Nuovi chiarimenti del Fisco sul regime speciale lavoratori impatriati

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di applicare il regime speciale per lavoratori impatriati alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di importo transattivo (Agenzia delle entrate, risoluzione 23 luglio 2024, n. 40). 

L’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR prevede l’applicazione della tassazione separata anche alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, nonché alle somme e ai valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Come già chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 29/E/2001, tra le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.

 

L’articolo 19, comma 2, primo periodo, del TUIR prevede che per tali redditi la tassazione avvenga, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta sia oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate, con l’applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

 

Alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.

 

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione del ”regime speciale per i lavoratori impatriati”, è stato già chiarito dall’Agenzia che i redditi agevolati devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall’articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall’articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall’articolo 54 se derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Tale disposizione, chiarisce l’Agenzia, deve intendersi riferita ai redditi che ”ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti a tassazione separata.

 

Pertanto, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente , tra cui le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente.

 

Nel caso di specie, dunque, le somme spettanti a titolo di ”incentivo all’esodo” e di ”importo transattivo” ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro con l’istante, in generale, sono soggette al regime della tassazione separata, fino all’importo di 1.000.000,00 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo. Pertanto, fino all’importo di euro 1.000.000,00, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione.

Riguardo, poi, alla possibilità di applicare il regime speciale alle predette somme per la soglia superiore a un milione di euro, l’Agenzia fa presente che l’istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.

CCNL Istituzioni Agidae: apertura delle trattative

Le OO.SS. presentano la piattaforma all’incontro di apertura

Il 22 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno presentato la piattaforma nell’incontro di apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL di settore.
In essa, si sottolinea l’urgenza di una sottoscrizione del contratto che riconosca aspetti economici e normativi più rispondenti alla necessità di valorizzare gli operatori del settore, anche in considerazione delle difficoltà affrontate nel periodo covid.
Inoltre, le sigle sindacali evidenziano la necessità di procedere ad una revisione degli istituti in coerenza con la piattaforma unitaria, come:
– aumento delle retribuzioni;
– classificazione del personale;
– crescita professionale;
– indennità;
– mercato del lavoro ed estensione del perimetro delle tutele.
I prossimi incontri sono previsti per il 10 e 20 settembre 2024 e il 3 ottobre 2024.

CCNL Poste: siglato il rinnovo per il triennio 2024-2027

Per i dipendenti del Gruppo previste novità economiche e normative

Dopo mesi di intenso confronto il 23 luglio 2024 è stato rinnovato tra Poste Italiane e le Organizzazioni sindacali il contratto collettivo per i lavoratori del Gruppo. La nuova intesa raggiunta è applicabile sia al personale non dirigente di Poste Italiane ma anche ad altre società del Gruppo, tra le quali SDA Express Courier e Poste Logistics, che in precedenza applicavano discipline contrattuali diverse. 
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un incremento retributivo di 230,00 euro lordi medi che saranno ripartiti lungo l’intero periodo di validità del contratto, con un aumento dei minimi tabellari pari a 192,00 euro lordi medi. A settembre prossimo i dipendenti di Poste Italiane riceveranno inoltre un importo una tantum di 1000,00 euro lordi medi a titolo di competenze contrattuali arretrate 2024 e di anticipazione sui futuri miglioramenti economici. Compreso altresì un aumento di 1,26 euro del buono pasto giornaliero e un aumento di 5,00 euro del contributo a carico dell’azienda per il pacchetto base del piano di assistenza sanitaria integrativa, per il quale sono anche state ampliate notevolmente le prestazioni. In materia di previdenza complementare il contributo aziendale per Fondoposte sarà aumentato dal 2,3% al 2,5% della retribuzione.
Dal punto di vista normativo, oltre alla modifica di alcuni istituti contrattuali, sono previste novità in materia di tutela della genitorialità, orario di lavoro, formazione e diritto allo studio. In particolare è prevista l’introduzione della possibilità di sperimentare modelli organizzativi a settimana corta, ossia 9 ore per 4 giorni, anche con forme di riduzione di orario di lavoro, a parità di salario. 

ISCRO, arrivano le istruzioni amministrative

Fornito un quadro completo sulla normativa e sulle indicazioni procedurali relative all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (INPS, circolare 23 luglio 2024, n. 84).

L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e procedurali in materia di Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Inoltre, la circolare in argomento include anche un ampio quadro normativo relativo alla misura.

Infatti, l’ISCRO è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 386) e disciplinata dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 142 a 155), con un ultimo intervento di modificazione del comma 155 di quest’ultima da parte del D.L. n. 60/2024.

In particolare, l’articolo 1, comma 143 della Legge n. 213/2023, prevede che l’indennità ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Tale indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata in possesso di requisiti particolari: assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di iscrizione presso altre forme previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari di Assegno di inclusione; un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; dichiarazione nell’anno precedente alla presentazione della domanda, di un reddito non superiore a 12.000 euro; essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda

Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 31 ottobre cada di domenica la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Per il 2024 la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto 2024 e potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2024.

In sede di presentazione della domanda per l’accesso all’indennità ISCRO il richiedente la prestazione è tenuto ad autorizzare l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa, nonché del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale sulla piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa.

I ricorsi

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

online, mediante le credenziali di accesso SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 e CNS utilizzando il servizio “Ricorsi amministrativi” disponibile sul sito dell’INPS nella sezione “Imprese e Liberi Professionisti”;

– tramite gli istituti di patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti agli stessi.

Istruzioni procedurali

La gestione dell’istruttoria delle domande di indennità ISCRO sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione della domanda, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.

Le domande accolte saranno riprocessate automaticamente, una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi relativi a tutti gli anni di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto e della misura della prestazione. Nei casi in cui venissero rilevati scostamenti o non conformità si procederà con le opportune azioni correttive e/o all’eventuale recupero delle somme erogate.

CCNL Commercio Confcommercio: sottoscritto accordo integrativo in materia di apprendistato

Ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante restano in vigore le precedenti figure professionali fino al 30 settembre 2024 

Il 27 giugno 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno sottoscritto un accordo integrativo alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
Nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario, distribuzione e servizi siglato il 22 marzo 2024 le Parti Sociali avevano individuato nuove figure professionali della classificazione del personale. Nel successivo accordo del 28 marzo 2024, in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, avevano concordato, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione per il 1° giugno 2024
Con l’accordo siglato nei giorni scorsi le Parti Sociali hanno invece stabilito che fino alla stessa data e per gli stessi fini restano in vigore le precedenti figure professionali.
La scadenza del 31 maggio 2024 entro cui individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL è stata prorogata al 30 settembre 2024. Pertanto fino al 30 settembre 2024, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, restano in vigore le precedenti figure professionali.