Cessioni beni a viaggiatori extracomunitari tramite mandato con rappresentanza


Fornite precisazioni sull’acquisto e rivendita di beni a viaggiatori extracomunitari ex articolo 38- quater del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 tramite mandato con rappresentanza (Agenzia delle entrate – Risoluzione 12 ottobre 2022, n. 60/E).

Per le cessioni di beni, di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, trova applicazione l’articolo 38- quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).
Secondo tale articolo, le cessioni richiamate possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
Inoltre, qualora il cedente non si sia avvalso della facoltà appena descritta, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25.
Va aggiunto che secondo gli articoli:
– 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all’albo degli istituti di pagamento di cui all’articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
– 4- bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal 1° settembre 2018, l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
Il quadro di sintesi che se ne ricava è quello per cui, tra l’altro:
1) cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori alla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
2) non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano figure distinte da quella dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;
3) i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, mentre sono escluse le prestazioni di servizi;
4) il valore di 154,94 euro, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni (ossia compravendite avvenute in momenti diversi), seppure documentate con un’unica fattura;
5) la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite il sistema OTELLO – ” Online tax refund at exit: light lane optimization”, nell’attuale versione 2.0 che ha dato attuazione a quanto previsto nell’articolo 4- bis del d.l. n. 193 del 2016 (cfr. la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, n. 54088 del 22 maggio 2018) – con emissione di una fattura in formato elettronico.
Tale emissione si declina, in primo luogo, nella sua messa a disposizione in modalità digitale (si pensi ad un invio per email), ma in base alla determinazione prot. n.54088/RU del 23 maggio 2018, comprende anche la consegna in modalità analogica (tipicamente previa stampa al momento dell’acquisto).
Passaggi che risultano peraltro ineludibili anche alla luce delle “procedure di soccorso” da porre in essere in caso di impossibilità temporanea di trasmissione dei messaggi (cfr. l’articolo 5 della determinazione prot. n.54088/RU), per le quali si è precisato che “Se il cessionario raggiunge il punto di uscita prima che il cedente abbia trasmesso la FTF in fallback, i dati non sono disponibili in OTELLO 2.0, pertanto non è possibile apporre il visto digitale. In questa evenienza il personale doganale accede alla funzione “Dogane -> OTELLO -> Gestione -> Fallback -> Acquisizione Singola” per acquisire a sistema il set minimo di dati – rilevati dalla copia del documento che il cedente ha messo a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica – necessari ai fini del successivo ricongiungimento automatico con i dati della FTF trasmessi dal cedente non appena il sistema ritorna ad essere disponibile”;
6) non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati.
Deve aggiungersi che è incompatibile con le norme vigenti l’esclusione del rimborso dell’IVA versata dal consumatore extra UE quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (cfr., ad esempio, l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale) che non trovano diretto riscontro nell’articolo 38-quater del decreto IVA.
Al verificarsi delle condizioni ivi previste, infatti, il rimborso dell’IVA è sempre dovuto da parte del venditore nei confronti del viaggiatore, dovendosi negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto ad escluderlo e/o a limitarlo, ovvero a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell’imposta, per la quale valgono le regole generali fissate dall’ordinamento.
Va quindi, esclusa, ad esempio, la possibilità che il venditore porti in detrazione l’imposta relativa agli acquisti e successive cessioni nei confronti di consumatori extra UE qualora le operazioni non siano effettive, correttamente documentate e registrate, nonché neghi il rimborso, pur in presenza dei requisiti posti dall’articolo 38- quater del decreto IVA, considerando di fatto soggetta ad imposta un’operazione che non lo è.
Non può dimenticarsi, inoltre, in richiamo anche ai principi espressi in ambito comunitario dalla Corte di Giustizia, che la detrazione dell’imposta compete in ragione di spese effettivamente sostenute che abbiano comportato la piena disponibilità materiale/giuridica dei beni.
Ciò che, tuttavia, in base a quanto rappresentato dall’istante, non avverrebbe per l’attività ipotizzata, dove [BETA] non solo non sceglie i beni che il mandatario acquista in suo nome e per conto, ma non ne entra mai neppure in possesso, né sostiene le spese per il loro acquisto, demandandolo interamente ai viaggiatori.
Alla luce di quanto sopra, deve comunque negarsi che il modello descritto dall’istante risulti conforme alla normativa nazionale e comunitaria; ossia, non può applicarsi l’agevolazione IVA prevista dall’art. 38-quater del DPR IVA alle cessioni di beni effettuate nei confronti di consumatori extracomunitari, secondo lo schema basato sul “mandato con rappresentanza”

Danno da straining: escluso in caso di accesa conflittualità col datore di lavoro


Le condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, non ricorrono qualora l’accesa conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore non si sviluppi in condotte vessatorie. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 ottobre 2022, n. 29059.


La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per mobbing proposta nei riguardi di un Comune da una lavoratrice, già responsabile dei servizi finanziari e poi trasferita ai servizi sociali e cimiteriali.
La Corte territoriale, in particolare, aveva escluso la prova dell’intento lesivo del datore di lavoro, sostenendo che esso risultava incompatibile con l’esistenza di comportamenti asseritamente dannosi, ma ascritti a due diverse compagini amministrative, motivo per cui non era spiegabile il loro convergere in un medesimo atteggiamento persecutorio.
Quella emersa nel caso di specie era, piuttosto, un’ accesa conflittualità tra le parti, non trasmodata in condotta vessatoria.


La lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione della decisione, lamentando che, pur in mancanza di un intento persecutorio, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’attuarsi di condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, da ricostruire anche in via presuntiva e comunque valutando il disagio lavorativo e il demansionamento quali fonti di danni non patrimoniali maturati in pregiudizio della dipendente stessa.


Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione, la quale ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, secondo cui, nella fattispecie, doveva ritenersi accertata solo l’esistenza di un’ accesa conflittualità tra le parti non sviluppatasi in condotte vessatorie.


In tema di c.d. straining, come evidenziato dai Giudici di legittimità, l’obbligo datoriale di assicurare, anche ai sensi dell’art. 2087 c.c., un ambiente idoneo allo svolgimento sicuro della prestazione, potrebbe non escludere l’inadempimento se il lavoro si manifesti in sé nocivo per la connotazione indebitamente stressogena.
Nel caso in oggetto, tuttavia, il suddetto principio andava letto alla luce delle valutazioni di fatto della Corte di merito che avevano delineato soltanto una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro, tali da non determinare una situazione di nocività.
Il rapporto interpersonale, difatti, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa, come quella emergente nel caso concreto, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può determinare la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c., quando non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano.


In conclusione, l’esistenza di un disagio lavorativo, quale quello lamentato dalla lavoratrice in argomento, non era, dunque, decisiva, proprio perché le conclusioni assunte dalla Corte territoriale si fondavano su un giudizio di merito, non implausibile, giuridicamente corretto.

Italia Economia Sociale: dal 13 ottobre si può richiedere l’incentivo


L’incentivo del Ministero dello sviluppo economico rivolto alle imprese che svolgono attività di utilità sociale e di interesse generale riparte il 13 ottobre e si estende anche alle imprese creativo culturali.


(Invitalia – comunicato 12 ottobre 2022)

Le domande andranno presentate dalle ore 12.00 del 13 ottobre 2022 esclusivamente via PEC al Mise all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it sulla base della modulistica disponibile online.
Invitalia curerà sia il servizio di accompagnamento alla presentazione delle domande sia la valutazione dei progetti che avverrà in 60 giorni.
Per presentare la domanda e accedere ai fondi pubblici è necessaria la delibera di finanziamento da parte di una delle banche convenzionate con ABI – MISE – CDP, che attesti la capacità economico-finanziaria dell’impresa.
L’incentivo è attivo in tutta Italia e sostiene gli investimenti che hanno uno dei seguenti obiettivi:
– incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati
– inclusione sociale di persone vulnerabili
– valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, rigenerazione urbana e turismo sostenibile, nonché sostenibilità ambientale dell’attività di impresa
– salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio
In questa nuova fase la misura amplierà il proprio ambito di applicazione e tra le principali novità si segnalano:
– l’inclusione tra i soggetti beneficiari delle imprese sociali in qualsiasi forma costituite e delle imprese culturali e creative costituite in forma societaria
– la riduzione da 200.000 a 100.000 euro dell’importo minimo dei progetti finanziabili
– la concessione delle agevolazioni ai sensi del regolamento GBER, invece del regolamento de minimis
– il riconoscimento per tutti i progetti agevolati di un contributo a fondo perduto di importo compreso tra il 5% e il 20% delle spese ammissibili.


CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico


CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico



Firmato l’accordo economico per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini


L’accordo si applica dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data di ottobre 2022 e instaurati successivamente.


In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni e per mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:



































































LIVELLI

PARAMETRI


AUMENTI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

NUOVI MINIMI

Complessivo 01/10/2022 01/01/2023 01/10/2022 01/01/2023
VII 200 184,00 120,00 64,00 1.911,96 1.975,96
VI 180 165,60 108.00 57,60 1.720,46 1.778,06
V 150 138,00 90,00 48,00 1.433,98 1.481,98
IV 140 128,80 84,00 44,80 1.338,37 1.383,17
III 130 119,60 78,00 41,60 1.242,78 1.284,38
II 117 107,64 70,20 37,44 1118,50 1.155,94
I 100 92,00 60,00 32,00 955,99 987,99


Le parti convengono che il presente accordo sia immediatamente efficace unicamente per quanto qui previsto, senza che da ciò possa derivare una qualunque interruzione della trattativa sindacale nella più ampia condivisione della necessità di addivenire appena possibile alla sottoscrizione di un accordo di rinnovo integrale del contratto collettivo oggetto di trattativa.

Maggiorazione dell’indennità di presidenza per il personale del comparto della PCM


L’Inps fornisce istruzioni alle Strutture territoriali sulla valutazione nel TFS della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista per il personale del comparto della PCM (Circolare 11 ottobre 2022, n. 112).

In seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale CCNL 2006-2009) l’incremento di detta indennità viene attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza già destinata alla corresponsione dei compensi accessori.
La maggiorazione, inoltre, concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.
Il Ministero del lavoro, riguardo all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, “sembra non esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»”.
Dunque, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative e non su 38, non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (CCNL 2006-2009), provvede a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.