Bonus energia: nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta dicembre 2022

 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare, in compensazione, i crediti d’imposta a favore delle imprese, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 (Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 gennaio 2023, n. 2/E).

Il D.L. n. 176/2022 (art. 1, co. 1-2) ha introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.

 

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione (art. 17, D.L.gs. n. 241/1997) oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta, con la risoluzione del 12 dicembre 2022 n. 72/E  sono stati istituiti diversi codici tributo. 

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26 gennaio 2023, n. 24252, ha esteso le disposizioni del precedente provvedimento del 30 giugno 2022, n. 253445, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Ciò premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, con il provvedimento in oggetto sono istituiti i seguenti codici tributo così denominati:

  • 7742 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), (art. 1, D.L. 18 novembre 2022, n. 176);  
  • 7743 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), (art. 1, D.L. 18 novembre 2022, n. 176);
  • 7744 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), (art. 1 D.L. 18 novembre 2022, n. 176);
  • 7745 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), (art. 1 D.L. 18 novembre 2022, n. 176).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. 

 

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la “Piattaforma cessione crediti” l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022, n. 253445.

 

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Accordo Enel-Sindacati: nuove tutele per i genitori a partire dal 1° gennaio 2023

Sottoscritto il 24 gennaio 2023 tra Enel, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec un accordo che migliora significativamente i trattamenti riservati ai genitori

Enel, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec hanno condiviso l’opportunità di promuovere in ambito aziendale ulteriori iniziative che sostengano la maternità/paternità e favoriscano la condivisione della genitorialità e dei compiti di cura nei confronti dei figli.

 

Congedo lavoratori padri
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in aggiunta ai 10 giorni (20 in caso di parto plurimo) di congedo obbligatorio per i lavoratori padri previsti dalle norme di legge, saranno riconosciuti ai papà ulteriori 10 giorni di permesso retribuito, comprensivi di quanto previsto dal vigente CCNL (art.32, comma 4). Tali permessi retribuiti saranno riconosciuti al ricorrere degli stessi presupposti e secondo le stesse modalità e tempistiche di fruizione previste dalla legge per i 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità (dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi). 

 

Congedo parentale
A decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno incrementate le indennità previste per il congedo parentale, nelle seguenti misure:
a) 90% per la durata massima di un mese per la madre o per il padre in alternativa tra loro fino al 6° anno di vita del bambino; tale previsione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 per i casi in cui l’art. 34 del Testo unico maternità e paternità e sue successive modificazioni riconosce l’indennità all’80%;
b) 60% per i 3 mesi (o i restanti 2, in caso di fruizione del mese di cui al punto a), non trasferibili, spettanti alla madre fino al 12° anno di vita del bambino;
c) 60% per i 3 mesi (o i restanti 2, in caso di fruizione del mese di cui al punto a), non trasferibili, spettanti al padre fino al 12° anno di vita del bambino;
d) 45% per gli ulteriori 3 mesi cui i genitori hanno diritto in alternativa tra loro fino al 12° anno di vita del bambino.
Le predette percentuali sono comprensive delle indennità riconosciute dalla legge e del relativo trattamento integrativo aziendale.

Congedi per la malattia del figlio
A decorrere dal 1° gennaio 2023, per le malattie del figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni saranno riconosciuti 10 giorni di permesso non retribuito all’anno (comprensivi dei 7 giorni annui previsti dal CCNL elettrici e dei 5 giorni annui previsti dalle disposizioni di legge).

Iscrizione a FOPEN dei figli a carico
A decorrere dal 1° giugno 2023, qualora i dipendenti iscrivano a Fopen i figli fiscalmente a carico entro i primi 3 anni di vita, l’azienda verserà, in forma una tantum sulla posizione di ciascun figlio, un importo pari a 200,00 euro.

Enfea: in vigore il nuovo regolamento

L’Ente promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da Cgil, Cisl, Uil, Confapi e recepiti nei CCNL in materia di Apprendistato, Sviluppo Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro

Enfea è l’Ente Bilaterale Cgil, Cisl, Uil, e Confapi  a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a Cgil, Cisl, Uil. L’Ente promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CGIL, CISL, UIL, CONFAPI e recepiti nei CCNL in materia di Apprendistato, Sviluppo Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro. Le prestazioni riguardano le aziende, le lavoratrici e i lavoratori.
Il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2023, disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni deliberate da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil.

Prestazioni
In generale le attività e le prestazioni sono destinate:
a) a tutte le aziende iscritte a ENFEA, in regola con i versamenti previsti dai contratti collettivi nazionali UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a Cgil, Cisl e Uil e Confapi;
b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato. 
Le prestazioni garantite sono:
– contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale come Cigo, Cigs, Cds, Cassa in Deroga e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (Termini: entro 3 mesi dal perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal regolamento ENFEA). In questi casi il lavoratore può richiedere la prestazione una tantum di 500,00 euro per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 200 ore individuali di integrazione salariale; nel caso di rapporto di lavoro part time almeno al 50%, la prestazione può essere richiesta per trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 100 ore;
– contributo spese per l’utilizzo dei servizi per l’infanzia (Asilo Nido/Baby Sitter) (Termini: dal 1° ottobre dell’anno scolastico in corso, entro il 31 marzo dell’anno successivo/entro il 31 marzo dell’anno successivo all’assunzione); la misura del contributo è pari a 500,00 euro/anno per figlio (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Scuola Materna, Elementare, Media Inferiore, Media Superiore (Termini: dal 1° ottobre dell’anno scolastico in corso, al 31 marzo dell’anno successivo); la misura del contributo è pari a 200,00 euro /anno per figlio (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Università (Termini: dal 1° ottobre dell’anno accademico in corso, entro 31 marzo dell’anno successivo); la misura del contributo è pari a 350,00 euro/anno per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Laurea (Termini: entro 3 mesi dal conseguimento della laurea); la misura del contributo è pari ad 1.000,00 euro/anno per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110) (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo per assistenza alla non autosufficienza per i lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L. 104/92 (Termini: entro l’anno per il quale si richiede il contributo); la misura del contributo è pari a 200,00 euro/anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni;
– contributo spese per l’abbonamento annuo trasporto pubblico (Termini: entro il periodo di validità dell’abbonamento); la misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo (autobus/trasporto ferroviario) in corso di validità, con un limite massimo di 150,00 euro/anno, a condizione che l’abbonamento stesso non sia stato oggetto di welfare aziendale;
– integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL (Termini: entro 3 mesi dalla maturazione dell’ultimo mese di diritto alla prestazione); in presenza di periodi di malattia della durata continuativa di almeno 30gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito del lavoratore pari a 400,00 euro/mese per un massimo di 6 mesi; per i lavoratori part time la prestazione verrà riproporzionata sul minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento);
– contributo in occasione della nascita e/o adozione figlia/o (Termini: entro 12 mesi dalla nascita/adozione del figlio/a); la misura del contributo è pari a 1.000,00 euro (necessaria presentazione certificato di nascita/adozione del figlio/a con le generalità di entrambi i genitori);
– contributo per aiutare le vittime di violenza di genere (Termini: entro 3 mesi dal rientro in azienda); contributo di 700,00 euro in caso di percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 D.Lgs. 80/2015 che preveda un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislatura (necessaria specifica certificazione e documentazione attestante il periodo di almeno 1 mese di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislatura);
– contributo a famiglia per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dal Covid-19 (Termini: entro il termine del periodo di sperimentazione: 15/6/2021-15/6/2023); la misura del contributo una tantum, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, è pari a 1.000,00 euro max per nucleo familiare (requisiti necessari: trattamenti terapeutici sopra elencati non superiori a mesi 12 dall’inizio dei trattamenti stessi, con rilevante incidenza sul bilancio familiare; produzione documentazione medica e fiscale);
– contributo assistenza domiciliare, per famiglia con convivente non autosufficiente con handicap grave (Termine: entro l’anno di attivazione dell’assistenza domiciliare); la misura del contributo è pari a 500,00 euro/anno (requisiti necessari: presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere; produzione documentazione attestata disabilità e copia del contratto di lavoro con il personale di assistenza);
– contributo per spese per cure odontoiatriche non ricomprese nel piano sanitario Enfea Salute (Termini: entro il termine del periodo di sperimentazione: 15/6/2021-15/6/2023); la misura del contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, è pari ad 100,00 euro max per ogni componente il nucleo familiare (coniuge e/o figli conviventi). 

La nuova anticipazione ordinaria del TFS/TFR

L’INPS fornisce le prime indicazioni sulla prestazione e le modalità di presentazione delle domande (INPS, messaggio 30 gennaio 2023, n. 430).

L’Istituto ha diffuso le prime informazioni in materia di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che integra, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata). Per quanto riguarda i requisiti di accesso alla prestazione in esame, possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.

L’anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l’adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFS/TFR possa essere corrisposto.

La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

 

Le condizioni dell’anticipazione

 

È prevista, inoltre, all’articolo 11, comma 2, del “Regolamento per l’erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali”, allegato al messaggio in commento e adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi. Peraltro, il Regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla predetta data. L’articolo 11, comma 2, prevede anche, tra le altre, la facoltà dell’iscritto di richiedere l’erogazione della prestazione anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.

Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione.

La somma corrispondente al TFS/TFR ceduto sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall’Ente competente per l’erogazione del TFS/TFR, sia che si tratti dell’INPS, sia di altro Ente. Ciò avverrà in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto. L’Ente erogatore provvederà a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS/TFR, spettante all’iscritto, nella misura e nelle date stabilite all’interno della presa d’atto. Relativamente alle quote non cedute, queste verranno accreditate al richiedente secondo le tempistiche determinate dalla legge.

 

La modalità di presentazione delle domande

 

La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito internet dell’INPS.

Nella domanda il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, deve specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile. Per i cittadini è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.

Tregua fiscale, istruzioni per beneficiare della misura prevista dalla L. n. 197/2022

L’Agenzia delle Entrate con una circolare omnibus ha illustrato tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2/E/2023).

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il documento di prassi fa seguito alla circolare del 13 gennaio 2023, n. 1/E, con la quale l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

 

Con la circolare in argomento si illustrano le ulteriori misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”, ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

 

D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono fornite, altresì, indicazioni in relazione allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per necessità di sintesi, riportiamo i punti più salienti del provvedimento, rimandando alla circolare per i dettagli.

Come regolarizzare le irregolarità formali (art. 1, co. 166-173, L. n. 197/2022). La Legge di bilancio 2023 ha introdotto la regolarizzazione delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Nella circolare, l’Agenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Le Entrate chiariscono quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Per espressa previsione normativa, non è possibile avvalersi della regolarizzazione per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (art. 1, co. 174-178, L. n. 197/2022). Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la Legge di bilancio 2023 ha introdotto una peculiare forma di “ravvedimento operoso cd. speciale”, che permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sono, pertanto, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate, con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili, al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive). Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. La circolare chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis, DPR n. 600/1973 e 54-bis, DPR n. 633/1972, e le violazioni formali. Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere all’istituto della compensazione. In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter, DPR n. 600/1973.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 1, co. 179-185, L. n. 197/2022). Riguarda gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti:

  • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio (ex art. 5-ter, D.L.gs. n. 218/1997), notificati entro il 31 marzo 2023;
  • gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1, co. 219-221, L. n. 197/2022). La procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale. La circolare chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve quindi essere decorso il termine ordinario di pagamento. È possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione (art. 15-ter, DPR n. 602/1973).

Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare n. 2/E fornisce chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Definizione agevolata delle controversie tributarie. La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della compensazione prevista dall’art. 17, D.L.gs. n. 241/1997. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.