Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: istruzioni INL

Il D.Lgs. n. 103/2024 – in vigore dal 2 agosto p.v. – al fine di una “semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, introduce disposizioni che incidono sulle attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sia per quanto concerne la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Al riguardo, l’INL fornisce le prime indicazioni operative per gli Uffici ed il personale ispettivo (INL 31 luglio 2024, N. 1357).

Semplificazione degli adempimenti amministrativi 

L’art. 2 del decreto legislativo introduce alcune disposizioni – non ancora effettivamente operative – finalizzate ad una semplificazione degli adempimenti amministrativi. Le amministrazioni interessate saranno impegnate ad introdurre discipline o accorgimenti per garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti ed eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

Sistema di identificazione 

L’art. 3 del decreto istituisce, ai fini della programmazione dei controlli, un “sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”, riferito ad alcuni ambiti omogenei, tra cui quello della sicurezza dei lavoratori ma anche, ad esempio, quello della protezione ambientale, della igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica. Rispetto a ciascun ambito l’Ente nazionale italiano di unificazione elabora, sulla base di alcuni parametri (ad es. esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e settore economico in cui opera il soggetto controllato) norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo, rilasciato, a domanda, da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA)” e inserito dall’Organismo unico di accreditamento “nel fascicolo informatico di impresa”.

Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione 

Le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa” tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993. Con le modalità che saranno poi definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ogni amministrazione dovrà accedere al fascicolo informativo per coordinare, programmare e svolgere i controlli, in modo da avere contezza anche degli esiti dei controlli già svolti da altre amministrazioni.

Sotto altro profilo si stabilisce che le PP.AA. non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.

Procedimento di controllo delle attività economiche 

E’ rimesso a Ministeri e Regioni il compito di pubblicare sui propri siti istituzionali apposite linee guida o FAQ finalizzate ad agevolare la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i quali dovranno fondarsi sul principio della “fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni”, nonché su quelli della “efficacia, efficienza e proporzionalità”, minimizzando le richieste documentali.

Al predetto principio in base al quale le amministrazioni sono tenute a programmare i controlli sulle imprese con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio, fanno eccezione diverse tipologie di intervento fra cui quelle derivanti da richieste dell’Autorità giudiziaria, da circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, da esigenze legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, da situazioni di rischio.

Il comma 6 dell’articolo 5 stabilisce un periodo di esonero dei controlli, prevedendo che l’operatore economico è esonerato nei successivi dieci mesi dall’ultimo controllo da parte della stessa amministrazione o altre amministrazioni che esercitano le funzioni di controllo, fatte salve le eccezioni sopra evidenziate e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell’Unione europea. Tale beneficio non è cumulabile con il diverso beneficio previsto dall’articolo 29, D.L. n. 19, convertito, con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 che prevede, ai commi 7, 8 e 9, l’iscrizione, previo assenso, del datore di lavoro in un apposito elenco informatico, denominato «Lista di conformità INL», in forza del quale i datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato in argomento, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

La disciplina in materia di “Lista di conformità INL” è da considerarsi quindi norma speciale. Sarà tuttavia necessario che tali informazioni confluiscano nel fascicolo informatico d’impresa al fine di consentire anche alle altre amministrazioni di poter programmare i controlli di competenza nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e tenendo conto del fatto che l’iscrizione nella c.d. lista di conformità INL avviene solo “previo assenso” del soggetto interessato.

L’art. 5 prevede, inoltre, che non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta, si richiede, pertanto, un più attento e capillare coordinamento con le altre amministrazioni che operano controlli in materia di lavoro e legislazione sociale.

Non appare invece applicabile agli accertamenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro la previsione secondo cui le amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, “l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”. Da tale obbligo sono infatti esonerate tutte le iniziative avviate dalle amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso”.

Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile 

L’art. 6 del decreto è quello che più impatta sulle attività di controllo di competenza dell’Ispettorato. Salvo, infatti, che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. 

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

L’istituto della diffida amministrativa in oggetto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Appaiono invece ricompresi nell’ambito di applicazione della diffida parte delle violazioni amministrative di carattere documentale, nella misura in cui non siano ricollegabili alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ad es. in materia di Libro unico del lavoro, salvi i casi in cui la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi in quanto è prevista una sanzione massima superiore ad euro 5.000);

Pertanto, la diffida amministrativa, così come definita all’art. 1 del decreto, troverà applicazione nelle ipotesi in cui si rinvengano tutti i presupposti normativi previsti. Ad ogni buon conto si fa riserva di inoltrare una lista delle violazioni più ricorrenti che, sussistendo le altre condizioni indicate dal legislatore, sono da ritenersi soggette alla procedura di diffida.

Laddove la stessa non trovi applicazione si seguiranno le “normali” procedure sanzionatorie, ivi compresa l’adozione della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico. In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

Il D.Lgs. n. 103/2024, come accennato, entra in vigore il 2 agosto p.v. e si ritiene che le previsioni ivi contenute, in particolare quelle di cui all’art. 6 in materia di diffida amministrativa, possano trovare applicazione con riferimento agli illeciti accertati a partire da tale data, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente in quanto trattasi di disposizione di carattere procedurale.

CCNL Pulizie: aperto il tavolo negoziale per il rinnovo contrattuale

Presentata la piattaforma di rinnovo che si focalizza su aspetti economici e normativi

Il 30 luglio 2024 si è aperto il tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL. A renderlo noto è la Uil-Trasporti, mediante nota stampa, riportando l’esito dell’incontro, tenutosi in vista della scadenza contrattuale fissata per il 31 dicembre 2024. Insieme alla Filcams-Cgil e alla Fisascat-Cisl e alle parti datoriali, è stata presentata la piattaforma di rinnovo. Tra i punti chiave si segnalano: lotta al dumping contrattuale, importanza alle relazioni industriali e, naturalmente, adeguamento economico, reso più semplice grazie al meccanismo introdotto con l’ultimo rinnovo che rende automatico il recupero del potere d’acquisto alla scadenza del contratto. Dal punto di vista normativo, invece, si dovrà discutere di part-time ciclico, dell’inquadramento, della bilateralità, del tema salute e sicurezza e del bilanciamento vita-lavoro. 
Il confronto prosegue a settembre, con l’auspicio di trovare una quadra in tempi rapidi. 

CCNL Sanità: il punto sulla trattativa

Insoddisfazione delle OO.SS. per le modifiche proposte da Aran

Durante l’incontro svolto in data 29 luglio 2024, l’Aran ha presentato molteplici ipotesi di modifica inerenti alla parte normativa del contratto, che hanno portato le Organizzazioni sindacali a dichiarare una insoddisfazione complessiva rispetto all’andamento del negoziato.
Di seguito, alcune delle proposte avanzate da Aran:
– a fronte della richiesta da parte delle OO.SS. di un incremento del valore massimo dell’incarico di base fino a 3 mila euro (e contestuale innalzamento a 5.000€ della base per gli incarichi di complessità intermedia), l’Aran propone un incremento di soli 100 euro (da 1.300,00 a 1.400,00 euro);
– l’innalzamento dei turni effettuabili nel mese da sette a dieci ma nessun innalzamento per l’indennità oraria collegata alla pronta disponibilità;
– l’assegnazione alle aziende della possibilità di predisporre piani di smaltimento con il lavoratore, con il rischio di lasciare il singolo da solo rispetto alle richieste del dirigente di turno;
– l’introduzione di un articolo sulle misure di age management, ma ancora privo di contenuti sostanziali.

Navi, galleggianti e unità da diporto: le modalità per la comunicazione dei dati su iscrizioni e trascrizi

L’Agenzia delle entrate ha comunicato modalità e termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 agosto 2024, n. 320231).

Il nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle entrate risponde all’esigenza di razionalizzare e riorganizzare la raccolta dei dati relativi alle navi, ai galleggianti e alle unità da diporto, in considerazione della possibilità per l’Agenzia di avvalersi del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Le nuove disposizioni sostituiscono le previsioni recate dall’articolo 1, punto 1.1, lett. a), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165906/2010 concernente “Comunicazioni all’anagrafe tributaria”.

 

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto MEF 21 ottobre 1999, sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi, gli Uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile – Sezione Nautica.

 

Vista, dunque, la possibilità di effettuare l’acquisizione diretta di tali dati contenuti presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto, nelle more della stipula di un’apposita convenzione, i soggetti obbligati possono effettuare la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:

  • per le navi maggiori e i galleggianti, nelle more della disponibilità di una banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la trasmissione telematica degli stessi;

  • per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline;

  • avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo.

 

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all’anno 2024 è stabilito al 30 giugno 2025.

CCNL Agenzia delle entrate: rinnovata la polizza sanitaria

Garantita la continuità di copertura sanitaria 

Il 30 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Cgil-Fisac, Uilca ed Unisin hanno comunicato che dal prossimo 1° agosto è risultata aggiudicataria la Cass di Assistenza Prevint, le cui prestazioni saranno garantite dalla compagnia Intesa San Paolo RBM Salute, attraverso il circuito Previmedical.
Pertanto, viene garantita la copertura sanitaria anche dopo la scadenza, in data 31 luglio, del contratto di settore.
Tanto premesso, si dovrà caricare sul nuovo portale le informazioni necessarie, inerenti i familiari fiscalmente a carico, per consentire alla Compagnia l’aggiornamento dei dati.