contributive operai Edilcassa


Si stabilisce che dal 1 ottobre 2022 le percentuali di versamento alla Edilcassa, calcolate sugli elementi della retribuzione, così come previsto dai CCNL e dal CIPL, sono definite nelle seguenti misure:

– ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE: 4,43% a carico impresa
per il trattamento A.P.E. ordinaria


-ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE: 0,20% a carico impresa


-COMITATO PARITETICO TERRITORIALE ARTIGIANO: 1,41% a carico impresa
di cui 0,76% per le attività statutarie del C.P.T.A.;
          0,05% per fornitura vestiario a titolari;
          0,20% per attività finanziamento RLS – RLST;
          0,40% per Sorveglianza Sanitaria.


-MUTUALIZZAZIONE ONERI VARI: 0,60% a carico impresa
di cui 0,54% per il trattamento in caso di malattia o infortunio e malattia professionale;
          0,06% per accordi interconfederali.


-CONTRIBUTO EDILCASSA: 2,25% totale
di cui 5/6 1,875% a carico impresa;
       e 1/6 0,375% a carico lavoratore.


-QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE:1,9344% totale
di cui 0,9672% a carico impresa;
       e 0,9672% a carico lavoratore.


– FONDO MUTUALIZZAZIONE PREVEDI: 0,20% a carico impresa


– FONDO SANITARIO NAZIONALE SANEDIL: 0,60% a carico impresa


– FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTI: 0,20% a carico impresa


– FONDO NAZIONALE INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE: 0,10% a carico impresa


A decorrere dal 1 ottobre 2022. la contribuzione complessiva all’Ente sarà quindi pari all’11,9244% a cui va aggiunta la quota contrattualmente prevista per il trattamento per Ferie, Gratifica Natalizia e Riposi annui pari al 14,20% a carico impresa.


EVR – Elemento variabile della retribuzione


A partire dal 1 gennaio 2023 e fino all’entrata in vigore del prossimo integrativo, la nuova disciplina dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), quale premio variabile, da erogarsi di norma in quote mensili, tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella Provincia di Bergamo in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di detassazione e decontribuzione dei premi di produttività e di risultato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, è concordata come segue.
Fino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del presente contratto collettivo provinciale integrativo, la misura massima erogabile dell’EVR è fissata nel 4,00% dei minimi di paga nazionali in vigore alla data del 1° febbraio 2020.
Fermo restando che il presente accordo territoriale sarà sempre cedevole rispetto all’eventuale sopravvenuta diversa disciplina nazionale dell’istituto, le parti sottoscritte concordano che successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all’entrata in vigore del prossimo contratto integrativo provinciale, l’EVR sarà da calcolarsi nella misura percentuale del 4,00% da applicarsi sui minimi tabellari nazionali che risulteranno vigenti al 31 dicembre dell’ultimo anno del biennio di riferimento.


Indennità di mensa e trasporto operai


A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 9,50 giornaliere.
A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 2,55 giornaliere.


Indennità di mensa e trasporto impiegati


A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 181,00 mensili.
A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 48,00 mensili.