CCNL Commercio (Federdistribuzione): una tantum a marzo



Prevista la seconda tranche dell’una tantum per tutti i lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022 


Il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 sottoscritto tra Federdistribuzione e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende del settore della Distribuzione Moderna Organizzata ha previsto, in attesa del rinnovo del CCNL, l’erogazione dell’indennità Una Tantum.
Tale indennità viene corrisposta ai lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 in due tranche, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 e con la retribuzione del mese di marzo 2023
Gli importi vengono erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022.
Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/ o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Di seguito gli importi.





























Livello Importo
Quadri 260,42 euro
I 234,58 euro
II 202,92 euro
III 173,44 euro
IV 150,00 euro
V 135,52 euro
VI 121,67 euro
VII 104,17 euro

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: confronto su scatti di anzianità e Banca etica solidale

Le Parti, in attesa del rinnovo del contratto, hanno proposto lo scongelamento degli scatti di anzianità e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale 

In data 10 marzo 2023 si è svolto, nella sede dell’associazione Uneba, l’incontro con le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per affrontare il tema relativo al congelamento degli scatti di anzianità (ex art. 48) e al periodo di sperimentazione dell’istituto della Banca Etica Solidale (ex art. 67).
Il CCNL in oggetto aveva previsto la sospensione dall’1.6.2020 al 31.12.2022 dell’anzianità relativa alla maturazione degli scatti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore e la costituzione della Banca Etica Solidale a titolo sperimentale. Con la Banca Etica i lavoratori, in un’ottica solidaristica ed in maniera volontaria, possono cedere a titolo gratuito a favore di altri colleghi che versino in particolari situazioni di disagio, le giornate di ferie aggiuntive monetizzabili e/o i permessi maturati. Dal 1° gennaio di ogni anno di sperimentazione la nona giornata di riduzione oraria (ROL) di cui all’art. 50 è confluita nella suddetta banca etica solidale.
Uneba, in attesa del rinnovo del contratto, ha proposto di mantenere la sospensione degli scatti, la cui maturazione, come previsto dall’articolato contrattuale, è ripartita dall’1.1.2023, e chiesto di proseguire il periodo di sperimentazione della Banca etica, che invece è cessato al 31.12.2022, avanzando altresì una proposta di anticipo su futuri aumenti contrattuali.
Le OO.SS. hanno dichiarato di non poter considerare praticabile l’ipotesi avanzata da Uneba, compresa la parte relativa alla quota di anticipo, ribadendo invece la necessità di aprire in tempi rapidi il tavolo per il rinnovo del contratto.

Al termine dell’incontro è stato stabilito di rendere esigibili le attuali previsioni contrattuali, che contemplano, quindi, lo “scongelamento” degli scatti e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale con la riattribuzione della giornata di ROL.
Al tempo stesso, affermano le OO.SS., si ritiene necessario sollecitare gli Enti affinché venga avviato il monitoraggio del reale utilizzo della Banca Etica Solidale, affinché le ore non impiegate negli anni di sperimentazione vengano redistribuite tra i lavoratori.
Atteso per i prossimi giorni il confronto tra le le OO.SS. per valutare tutte le azioni utili a sollecitare Uneba per l’apertura del tavolo per il rinnovo. 

Crisi Ucraina ed esonero contributo addizionale, indicazioni dall’INPS



L’INPS fornisce le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea (INPS, messaggio 10 marzo 2023, n. 1022).


La Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework (TCF).


 


Si tratta, come noto, dell’agevolazione introdotta dal citato decreto per contrastare gli effetti economici prodotti dalla crisi in Ucraina in favore dei datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A allo stesso decreto che, dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.


 


L’INPS, con il messaggio in oggetto, fornisce le indicazioni operative sulle modalità di fruizione dell’esonero in argomento, illustrando anche i criteri utilizzati per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022.


 


La Commissione europea ha stabilito la compatibilità degli aiuti con il mercato interno purché vengano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni: gli aiuti complessivamente fruiti per impresa – al lordo di qualsiasi imposta o altro onere – non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023 in favore di imprese colpite dalla crisi che hanno deciso di sospendere o ridurre le loro attività nel periodo dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022.


 


Inoltre, rilevato che l’aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal TCF, trova applicazione la cosiddetta clausola Deggendorf  secondo la quale, i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.


 


L’Istituto precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro è modulata sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile.


 


Pertanto, l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle seguenti aliquote:


 













Aliquota Utilizzo dell’integrazione salariale
9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile

I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto, possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero dello stesso.


 


Vengono poi riportati in altra apposita tabella anche i criteri per la determinazione da parte dell’INPS dell’ammontare degli importi dell’esonero di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022.


 


Nel messaggio si precisa, infine, che, qualora all’esito delle verifiche, da effettuarsi contestualmente alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti dai datori di lavoro.

CCNL Federculture: siglato il Protocollo d’Intesa con il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasda

Maggiori garanzie dei servizi di welfare aziendale per gli iscritti al Fondo

In data 28 febbraio 2023, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’adesione delle Aziende del settore Federculture alle prestazioni sanitarie integrative attraverso il Fondo Fasda, erogate in favore dei propri dipendenti.
Il presente Protocollo, con validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, salvo recesso delle Parti, disciplina l’adesione delle medesime e l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti da esse con i relativi familiari all’assistenza sanitaria.
Il Fondo Fasda e Federculture, in considerazione del rinnovo del CCNL Federculture, hanno inteso difatti cooperare affinché le aziende aderenti possano iscrivere i propri dipendenti al Fondo stesso, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, i quali stabiliscono condizioni e modalità di adesione, al fine di dar valore alle risorse aziendali e di garantire servizi di welfare a beneficio del personale facente parte del settore cultura, turismo e tempo libero.
A tal proposito, il Protocollo prosegue affermando che, per garantire ai dipendenti le prestazioni assistenziali integrative offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende, dal 1° gennaio 2023, possono attivare il piano sanitario base coerentemente a quanto previsto dal rinnovo del CCNL Federculture, applicato ai dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero, siglato il 28 dicembre 2022, versando mensilmente e per dodici mensilità, una somma pari ad euro 14,17, in favore di ciascun lavoratore, e destinata al sistema di welfare aziendale.

Codici tributo per contributo di solidarietà temporaneo 2023 

 

Dall’Agenzia delle entrate arrivano nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e del maggior importo dovuto per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette introdotto per il 2022 (risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023).

Come noto, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi da 115 a 121, ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

 

L’Agenzia delle entrate rammenta che il suddetto contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dai soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dai soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi ed altresì dai soggetti che importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Pertanto, sono istituiti tre nuovi codici tributo per consentirne il versamento, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

– “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi 120 e 121, ha altresì apportato anche modiche alla disciplina del contributo straordinario per il 2022, di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21 del 2022, commi 120 e 121, intervenendo sull’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario, sulle previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile e sulle modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato. Anche in questo caso, per consentirne il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, delle suddette somme, viene istituito un nuovo codice tributo:

– “2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.