Diffida accertativa: la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla fine del rapporto

Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che ai fini dell’applicazione della diffida accertativa si considerano i crediti di lavoro di cui il lavoratore dipendente è titolare, considerando che il termine di prescrizione degli stessi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (Nota 30 settembre 2022, n. 1959)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 6 settembre 2022, n. 26246) devono essere rivisti i criteri di valutazione dei crediti di lavoro ai fini dell’applicazione della diffida accertativa da parte degli ispettori del lavoro.
L’INL adegua l’applicazione della diffida accertativa al recente orientamento della Corte di Cassazione sulla prescrizione dei crediti di lavoro (sentenza n. 26246/2022).
Alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi anni (Legge n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015), la Corte di Cassazione ha affermato che il precedente orientamento, basato sulla valutazione della condizione di “timore” sofferta dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, tale da indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso, deve ritenersi ormai inadeguato, sia perché fonte di incertezza del sistema (affidando ex post all’Autorità giudiziaria, in costanza di giudizio, il compito di ravvisare la stabilità del rapporto), sia in quanto incapace di assorbire, nello spirito di una interpretazione evolutiva del diritto, il cambiamento operato dalle riforme sulla tutela dal licenziamento illegittimo.
Con la suddette riforme, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, si è passati da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ad un’applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. In particolare, la tutela reintegratoria ha acquisito un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.
Per questo motivo, afferma la Cassazione, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro deve ritenersi decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Fa eccezione a tale principio il pubblico impiego, nel senso di non estensibilità della sopraccitata pronuncia a tali fattispecie di rapporti, in quanto disciplina da una particolare normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro – eventuale ed illegittima – risoluzione, così da escludere che il “timor” del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti. Pertanto, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizia a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
Diversamente, per il settore privato, il personale ispettivo considera oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Trasporto Merci – Sanilog: copertura sanitaria per i familiari dei lavoratori

Rinnovo o nuova adesione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, informa che a partire dal 27 settembre fino al 06 dicembre 2022 sarà possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l’anno 2023 al nucleo familiare già iscritto nel 2022 ovvero procedere ad una prima iscrizione del nucleo familiare per l’anno 2023 (decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2023).

– RINNOVO COPERTURA
Per il nucleo familiare già iscritto nell’anno 2022, si ricorda che è necessario procedere esplicitamente al rinnovo della copertura per l’anno 2023 collegandosi all’interno della propria Area riservata del sito www.sanilog.info.
In assenza di rinnovo la polizza scadrà automaticamente il 31/12/2022; si ricorda a tal proposito che, qualora l’iscritto decida di non rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2023, potrà procedere ad una nuova inclusione in copertura soltanto per un’ulteriore volta e dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla copertura.

– NUOVE ISCRIZIONI
L’iscritto che si accinge per la prima volta ad attivare la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare può farlo da martedì 27 settembre fino a martedì 06 dicembre 2022. Si ricorda che l’iscrizione è volontaria e può essere attivata dal dipendente che risulti correttamente iscritto al Fondo alla data del 27 settembre 2022; si ricorda altresì che l’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura, anche in questo caso, decorrerà dal 1° gennaio 2023.

– PASSAGGIO DA COPERTURA FAMILIARI BENEFIT ALL’ESTENSIONE VOLONTARIA A PAGAMENTO
L’iscritto che ha già registrato il suo nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit può passare all’estensione a pagamento della copertura Sanilog per i familiari andando nella sezione “Anagrafiche”, “Nucleo” “Codice fiscale familiare”, modificando per ciascun componente la casella “Tipologia” da “benefit” a “pagamento” e infine generando il bollettino da pagare cliccando su “Genera Mav”.

– CONTRIBUTO ANNUO – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare – sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione – deve essere versato per intero dall’iscritto entro il 06 dicembre 2022 ed è pari a:


– € 145 per coniuge / convivente “more uxorio”;
– € 125 per ciascun figlio.


Il contributo annuo dovrà essere pagato tramite il bollettino Mav generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:


– un ufficio postale/ qualunque sportello bancario;
– on line attraverso il proprio remote banking.

– VALIDITA’ COPERTURA ASSICURATIVA
I familiari dei dipendenti per i quali sarà effettuata l’iscrizione beneficeranno delle prestazioni sanitarie integrative dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023; a tale data la polizza scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al rinnovo della polizza per l’anno 2024 con le tempistiche e le modalità che saranno comunicate dal Fondo.

– TIPOLOGIA FAMILIARI
Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:


– coniuge;
– convivente “more uxorio”;
– figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.


L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo.

Bonus imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale: codici tributo


Istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 30 settembre 2022, n. 54)

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decretolegge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.



Rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima



Sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima


L’accordo decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata


L’aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,5% cosi distribuito:


1. a decorrere dal 01/10/2022 3.0%


2. a decorrere dal 01/10/2023 3,5%


Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l’assicurazione


Riposo settimanale


Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, a partire dal 01.10.2022, il membro d’equipaggio ha diritto ad un’indennità giornaliera non inferiore a 22 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di II livello,


Ente bilaterale
A decorrere dal 01/10/2022, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 30 lordi mensili.


Ai fini della semplificazione amministrativa, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL


 


Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili
Le indennità sono aumentate, a decorrere dall’1/10/2022, del 10% per ciascuna figura professionale.


Fondo di previdenza complementare Agrifondo
Le Parti individuano il Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore in Agrifondo. A tal fine le Parti concordano di costituire, entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di avviare le procedure di negoziato per l’adesione del settore ad Agrifondo. La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31/1/2023


Deroga festività
Entro il mese di gennaio di ogni anno le Parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. lavorativi antecedenti o nei 20 gg. successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell’orario di lavoro. Le Parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero del calendario opzionale delle deroghe alle festività, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un’indennità giornaliera non inferiore a 22 euro per ogni membro dell’equipaggio, a decorrere dall’1/10/2022.


 


Nuova sezione non imbarcati


Le Parti convengono di introdurre una sezione specifica relativa ai lavoratori non imbarcati dipendenti delle imprese che armano le navi. A tal fine, le Parti hanno definito i livelli di inquadramento e le relative retribuzioni come riportato nell’articolato normativo che segue e che avranno validità quadriennale. Le parti hanno, altresì, pattuito che al personale non imbarcato sarà estesa la disciplina della bilateralità prevista per gli addetti imbarcati.


Per la definizione degli ulteriori profili normativi, in assenza dei quali il CCNL non è applicabile al rapporto lavorativo del personale non imbarcato, è istituita una apposita commissione tecnica che avrà il compito di predisporre la regolamentazione entro il 31 gennaio 2023.



































Livelli

Parametro

Minimo

7 100 1.357,15 €
6 109 1.479,24 €
5 114 1.547,16 €
4 120 1.628,58 €
3 129 1.750,73 €
2 140 1.900,02 €
1 152 2.062,87 €
Quadro 162 2.198,59 €

Riduzione IRPEF al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate


Pubblicato nella G.U. 29 settembre 2022, n. 228 il decreto 04 agosto 2022 della Presidenza del consiglio dei ministri, recante la riduzione dell’imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, per l’anno 2022.

La riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali si applica al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell’anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 491 euro.
Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2022 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata.
Costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all’art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.