CCNL Assicurazioni-Addetti alla produzione: previste erogazioni Una Tantum nel mese di marzo 2023



Una Tantum – Cash, Una Tantum per terzo elemento, Una Tantum per provvigione aggiuntiva al personale di settore


L’Ipotesi di accordo siglata in data 16 novembre 2022, tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, prevede, all’Allegato 1, ed in applicazione del CCNL Assicurazioni-Addetti alla produzione, che venga corrisposto nel mese di marzo 2023, al personale di settore impiegato a tempo indeterminato, di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza della presente, un importo a titolo di Una Tantum – Cash, pari ad euro 400,00, correlato al periodo di vacanza contrattuale, per un dipendente di 4° livello, 7ma classe, da riparametrare secondo l’inquadramento, il periodo di anzianità ed il livello, come riportato nella tabella sottostante.


Una Tantum – Cash per tabella stipendiale


 






















































































CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
CL 1 267,64 220,36 133,08 109,16
CL2 274,00 225,24 135,88 111,52
CL 3 280,40 230,12 138,68 113,88
CL 4 286,76 235,04 141,48 116,24
CL 5 293,16 239,96 144,32 118,60
CL 6 299,56 244,84 147,08  
CL 7 305,96 249,76 149,92  
CL 8 312,32 254,64 152,72  
CL 9 318,72 259,52    
CL 10 325,08 264,44    
CL 11 331,48      
CL 12 337,88      
CL 13 344,28      

 


Una Tantum per terzo elemento
Al medesimo Allegato 1, le Parti Firmatarie hanno previsto altresì, l’erogazione di una quota a titolo di Una Tantum relativa al terzo elemento della retribuzione, corrisposta tenendo sempre conto della classe e del livello di appartenenza del personale di riferimento.


 








































































CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2
CL 1 6,00 4,20 6,44
CL 2 6,28 4,40 6,76
CL 3 6,64 4,64 7,08
CL 4 6,92 4,84 7,40
CL 5 7,20 5,04 7,72
CL 6 7,52 5,28 8,04
CL 7 7,80 5,48 8,40
CL 8 8,08 5,68 8,72
CL 9 8,44 5,92  
CL 10 8,72 6,12  
CL 11 9,00    
CL 12 9,32    
CL 13 9,64    

 


Una Tantum per provvigione aggiuntiva
Da ultimo, al personale di produzione in servizio di cui trattasi, viene inoltre erogato, sempre nel mese di marzo 2023, un importo a titolo di Una Tantum per provvigione aggiuntiva, secondo il livello di appartenenza. Di seguito le quote previste.


 












LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
13,04 9,76 7,40 5,32

 


 


 

Giornalisti: le indicazioni per l’accesso al prepensionamento

L’INPS ha fornito le prime informazioni in materia, insieme ai chiarimenti relativi ai lavoratori poligrafici (INPS, circolare 31 gennaio 2023, n. 10).

Il tema dell’accesso al prepensionamento di giornalisti e lavoratori poligrafici è al centro dell’attenzione della circolare in commento dell’INPS. In particolare, l’Istituto ha reso note le indicazioni in merito all’accesso al prepensionamento da parte dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in seguito ai chiarimenti forniti in merito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il dicastero ha, infatti, chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della Legge n. 416/1981, continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022. Pertanto, sono destinatari del prepensionamento in argomento i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

 

Requisiti di accesso

 

Il requisito contributivo richiesto per accedere al prepensionamento è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione. Alla luce dell’uniformazione del regime pensionistico degli iscritti INPGI al FPLD, l’INPS chiarisce che il prepensionamento può essere conseguito in possesso di un’età non inferiore di 5 anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. Condizione per accedere al predetto prepensionamento è altresì l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” per almeno 3 mesi, anche non continuativi.

Il prepensionamento è riconosciuto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.

La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nei termini di 60 giorni con decorrenze distinte in base a profili anagrafico-contributivi diversi.

 

Giornalisti pubblicisti e lavoratori delle imprese editrici

 

Sono destinatari del prepensionamento anche i giornalisti pubblicisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (articolo 37, comma 1, lettera a), Legge n. 416/1981).

Per quel che riguarda, invece, i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, non occorre più allegare alla domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

Le domande di prepensionamento possono essere presentate tramite il portale web dell’Istituto da parte di utenti muniti di SPID di livello 2, CNS o CIE, contact center o patronati.

 

CCNL Pesca Cooperative: a marzo la seconda tranche di aumenti contrattuali



Al personale non imbarcato, dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, la prima tranche di aumento contrattuale è stata erogata da dicembre 2022 


Con accordo siglato il 30 novembre 2022 Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca hanno definito gli incrementi contrattuali per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.





























Livello Minimo dal 1° marzo 2023
Quadro 2.330,49
1 2.186,65
2 2.014,02
3 1.855,77
4 1.726,30
5 1.639,98
6 1.568,06
7 1.438,57

CCNL Agenzie Ippiche: prevista Una Tantum con il mese di marzo



Quota Una Tantum al personale dipendente del settore Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi


Il verbale di accordo sottoscritto in data 12 dicembre 2022, tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha previsto, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale, la corresponsione di un importo lordo a titolo di Una Tantum pari ad euro 350,00 al IV livello, riparametrato sugli altri ed erogato in due soluzioni:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.


 


















































Livello UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

 


Gli importi di cui sopra vengono erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022, mentre non sono conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e contratto. Vengono considerati e quindi computati, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Infine, tali quote, non sono utili ai fini del computo di istituti contrattuali, né del TFR.


 

INPGI: applicazione del regime di definizione agevolata dei crediti affidati agli agenti della riscossione

L’INPGI ha deciso di applicare le disposizioni previste dalla L. n. 197/2022 (art. 1, co. 231 e seguenti) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Delibera del Comitato Amministratore del 24 gennaio 2023, n. 7).

Le innovazioni oggetto di valutazione da parte del Comitato Amministratore riguardano la regolarizzazione della morosità degli iscritti in coerenza con quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023. 

 

Con Delibera adottata in data 24 gennaio 2023, l’INPGI ha deciso di applicare le disposizioni previste dalla normativa citata (L. n. 197/2022, art. 1, co. 231 e seguenti) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora e di aggio, versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

 

Le disposizioni richiamate prevedono, altresì, che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

 

L’art. 1, co. 251, della L. n. 197/2022 prevede che le suddette disposizioni si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti (D.L.gs. n. 509/1994, D.L.gs. n. 103/1996) tra i quali è ricompreso l’INPGI, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del co. 2, art. 3 del D.L.gs. n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Nel caso in oggetto, l’INPG, tenuto conto che la misura in esame comporta il vantaggio costituito dall’impegno del debitore di assolvere al pagamento dei propri debiti e, quindi, dalla certezza per l’ente previdenziale di veder incrementato il gettito contributivo e il venir meno del contenzioso, ha deliberato di applicare le disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 231) e di riconoscere ai contributi versati con la predetta definizione agevolata la rivalutazione ai fini della determinazione del montante pensionistico a decorrere dalla data di adesione da parte degli assicurati alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.