Imprese danneggiate dalla crisi ucraina: dal 10 novembre si possono chiedere i contributi


Contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina a causa dei mancati ricavi dovuti alla contrazione della domanda, all’interruzione di contratti e progetti già in essere ma anche agli effetti che la crisi ha avuto sulle catene di approvvigionamento in termini di aumento dei costi delle materie prime. (INVITALIA – Comunicato 03 novembre 2022)

È questo l’obiettivo del Fondo per il sostegno alle imprese italiane danneggiate dalla crisi economica derivante dal conflitto in Ucraina, che mette a disposizione risorse pari a 120 milioni di euro per l’anno 2022, rendendo operativa una misura prevista nel primo decreto legge Aiuti.
In particolare, le PMI non agricole, con sede legale o operativa in Italia, potranno ricevere i contributi a fondo perduto se negli ultimi due bilanci depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali con Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati.
Inoltre nel corso del trimestre antecedente il 18 maggio 2022 devono:
– aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al 2019
– aver subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019, mentre il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1 gennaio 2020.
La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022 solo attraverso il sito di Invitalia, accedendo attraverso identità digitale all’area riservata.

Obbligo di repéchage: rilevano le mansioni assegnate di fatto al lavoratore


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20 ottobre 2022, n. 30950, ha affermato che, in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repéchage impone al datore di lavoro di verificare l’assenza di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro, sul rilievo che le mansioni di responsabile di filiale, cui di fatto era assegnato, non erano state soppresse ma trasferite alla sede centrale.


Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava alla società di reintegrare il dipendente, riconoscendo, inoltre, a questi il diritto ad essere inquadrato nel superiore livello del c.c.n.l., con conseguente condanna della datrice a corrispondergli la somma maturata a titolo di differenze retributive.


La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado quanto al superiore inquadramento riconosciuto ed alle differenze retributive spettanti al lavoratore, ma dichiarava legittimo il licenziamento intimato.
I giudici del gravame, in particolare, accertavano che il datore di lavoro aveva dato la prova dell’impossibilità di repéchage con riguardo all’inquadramento rivestito all’atto del licenziamento, osservando che il diverso inquadramento risultava essere successivo allo stesso, e concludevano per l’insussistenza di posizioni utili cui riassegnare il lavoratore.


La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal dipendente, osservando che la Corte territoriale contraddittoriamente prima aveva riconosciuto al lavoratore di aver svolto mansioni riconducibili ad un determinato, e superiore, profilo professionale e poi non ne aveva tenuto conto nel verificare in concreto l’esistenza di possibilità di ricollocamento in azienda dello stesso, in relazione all’avvenuta soppressione di una posizione lavorativa di cui, pur formalmente assegnatovi, non svolgeva di fatto i compiti.
La Corte, invero, nel verificare la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed in relazione all’accertata impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore, avrebbe dovuto verificare l’assenza in azienda di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.
A riguardo il Collegio non ha mancato di evidenziare che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, devono ricorrere sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi; ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.


Crisi Ucraina: dal 10 novembre sportello aperto


Per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina, dal 10 novembre apre lo sportello per chiedere i contributi (INVITALIA – Comunicato 03 novembre 2022).

I contributi a fondo perduto derivanti dalla guerra in Ucraina sono rivolti alle imprese danneggiate economicamente a causa dei mancati ricavi dovuti alla contrazione della domanda, dell’interruzione di contratti e progetti già in essere ma anche dalle catene di approvvigionamento in termini di aumento dei costi delle materie prime.
È questo l’obiettivo del Fondo per il sostegno alle imprese italiane danneggiate dalla crisi economica derivante dal conflitto in Ucraina, che mette a disposizione risorse pari a 120 milioni di euro per l’anno 2022, rendendo operativa una misura prevista nel primo decreto legge Aiuti.
In particolare, le PMI non agricole, con sede legale o operativa in Italia, potranno ricevere i contributi a fondo perduto se negli ultimi due bilanci depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali con Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati.
Inoltre nel corso del trimestre antecedente il 18 maggio 2022 devono:


– aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al 2019


– aver subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019, mentre il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1 gennaio 2020.


La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022 solo attraverso il sito di Invitalia, accedendo attraverso identità digitale all’area riservata.


Comparto Sanità Pubblica 2019-2021: ratificato il nuovo accordo



Firmato definitivamente il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019/2021.


Il nuovo CCNL prevede un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.


In merito al trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di 91 euro medi per 13 mesi ed una rivalutazione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa di 12 euro mese per 13 mensilità


A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare



















































































































































































































































































































































 

POSIZIONE ECONOMICA

RETRIBUZIONE MENSILE LORDA CCNL 2016-2018

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Elemento Perequativo

Professionisti della salute e funzionari     2019 2020 2021  
Ds6 2.571,79 20,10 41,70 98,10 42,84
Ds5 2.469,96 19,30 40,10 94,20 42,84
Ds4 2.395,74 18,70 38,90 91,40 64,20
Ds3 2.324,49 18,20 37,70 88,60 53,52
Ds2 2.238,51 17,50 36,30 85,40 85,56
Ds1 2.155,02 16,80 35,00 82,20 117,72
Ds 2.073,65 16,20 33,60 79,10 149,76
D6 2.332,51 18,20 37,80 88,90 96,24
D5 2.251,04 17,60 36,50 85,80 128,40
D4 2.185,45 17,10 35,50 83,30 106,92
D3 2.121,20 16,60 34,40 80,90 128,40
D2 2.057,44 16,10 33,40 78,50 149,76
D1 1.993,30 15,60 32,30 76,00 181,80
D 1.922,87 15,00 31,20 73,30 203,28
Assistenti          
C5 2.147,19 16,80 34,80 81,90 117,72
C4 2.048,20 16,00 33,20 78,50 160,44
C3 1.953,81 15,30 31,70 74,50 192,60
C2 1.889,56 14,80 30,70 72,10 214,26
C1 1.825,90 14,30 29,60 69,60 213,96
C 1.770,90 13,80 28,70 67,50 235,32
Operatori          
Bs5 1.851,44 14,50 30,00 70,60 203,28
Bs4 1.791,98 14,00 29,10 68,30 224,64
Bs3 l./34,39 13,60 28,10 66,10 246,00
Bs2 1.699,65 13,30 27,60 64,80 256,68
Bs1 1.650,88 12,90 26,80 63,00 278,16
Bs 1.600,82 12,50 26,00 61,00 278,16
Personale di supporto          
B5 1.734,92 13,60 28,10 66,20 246,00
B4 1.699,49 13,30 27,60 64,80 256,68
B3 1.664,87 13,00 27,00 63,50 246,00
B2 1.635,76 12,80 26,50 62,40 256,68
B1 1.589,42 12,40 25,80 60,60 278,16
B 1.545,05 12,10 25,10 58,90 278,16
A5 1.583,98 12,40 25,70 60,40 267,48
A4 1.557,29 12,20 25,30 59,40 278,16
A3 1.531,03 12,00 24,80 58,40 288,84
A2 1.507,95 11,80 24,50 57,50 299,52
A1 1.469,39 11,50 23,80 56,00 310,20
A 1.429,75 11,20 23,20 54,50 320,88

































































































































































































Posizione economica

Aumento Mensile Lordo Nuovo

CCNL 2019-2021  (comprensivo


Lordo  di Elemento Mensile Perequativo)  (per 13 mensilità)

Nuovo tabellare lordo mensile (per 13 mensilità) comprensivo dell’elemento perequativo dall’1/11/2022

Arretrati al 31.10.2022


al netto dell’IVC già percepita (per 13 mensilità)

Ds6 101,67 € 2.673,46 € 2.256,30 €
Ds5 97,77 € 2.567,73 € 2.166,60 €
Ds4 96,75 € 2.492,49 € 2.102,20 €
Ds3 93,06 € 2.417,55 € 2.037,80 €
Ds2 92,53 € 2.331,04 € 1.964,20 €
Ds1 92,01 € 2.247,03 € 1.890,60 €
Ds 91,57 € 2.165,23 € 1.819,30 €
D6 96,92 € 2.429,43 € 2.044,70 €
D5 96,50 € 2.347,54 € 1.973,40 €
D4 92,21 € 2.277,66 € 1.915,90 €
D3 91,60 € 2.212,80 € 1.860,70 €
D2 90,98 € 2.148,42 € 1.805,50 €
D1 91,15 € 2.084,45 € 1.748,00 €
D 90,24 € 2.013,11 € 1.685,90 €
C5 91,71 € 2.238,90 € 1.883,70 €
C4 91,47 € 2.139,67 € 1.805,50 €
C3 90,55 € 2.044,36 € 1.713,50 €
C2 89,93 € 1.979,49 € 1.658,30 €
C1 87,43 € 1.913,33 € 1.600,80 €
C 87,11 € 1.858,01 € 1.552,50 €
Bs5 87,54 € 1.938,98 € 1.623,80 €
Bs4 87,02 € 1.879,00 € 1.570,90 €
Bs3 86,60 € 1.820,99 € 1.520,30 €
Bs2 86,19 € 1.785,84 € 1.490,40 €
Bs1 86,18 € 1.737,06 € 1.449,00 €
Bs 84,18 € 1.685,00 € 1.403,00 €
B5 86,70 € 1.821,62 € 1.522,60 €
B4 86,19 € 1.785,68 € 1.490,40 €
B3 84,00 € 1.748,87 € 1.460,50 €
B2 83,79 € 1.719,55 € 1.435,20 €
B1 83,77 € 1.673,20 € 1.393,80 €
B 82,08 € 1.627,13 € 1.354,70 €
A5 82,69 € 1.666,67 € 1.389,20 €
A4 82,58 € 1.639,87 € 1.366,20 €
A3 82,47 € 1.613,50 € 1.343,20 €
A2 82,46 € 1.590,41 € 1.322,50 €
A1 81,85 € 1.551,24 € 1.288,00 €
A 81,24 € 1.510,99 € 1.253,50 €


Al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, il contratto, in applicazione di alcune disposizioni previste nelle ultime due leggi di bilancio, istituisce l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e socio-sanitario ed una specifica indennità destinata al personale operante nei servizi di pronto soccorso.
































































































































































Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020)

Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020)

Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022

Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022

Posizione economica

Infermieristica*

Tutela del Malato**

Infermieristica dal 1.1.2021

Tutela del Malato dal 1.1.2021

Ds6 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds5 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds4 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds3 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds2 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds1 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D6 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D5 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D4 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D3 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D2 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D1 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
C5 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C4 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C3 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C2 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C1 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
Bs5 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs4 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs3 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs2 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs1 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €

Incremento di sanzioni e interessi di rateazione su premi e accessori Inail

Per effetto dell’incremento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono aumentate rispettivamente all’8 e 7,50 per cento (INAIL – Circolare 28 ottobre 2022, n. 41)

A decorrere dal 2 novembre 2022, la BCE ha aumentato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) dall’1,25 per cento al 2 per cento.
Considerato che la determinazione delle sanzioni civili e degli interessi per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori dovuti all’Inail sono influenzate dal predetto tasso, a decorrere dal 2 novembre 2022 sono applicate nella seguente misura:
– 8,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
– 7,50% misura delle sanzioni civili.

RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI


Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 2 novembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8,00%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

SANZIONI CIVILI


Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In applicazione della decisione di politica monetaria della BCE, a decorrere dal 2 novembre 2022 si applica un tasso pari al 7,50% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI


Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL ha previsto che:
– in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
– in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.
L’INAIL ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’1,25%, a decorrere dal 2 novembre 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).