Domestici: l’importo dei contributi per l’anno 2023

Determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici (INPS, circolare 2 febbraio 2023, n. 13).

L’INPS ha reso noti gli importi contributivi per l’anno in corso dei lavoratori domestici, in conseguenza la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022. La variazione in questione, comunicata dall’ISTAT, è stata pari all‘8,1%.

L’Istituto, comunque comunica la conferma della minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva, mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Pertanto, l’importo dei contributi, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, senza il contributo addizionale, è il seguente:

– fino a 8,92 euro di retribuzione oraria, retribuzione convenzionale 7,90 euro, il contributo è di 1,59 euro di cui 0,40 a carico del lavoratore;

– oltre 8,92 euro, retribuzione convenzionale 8,92 euro, contributo di 1,78 di cui a carico del lavoratore 0,45 euro;

– fino a 10,86 euro, retribuzione convenzionale 10,86 euro, contributo orario 2,17 euro di cui a carico del lavoratore 0,55 euro;

– orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, retribuzione convenzionale  5,75 euro, contributo orario 1,15 euro di cui a carico del lavoratore 0,29.

Nella circolare in oggetto, inoltre, l’INPS presenta anche altri valori, tra i quali l’importo dei contributi comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato e l’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri.

Infine, l’Istituto rammenta in proposito che la Legge n. 234/2021, ha previsto, all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022. Per accedere all’applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l’avvenuto rilascio con apposito messaggio in corso di predisposizione.

 

Approvati i dati rilevanti per il 2023 che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli ISA

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili, sempre a partire dal periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27650)

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad individuare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, ha fissato le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati per il periodo di imposta 2022 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili sempre a partire dal periodo d’imposta 2023.

Il co. 4 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.

Tanto premesso, con il provvedimento in argomento sono individuati i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2023. Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto. In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.

Il provvedimento in argomento individua altresì le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2023.
Al riguardo, tale disposizione prevede che “Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione”. 

Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.
In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.
In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento del 12 maggio 2022 n. 173.

I dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti:

  • condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022.

Si rimanda al testo integrale del provvedimento per l’elenco delle attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2023.

CCNL Idraulico Forestale ed Agraria: aumenti retributivi da marzo 2023



Previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti professionalizzanti assunti dal 1° agosto 2006 e dal 1° gennaio 2021


Il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sottoscritto il 9 dicembre 2021, tra Agci-Agrital, Amministrazioni Pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e Servizi, Federazione Italiana Comunità Forestali-Federforestale, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, e decorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, prevede, dal 1° marzo 2023, l’erogazione di nuovi minimi stipendiali per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti assunti dal 1° agosto 2006 ed assunti dal 1° gennaio 2021, come riportato nelle tabelle sottostanti.


Lavoratori qualificati


 









































Livello Minimo
6 1.906,06
Quadro 1.906,06
5 1.660,95
Operaio Specializzato Super 1.542,22
4 1.527,57
Operaio Specializzato 1.451,98
3 1.435,80
Operaio Qualificato Super 1.389,33
Operaio Qualificato 1.356,16
2 1.353,46
Operaio Comune 1.251,66
1 1.251,66

 


Apprendisti Professionalizzanti dal 1° agosto 2006


 




















































































































Livello Da mese A mese Minimo
Operaio Qual. Super 1 6 1.251,66
7 14 1.356,16
15 36 1.389,33
Operaio Qualificato 1 6 1.251,66
7 24 1.356,16
Operaio Spec. Super 1 18 1.389,33
19 36 1.451,98
37 60 1.542,22
Operaio Specializzato 1 12 1.356,16
13 26 1.389,33
27 42 1.451,98
Impiegati 2 1 6 1.251,66
7 24 1.353,46
Impiegati 3 1 6 1.251,66
7 20 1.353,46
21 36 1.435,80
Impiegati 4 1 12 1.353,46
13 26 1.435,80
27 42 1.527,57
Impiegati 5 1 14 1.435,80
15 30 1.527,57
31 48 1.660,95
Impiegati 6 1 18 1.527,57
19 36 1.660,95
37 60 1.906,06

 


Apprendisti Professionalizzanti dal 1° gennaio 2021


 




















































































































Livello Da mese A mese Minimo
Op. Qual. Super 1 10 1.251,66
11 16 1.356,16
17 22 1.389,33
Op. Qualificato 1 10 1.251,66
11 20 1.356,16
Op. Specializ. 1 12 1.356,16
13 24 1.389,33
25 32 1.451,98
Op.S.Specializ. 1 12 1.389,33
13 24 1.451,98
25 36 1.542,22
Impiegati 2 1 10 1.251,66
11 20 1.251,66
Impiegati 3 1 10 1.251,66
11 16 1.353,46
17 22 1.435,80
Impiegati 4 1 12 1.353,46
13 24 1.435,80
25 32 1.527,57
Impiegati 5 1 12 1.435,80
13 24 1.527,57
25 36 1.660,95
Impiegati 6 1 12 1.527,57
13 24 1.660,95
25 36 1.906,06

 

Possibile nominare più medici competenti per i lavoratori in smart working?

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce una risposta positiva in merito alla nomina di ulteriori medici competenti oltre a quelli già designati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti in considerazione delle prestazioni svolte in smart working (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta 1 febbraio 2023, n. 1).

Nello specifico, il quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguarda la possibilità, per il datore di lavoro, di individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti continuano a operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori ivi operanti.

 

La finalità che si vuole perseguire è quella di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”.

 

L’articolo 3, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, estende l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII (attrezzature munite di videoterminali), a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa.

 

Come noto, la “sorveglianza sanitaria” è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

 

L’articolo 39 del citato decreto n. 81/2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.

 

Il Ministero, pertanto, ritiene che la nomina di più medici competenti possa essere ricondotta proprio nell’ambito della sopra richiamata previsione normativa e che, dunque, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti in relazione ai lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in smart working e nelle aree territoriali in cui gli stessi si trovano, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

 

Ovviamente, nel caso in cui trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

 

Si ricorda che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto richiamato.

CCNL Piscine (Conflavoro-Confsal): sottoscritto il rinnovo



Aumenti retributivi a partire dal 1° febbraio 2023


È stato sottoscritto il 20 Gennaio 2023 presso la sede della Conflavoro PMI il rinnovo del contratto collettivo nazionale per gli Installatori e Manutentori di Piscine, tra Conflavoro PMI, e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal.
Di seguito i minimi retributivi a partire dal 1° febbraio 2023. 























Livelli Minimo
Quadro A  1.774,00 euro
Quadro B  1.774,00 euro
Quarto livello 1.650,50 euro
Terzo livello  1.500,00 euro
Secondo livello  1.378,15 euro
Primo livello  1.318,00 euro