Definizione agevolata controversie tributarie: interessi dovuti per il versamento delle rate

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2024, n. 168).

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la circolare n. 2/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di evidenziare come la stessa consenta di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. 

 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le suddette rate vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Oltre a ciò, l’Agenzia ricorda che:

  • l’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024;

  • la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi.

Chiarisce, dunque, l’Agenzia come il vigente comma 2 dell’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997 stabilisca che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata, non contenendo più quel riferimento temporale rappresentato dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva. Infatti, le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono.

 

Nel caso di specie, il dubbio dell’interpellante verteva sulla possibilità di applicare il ”nuovo” tasso di interesse del 2,5% (Decreto del MEF del 29 novembre 2023) sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024, essendo già stata presentata la domanda di accesso alla definizione agevolata ed essendo già stata versata la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%.

In risposta, dunque, l’Agenzia, alla luce di quanto sopra, ribadisce che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

CCNL Alimentari Artigianato (Conflavoro Confsal): sottoscritto il contratto



Siglato il contratto con decorrenza a far data dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2027


Il 26 luglio 2024, le Parti sociali Conflavoro PMI, Fesica-Confsal e Confsal hanno firmato il contratto per le aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti, che interessa i settori alimentari, pasticcerie, panificazione, vini, pastifici ed affini. 
Dal punto di vista economico, viene stabilita l’erogazione di un importo lordo pari a 50,00 euro per tutti i settori e livelli con la retribuzione del mese di settembre 2024 a titolo di Una Tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (marzo-luglio 2024). Tale importo verrà riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato e in caso di contratto part-time. Inoltre, verrà corrisposto in misura pari al 70% per gli apprendisti.
Vengono definite, per i dipendenti del settore alimentare con imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti, le seguenti indennità:
– disagio per freddo: 6% della paga base oraria ai dipendenti che svolgono attività nelle celle frigorifere nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente inferiore a 5°;
– disagio per caldo: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono attività in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, è superiore a 38°;
– disagio per umido: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono attività in ambienti con tassi di umidità costanti per necessità di servizio, superiori al 95%.
Infine, di seguito si riportano le tabelle con i nuovi minimi retributivi.


Settore Alimentare 






































Inquadramento retributivo Nuovi minimi dal 01/04/2024 Nuovi minimi dal 01/01/2025
Primo livello S* € 2.316,50 € 2.368,80
Primo livello € 2.080,00 € 2.126,80
Secondo livello € 1.904,00 € 1.947,00
Terzo livello A € 1.774,30 € 1.814,20
Terzo livello € 1.678,20 € 1.716,10
Quarto livello € 1.610,00 € 1.646,10
Quinto livello € 1.535,60 € 1.570,10
Sesto livello € 1.436,70 € 1.469,05

*In aggiunta indennità di funzione di quadro pari a 36,15€.


Settore Panificazione

























































Inquadramento retributivo Nuovi minimi dal 01/04/2024 Nuovi minimi dal 01/01/2025 Indennità speciale
A1S € 1.959,30 € 2.005,30 € 94,77
A1 € 1.821,60 € 1.864,30 € 88,06
A2 € 1.706,05 € 1.746,05 € 82,63
A3 € 1.562,20 € 1.598,90 € 75,92
A4 € 1.480,05 € 1.514,75 € 72,05
B1 € 1.918,30 € 1.963,10 € 92,19
B2 € 1.576,10 € 1.613,10 € 76,44
B3S € 1.533,95 € 1.569,80 € 74,87
B3 € 1.483,90 € 1.518,70 € 72,56
B4 € 1.407,30 € 1.440,30 € 68,69

*Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.


Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti










































Inquadramento retributivo Nuovi minimi dal 01/08/2024 Nuovi minimi dal 01/01/2025
Quadri* € 3.276,55 € 3.377,30
Primo livello € 3.276,55 € 3.377,30
Secondo livello € 2.914,70 € 3.002,25
Terzo livello € 2.492,55 € 2.564,80
Quarto livello € 2.251,30 € 2.314,80
Quinto livello € 2.070,35 € 2.127,30
Sesto livello € 1.949,75 € 2.002,30
Settimo livello € 1.829,15 € 1.877,30
Ottavo livello € 1.708,55 € 1.752,35

*In aggiunta indennità di funzione di quadro pari a 100€.


Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione


























Inquadramento retributivo Acconto al 01/08/2024 Nuovi minimi dal 01/08/2024
A € 75,45 € 2.058,30
B € 68,95 € 1.881,20
C € 65,00 € 1.774,15
D € 61,35 € 1.674,10
E € 57,55 € 1.569,95

 

Organizzazioni internazionali: cumulo periodi assicurativi anche per la pensione anticipata

Con circolare del 1° agosto 2024, n. 87, l’INPS fornisce indicazioni sulla facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche finalizzato alla pensione anticipata.

Con le  circolari INPS n. 71/2017 e n. 50 del 21 aprile 2022 sono state fornite indicazioni operative e attuative della disciplina in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali o prevista dall’articolo 18 della Legge 29 luglio 2015, n. 115.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali – secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 18 della Legge n. 115/2015 – è consentito cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali: fondo pensioni lavoratori dipendenti; gestioni speciali dei lavoratori autonomi; gestione separata; gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria; regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.

Secondo il comma 2 del citato articolo, tale cumulo può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

L’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 69/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 103/2023, entrato in vigore il 14 giugno 2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, ha modificato il predetto comma 2, includendo nel novero delle prestazioni conseguibili tramite cumulo la pensione anticipata. Per effetto della modifica introdotta, il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere dunque richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, oltre che di quello alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Pertanto, nei confronti di coloro che siano o siano stati iscritti a una o più delle gestioni previdenziali previste dall’articolo 18, comma 1, della Legge n. 115/2015, sopra richiamate, è riconosciuto altresì il diritto alla pensione anticipata a carico, anche pro quota, delle predette gestioni, con il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le stesse gestioni e quelli presso l’organizzazione internazionale. La facoltà di cumulo in esame può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata in base alle disposizioni vigenti, anche in materia di cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi, nella gestione che liquida, anche pro quota, la pensione.

Secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 18 della legge in argomento, i trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Di conseguenza, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023, tenuto conto che il citato decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023. Resta ferma l’applicabilità della disciplina in materia di differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove prevista dalla relativa normativa di riferimento.

CCNL Alimentari Artigianato: nuovi minimi retributivi per i dipendenti da aziende di somministrazione



Con l’accordo le Parti stabiliscono nuovi aumenti retributivi per i lavoratori dell’area alimentazione-panificazione


Il 26 luglio 2024, le Associazioni datoriali Cna-Agroalimentare, Confartigianato-Alimentazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo economico per i lavoratori dipendenti da imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione. Le Parti hanno stabilito incrementi retributivi nelle seguenti misure. 


























Livello Incrementi agosto 2025 Incrementi agosto 2026
A 45,67 53,81
B 37,81 47,43
C 33,07 43,59
D 28,67 40,00
E 26,00 38,23

Le tabelle retributive comprensive degli importi previsti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, di cui all’accordo del 6 giugno 2024, sono quelli riportati nella tabella sottostante.






































Livello Retribuzione tabellare al 1° dicembre 2021 Retribuzione tabellare dal 1° giugno 2024 (comprensiva degli AFAC dell’accordo 6.6.2024) Retribuzione tabellare dal 1° agosto 2025 Retribuzione tabellare dal 1° agosto 2026
A 1.982,79 2.058,20 2.103,87 2.157,68
B 1.812,19 1.881,11 1.918,92 1.966,35
C 1.709,07 1.774,07 1.807,14 1.850,73
D 1.612,69 1.674,02 1.702,69 1.742,69
E 1.512,34 1.569,86 1.595,86 1.634,09

Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione; mentre, per i lavoratori part-time l’erogazione è riproporzionata. Le Parti hanno fatto sapere che entro gennaio 2027 si incontreranno nuovamente per definire la scala parametrale relative alle tabelle retributive dei lavoratori dipendenti di imprese che somministrano alimenti e pasti per la clientela in attività di ristorazione. 

Atto di rinuncia di un Trust: imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione, ai fini delle imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale, dell’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di Trust (Agenzia delle entrate, risposta 1 agosto 2024, n. 165).

Il Trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor)­ con negozio unilaterale trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

 

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Ai sensi dell’articolo 73, comma, 1, lettere b), c) e d) del TUIR,  i trust, residenti e non residenti, sono inclusi tra i soggetti passivi dell’IRES.

 

Con specifico riferimento all’imposizione indiretta, già con la circolare n. 34/E/2022 è stato chiarito che, in via generale, l‘atto istitutivo e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust.

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari, pertanto, realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Ai fini della determinazione dell’imposta da versare, le aliquote e le franchigie sono individuate, all’atto dell’attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

 

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E/2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce inoltre che la ”retrocessione” ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

 

Nel caso di specie, l’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte di tutti i beneficiari comporta la cessazione del Trust e i disponenti rientrano nella titolarità delle unità immobiliari, secondo i rispettivi diritti vantati al momento dell’atto istitutivo del Trust stesso.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione.

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto in questione rientra tra gli atti da registrare in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Al medesimo atto sono applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e dell’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo.