Accompagnamento alla pensione, le indicazioni dell’INPS

L’Istituto ha comunicato le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione per le prestazioni in oggetto e per l’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (INPS, messaggio 14 agosto 2023, n. 2952).

Dopo i messaggi n. 2873/2020 e n. 196/2021, l’INPS torna a occuparsi di accompagnamento alla pensione per comunicare le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012 (cosiddetta isopensione) e all’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015).

In effetti, il versamento in unica soluzione rappresenta la forma di garanzia di adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, alternativo alla fideiussione. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto viene maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’INPS. 

Per le indennità di espansione, in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.

In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore compreso nel relativo piano, l’Istituto effettua a consuntivo la verifica della congruità dell’importo versato, a garanzia della prestazione, con gli importi effettivamente corrisposti ai lavoratori e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro. 

Gli adeguamenti della procedura

Al riguardo, l’INPS segnala che il “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo preteso, con conseguente registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione. 

Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici: la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro; il prospetto di quantificazione; il documento di validazione dell’accordo. 

La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.

A seguito della validazione da parte della struttura territoriale dell’INPS, il Portale – lato internet – espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”: l’importo preteso per la prestazione; la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare per il pagamento. La stringa deve essere riportata nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.

A seguito della validazione nel Portale delle garanzie di pagamento (prestazione e contribuzione correlata) viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo. Il messaggio in commento contiene, infine, le informazioni relative ai flussi Uniemens per i datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione.

 

 

 

 

 

 

CCNL Scuole Private religiose: con il mese di agosto l’erogazione del premio annuale di professionalità

Sulla base dei punteggi raggiunti dal personale verrà riconosciuto un premio annuale che varia da 150,00 a 180,00 euro

In virtù del contratto siglato il giorno 8 febbraio 2022 tra l’Agidae – Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal, Sinasca, viene riconosciuto con la retribuzione del mese di agosto dell’anno di riferimento un premio annuale di professionalità (PAP) al personale che abbia raggiunto:
– 35 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– da 36 a 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– oltre 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto importo pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.
Ai lavoratori che per 3 anni consecutivi hanno ottenuto il Premio Annuale di merito, viene consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti. Tale consolidamento viene erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione. Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno scolastico. 

CCNL Agenzie Marittime ed aeree: nuovi minimi retributivi



Con la retribuzione di settembre in arrivo nuovi minimi retributivi 


Le Sigle Sindacali Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal 1° settembre 2023. Il contratto si applica ai rapporti di lavoro subordinato tra le agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi e a tutto il personale dipendente. Nella tabella riportata di seguito vengono indicati gli importi della paga conglobata (paga base, contingenza ed EDR).


























Livello  Minimo
7 2.253,52
6 2.152,58
5 2.093,61
4 1.977,70
3 1.744,85
2 1.671,90
1 1.454,04

 

Smart working e frontalieri: tutti i chiarimenti delle Entrate sulle ultime novità

L’Agenzia delle entrate ha riepilogato e analizzato i più recenti orientamenti della prassi in materia di smart working, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti sulla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge n. 83/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 18 agosto 2023, n. 25).

L’articolo 2, comma 2, del TUIR introduce e disciplina il concetto di “residenza fiscale”, in base al quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

 

– sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

– hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;

– hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

 

In base alla previsione recata dall’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone residenti in Italia devono sottoporre ad imposizione nel nostro Paese tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Ai non residenti, invece, si applicano le disposizioni dell’articolo 23 del TUIR e gli stessi saranno assoggettati a imposizione in Italia sulla base dei criteri di territorialità indicati nel predetto articolo. Inoltre, il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR introduce una presunzione relativa di residenza fiscale, al fine di contrastare il fenomeno della frequente migrazione fittizia verso Paesi a fiscalità privilegiata.

I criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working.

In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle suddette condizioni di cui all’articolo 2 del TUIR.

 

Per quanto riguarda i regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, l’Agenzia ricorda che:

  • il regime speciale per lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ed è accessibile al soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia;

  • il regime speciale per docenti e ricercatori è disciplinato dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La Circolare passa, poi, a ricordare i presupposti di esistenza di una stabile organizzazione (o base fissa), che sono:

1) esistenza della sede d’affari nella disponibilità dell’impresa o del professionista;

2) fissità spaziale e temporale della sede d’affari;

3) svolgimento dell’attività d’impresa o professionale in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.

 

Tali presupposti, per l’Agenzia, sono integrati anche nel caso di una persona fisica che svolge, nel territorio dello Stato, attività d’impresa o di lavoro autonomo da remoto.

 

La seconda metà della circolare è, invece, dedicata ai frontalieri: quei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che svolgono la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e che ritornano nello Stato di residenza, in linea di massima, quotidianamente o almeno una volta alla settimana.

La disciplina tributaria del lavoratore frontaliere è contenuta anche in alcune Convenzioni, stipulate dall’Italia con Austria, Francia, San Marino e Svizzera, contro le doppie imposizioni.

In particolare, tra il 2014 e il 2015, Italia e Svizzera hanno avviato le negoziazioni per un nuovo Accordo sull’imposizione dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai frontalieri, ratificato con Legge 13 giugno 2023, n. 83, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024.

Il nuovo accordo fornisce una nuova definizione di “lavoratore frontaliere“, che identifica qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

– è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;

– svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;

– ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

 

L’Agenzia individua come principale novità il regime impositivo di cui godranno i suddetti frontalieri: alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974, infatti, subentra la previsione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza. L’articolo 7 del nuovo Accordo, inoltre, prevede una specifica cooperazione amministrativa che introduce un obbligo di scambio automatico di informazioni, utilizzate ai fini dell’imposizione di salari, stipendi e remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri.

 

CIRL Allevatori Zootecnici – Lombardia: rinnovato il contratto

Nel rinnovo sono previste nuove misure per lavoro straordinario, ferie e permessi, indennità e Una Tantum Welfare 

L’Associazione regionale allevatori della Lombardia e le Organizzazioni sindacali regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il rinnovo del CIRL per i lavoratori che operano nel Settore della Zootecnica della regione Lombardia. Il contratto prevede una serie di importanti novità per quel che riguardano straordinari, indennità, ferie e permessi e welfare. Il contratto scade il 31 dicembre 2024.

Straordinario e Banca Ore
In materia di straordinario, per il personale addetto alle attività di C.F., viene stabilito che saranno considerate tali solo le ore, autorizzate, che risultano, su base mensile, in eccedenza rispetto all’orario di lavoro, alle quali viene applicata la maggiorazione prevista dal CCNL. E’ bene precisare che le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari che vengono autorizzate vanno a confluire nella Banca Ore, per un massimo di 25 ore mensili. Il recupero delle suddette varia a seconda del luogo in cui si opera. Nella fattispecie, per i territori di pianura, il recupero deve avvenire entro 3 mesi; per i territori di montagna, entro 12 mesi. Se entro questi termini, le ore non vengono recuperate, si procede alla retribuzione delle stesse. La maggiorazione viene corrisposta entro il mese successivo alla maturazione. E’ compito dell’Associazione comunicare ai lavoratori il “saldo” mensile delle ore maturate, che risultano all’interno della Banca Ore; fermo restando che l’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore. Per coloro i quali prestano servizio presso gli uffici e i laboratori, su richiesta, hanno facoltà di convertire parte delle ore di straordinario, in riposi compensativi.

Ferie e permessi
Per quel che concerne ferie e permessi anche qui c’è una differenza tra il personale addetto alle attività di C.F. e gli impiegati. Per i primi, come da contratto, le ferie possono essere fruite a giornate intere. La fruizione dei permessi, con esclusione di quelli previsti per i TGA che possono essere fruiti come giornate intere, come recita il CIRL, ha il limite massimo della mezza giornata di lavoro, ovvero sia 4 ore per il tempo pieno. Inoltre, per un massimo di 2 giorni, le ferie possono essere fruite anche a mezze giornate. I permessi non possono essere concessi congiuntamente alle ferie. Per il personale di uffici e laboratori resta ferma la fruizione delle ferie a giornate intere; tuttavia, con l’esaurimento dei permessi è possibile usufruire anche delle ferie a mezze giornate e anche ad ore, per un massimo di 2 giorni. La richiesta dei permessi è prevista ad ore (minimo un’ora). Nell’ambito della richiesta, la fruizione dei permessi viene conteggiata come risultante dalla timbratura. I permessi hanno il limite massimo di mezza giornata per essere fruiti (4 ore per il lavoro a tempo pieno).

Indennità di pasto

Dal 1° maggio 2023, viene erogato al lavoratore un buono pasto di 7,00 euro, nel caso in cui svolga un’attività pari o superiore alle 6 ore consecutive svolte nelle aziende di allevamento nelle fasce orarie 12:00-13:30 o 18:30-20:00. Su questo punto le Parti si riservano di rivedere le fasce orarie nel corso dell’incontro previsto entro il 31 ottobre. Al personale di ufficio, nelle giornate di rientro pomeridiano, viene riconosciuto un buono pasto di 7,00 euro. Mentre, per i tecnici di laboratorio che lavorano in turno, il buono pasto è di 2,00 euro.

Rimborso chilometrico

Per gli anni 2023-2024, il rimborso del costo chilometrico è riconosciuto con aggiornamenti fissati al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre. Per il 2023, il primo adeguamento è previsto dal 1° luglio.

Altre Indennità

Al personale addetto alle attività di C.F. vengono riconosciute le seguenti indennità:

148,00 euro l’anno, controvalore per beni e servizi;

122,00 euro l’anno, rimborso energia elettrica, per i frigoriferi di proprietà ARAL posti presso le abitazioni dei TGA;

120,00 euro l’anno, per l’uso del telefono cellulare personale per motivi di lavoro, per i dipendenti che non utilizzano il cellulare aziendale;

150,00 euro l’anno, per l’utilizzo della propria autovettura per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

Al personale di ufficio e laboratori vengono riconosciute le seguenti indennità:

77,47 euro lordi, come indennità di turno, per le quattordici mensilità contrattuali (solo per gli analisti di laboratorio che effettuano i turni e già riconosciuta da ARAL a partire dall’introduzione della turnazione); con decorrenza dal 1° luglio 2023 tale indennità turno è elevata all’Importo lordo di 90,00 euro;

148,00 euro l’anno, controvalore di beni e servizi.

Per l’altro personale di campagna le indennità previste sono:

148,00 euro l’anno, controvalore per beni e servizi;

10,00 euro per 11 mensilità (da gennaio a novembre) per i dipendenti che non utilizzano il cellulare aziendale, in qualità di rimborso delle spese telefoniche.

Premio di risultato e Una Tantum Welfare

Il Premio di risultato per il 2024 è previsto previo incontro tra le Parti entro il 31 ottobre 2023. L’ottenimento del Premio è correlato al raggiungimento di risultati specifici nel realizzare obiettivi concordati al fine di ottenere incrementi di produttività, qualità, efficacia, innovazione ed efficienza organizzativa. In seguito alla verifica delle condizioni economiche dell’azienda e accertato che vi siano le condizioni, il Premio è fissato in un importo medio di 600,00 euro a lavoratore, di cui 50,00 euro riferiti alla vigenza 2022. Per quel che concerne l’anno 2023, l’Aral ha riconosciuto l’Una Tantum Welfare per un importo complessivo di 400,00 euro, di cui 50,00 euro riferiti alla vigenza 2022.