CIGO, CIGS e integrazione salariale: gli importi per il 2023

Fornite le indicazioni sulla misura dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, del CISOA e dell’assegno del FIS (INPS, circolare 3 febbraio 2023, n. 14).

L’INPS ha provveduto a comunicare i nuovi importi massimi di molte misure di sostegno al reddito dei lavoratori,  quali i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili.

Infatti, la Legge di bilancio 2022 ha previsto che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di seguito si segnalano alcuni degli importi dei trattamenti elencati nella circolare in commento.

 

Cigo, Cigs, CISOA e AIS

 

Pertanto, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO, straordinaria (CIGS), degli operai agricoli (CISOA) e all’assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS corrispondono all’importo lordo massimo mensile di 1.321,53 euro e all’importo netto di 1.244,36 euro. Tale importo massimo deve essere incrementato, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, con un importo lordo pari a 1.585,84 euro e netto pari a 1.493,23. 

 

Fondo Credito

 

In questo caso, i massimali dell’assegno di integrazione salariale sono pari a 1.306,75 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda inferiore a 2.406,02 euro), di 1.506,19  (nel caso di retribuzione mensile lorda compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 euro) e di 1.902,81 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda superiore a 3.803,33).

 

Indennità di disoccupazione NASpI

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare per l’anno in corso 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro per il 2023, mentre l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione agricola

 

In relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento al 2022 è di 1.222,51 euro.

Contributi 2023 iscritti alla Gestione separata: aliquote contributive, massimale e minimale



L’INPS ha reso noto le aliquote contributive e di computo per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso dai lavoratori iscritti a vario titolo alla Gestione separata (INPS, circolare 1 febbraio 2023, n. 12). 


L’Istituto rende note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.


 


Vengono precisate le aliquote contributive e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, per i professionisti, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. Per quest’ultima categoria, in particolare, viene confermata l’aliquota al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.


 


Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate è pari al 33%.


 


Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a: 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006; 1,31% per l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione.


Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.


 


Le aliquote contributive e di computo previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono invece: IVS in misura pari al 25%; 0,72% per maternità e altre voci; 0,51% per indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).


 


Nella circolare in oggetto, l’INPS riassume le aliquote complessivamente fissate per le varie categorie di soggetti come da sottostante tabella riepilogativa:


 


























Collaboratori e figure assimilate  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL  35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria  24% (24,00 IVS)
   
Professionisti  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.


 


Vengono poi stabiliti i valori del massimale e del minimale di reddito per il 2023, ovvero €. 113.520,00 per il primo e €. 17.504,00 per il secondo.


 


Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di €. 4.200,96 mentre, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:


– €. 4.591,30 (di cui €. 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;


– €. 5.902,35 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;


– €. 6.131,65 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.

CCNL Noleggio Automezzi (Anav): istituzione del ticket restaurant

Le aziende, riconosceranno a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un ticket restaurant (buono pasto) dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023

L’accordo siglato il 6 ottobre 2022, tra l’Anav e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti, ha previsto l’istituzione del ticket restaurant a tutti i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Per ogni giornata di effettiva prestazione verrà corrisposto un buono pasto dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023, che diventerà 7,00 euro a partire da novembre 2023. 
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi dell’art. 51 del presente CCNL, il ticket restaurant non è dovuto.
Nell’accordo viene precisato che sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale.

Emolumento accessorio 2023 per i Dipendenti Statali

Corrisposti importi da 20,00 euro lordi a 45,00 euro lordi a titolo di Una Tantum per Docenti, Ata e Dirigenti scolastici

La Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso le quote dell’emolumento che la Legge di Bilancio 2023 ha rivolto ai Dipendenti pubblici. Per quest’anno infatti, verrà corrisposto per 13 mensilità, un emolumento accessorio a titolo di Una Tantum pari all’1,5% dello stipendio destinato al trattamento di quiescenza. Si tratta di un anticipo dei rinnovi contrattuali per il periodo 2021-2024, scaduti già da undici mesi.
Tale indennità:
– deve esser erogata quindi per 13 mensilità e per un importo pari all’1,5% dello stipendio;
– viene ripartita in base al personale in servizio al 1° gennaio 2023;
– produce effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza;
– non può esser conteggiata agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, agli effetti dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, come pure delle indennità per cessazione del rapporto lavorativo da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del dipendente pubblico in caso di morte di quest’ultimo.
Si tratta, quindi, di una quota versata per compensare il mancato pagamento della vecchia indennità di vacanza contrattuale, non andando così a sommarsi al rinnovo, ma costituendone una parte corrisposta a stralcio e Una Tantum, spalmata su 13 mensilità.
C’è da sottolineare però, che il bonus anzidetto, andrà a favorire i redditi più alti, per cui risulterà tanto più alto quanto maggiore è la retribuzione. Ad esempio, per la fascia dirigenziale, l’importo Una Tantum corrisponderà a circa 20,80 euro lordi al mese per la fascia retributiva più bassa, fino ad arrivare a 74,00 euro lordi al mese per la prima. Per quanto riguarda la scuola, un docente di scuola media al massimo dell’anzianità, potrà raggiungere una quota di 42,00 euro lorde in più al mese, mentre uno della primaria, oltre 38,00 euro lorde. Un assistente amministrativo ad inizio carriera invece, potrà percepire poco più di 20,00 euro lorde.
Le relative somme saranno ripartite, durante il 2023, mediante uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023, mentre, per tutto il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti Pubblici diversi dall’Amministrazione Statale invece, tali oneri, da destinare allo stesso scopo, sono posti a carico dei bilanci delle Amministrazioni stesse.

CCNL Acconciatura ed Estetica: erogazione dell’ultima tranche di Una Tantum

Con la retribuzione del mese di marzo 2023 verrà corrisposta la terza ed ultima tranche di Una Tantum pari a 46,00 euro, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale

L’accordo siglato il 10 ottobre 2022, tra Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, CNA Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha previsto la corresponsione di un importo forfetario “Una Tantum” ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione. 
L’importo di 246,00 euro è stato suddiviso 3 soluzioni:
– la prima pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022;
– la seconda pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022;
– la terza pari a 46,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo è erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “Una Tantum” è inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. È stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In generale l’Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum” e possono essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza.