CIPL Agricoltura Operai Foggia: siglato l’accordo per il periodo 2024-2027

Per gli operai agricoli e florovivaisti è previsto un aumento economico del 6,50% 

Il 26 settembre 2024 le Organizzazioni Sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di Foggia, insieme alle Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti Foggia e Cia, hanno siglato l’accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, valido per il periodo 2024-2027. L’accordo coinvolge l’intera provincia di Foggia ed i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. 
Dal punto di vista economico il nuovo contratto ha previsto un aumento delle retribuzioni del:
5% con decorrenza 1° ottobre 2024;
– ulteriore 1,50% con decorrenza 1° aprile 2025. 
Dal punto di vista normativo sono stati invece previsti meccanismi rafforzati di bilateralità e misure di welfare aziendale, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Per rispondere alle esigenze di chi opera in ambienti spesso esposti a condizioni climatiche difficili è prevista l’introduzione di forniture gratuite e giornaliere di acqua potabile adeguata per i lavoratori e le lavoratrici.

Split payment: nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo

Con la risposta n. 210/2024 l’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni dubbi avanzati da una società sulla possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione oltre il termine annuale previsto dall’articolo 26, comma 3, del Decreto IVA, in considerazione del mancato incasso del corrispettivo.

L’articolo 26 del Decreto IVA, ai commi 2 e 3, disciplina le rettifiche in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto, ­venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l’ammontare imponibile.

 

In particolare, il comma 2 dell’articolo 26 dispone che, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio avrà diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.
Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.

 

Nel caso di specie, chiarisce l’Agenzia, le suddette disposizioni devono essere coordinate con le norme che disciplinano il meccanismo della ”scissione dei pagamenti” (cosiddetto split payment), di cui all’articolo 17­ter, del decreto IVA.
In tale evenienza i cessionari/committenti destinatari di una fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ­pur non assumendo la qualifica di debitori d’imposta­ devono versare l’IVA, loro addebitata nelle relative fatture, direttamente all’erario anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal versamento della relativa imposta.

 

Ai fini dell’emissione della nota di variazione in ipotesi di operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, tornano applicabili i chiarimenti già resi dall’Agenzia con i precedenti documenti di prassi nn. 436/2019 e 482/2023, nonché la risoluzione n. 75/E/2002.

In particolare, con i citati documenti di prassi è stato chiarito che l’esigibilità differita dell’imposta collegata al pagamento comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, l’imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benché l’operazione sia stata fatturata.

In tale ipotesi occorre effettuare nei registri IVA opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione.

Poiché, dunque, nell’ipotesi di scissione dei pagamenti, l’esigibilità dell’IVA è collegata al pagamento del corrispettivo salva spontanea anticipazione da parte del 
cessionario/committente nel caso in cui il medesimo non si perfezioni, in tutto o in  parte, l’imposta non diviene esigibile, in tutto o in parte, nonostante l’operazione sia stata fatturata.

La variazione operata dal cedente/prestatore assume, conseguentemente, una funzione sostanzialmente contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri IVA le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l’anno dall’emissione della fattura.

Tali indicazioni presuppongono che il cessionario/committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura o al momento della registrazione della medesima. Diversamente, infatti, tornerebbero applicabili i limiti temporali disposti dal comma 3 dell’articolo 26 
del decreto IVA.

 

Nel caso di specie, quindi, l’istante potrà procedere con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall’emissione della fattura originaria.

CCNL Sanità: incontro del 23 ottobre

Illustrate alle Organizzazioni sindacali le proposte di modifica dell’Aran

Il 23 ottobre 2024, si son riunite al tavolo negoziale dell’Aran le Organizzazioni sindacali per il settimo incontro di trattativa per il rinnovo del CCNL di settore. 
In tale occasione, l’Aran ha accolto solo alcune delle proposte avanzate dalle OO.SS., avanzando modifiche come:
– la non riassorbibilità del lavoro straordinario per gli incarichi con un valore fino a 5000 euro;
– la possibilità di fruire delle ferie pregresse anche durante il periodo di preavviso;
– l’inserimento all’interno dell’articolato contrattuale, in caso di mobilità, del diritto di conservazione e fruizione delle ferie maturate e non godute dal dipendente presso l’Azienda o Ente di provenienza presso la nuova Azienda o Ente.
Ancora non è stato proposto l’incremento quantitativo delle indennità di specificità infermieristica, tutela del malato e pronto soccorso, che saranno comunque a valere sulle risorse esistenti, cioè il 5,78% per l’interno triennio 2022/24 più le risorse espressamente vincolate all’incremento della sola indennità di pronto soccorso.
Dal punto di vista normativo, le OO.SS. non hanno ricevuto ancora riposte relativamente all’orario di lavoro, alla fruizione della pausa e al diritto alla mensa e buoni pasto e alla richiesta di incrementarne il valore e di eliminare la quota di contribuzione a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.
A fronte di ciò, nelle prossime settimane verrà innalzato il livello di protesta e di mobilitazione

ADI, ok del Garante privacy alle verifiche INPS

L’Autorità ha dato il suo parere favorevole alle modalità e alle misure tecniche che l’Istituto adotterà per i controlli in materia di Assegno di inclusione (Garante per la protezione dei dati personali, nota 22 ottobre 2024, n. 528).

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere favorevole sulle modalità e sulle misure tecniche e organizzative che l’INPS adotterà per utilizzare le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla concessione dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), acquisendoli presso le proprie banche dati, nonché presso altre amministrazioni.

Lo schema di disciplinare tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, nel corso delle interlocuzioni intercorse, al fine di rendere conformi alla normativa privacy i trattamenti dei dati dei richiedenti l’ADI e il SFL. Le misure si sono rese necessarie per la quantità e la delicatezza dei dati trattati, tra questi quelli relativi alla salute, ai minori, alle sentenze di condanna.

Nelle ipotesi di scambi informativi tra l’Inps e le amministrazioni competenti – comuni, Ministero dell’interno, ACI, Agenzia delle entrate, Ministero della giustizia e Ministero dell’istruzione e del merito – i dati oggetto di trattamento saranno limitati a quelli strettamente necessari ad effettuare le verifiche previste dalla legge. Lo stesso vale anche per i flussi relativi alla verifica delle condizioni di svantaggio o l’inserimento in programmi di cura e assistenza.

Nel testo vengono inoltre definite le procedure per lo scambio tempestivo di informazioni tra l’INPS e le altre amministrazioni in caso di violazioni di sicurezza.

Le misure di garanzia approvate dal Garante della privacy consentiranno quindi all’Istituto di utilizzare, a fini di controllo sul possesso dei requisiti, i dati provenienti dai propri database e quelli messi a disposizione dalle altre amministrazioni, evitando così che l’erogazione dell’assegno di inclusione venga destinato a chi non ne ha diritto.

CCNL Dirigenti Aziende Commerciali: ampliata la piattaforma welfare

 

Nuovi pacchetti socio-assistenziali e psicologo, pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio, rimborso spese scolastiche ed assistenziali 

La piattaforma welfare dirigenti del terziario ha ampliato le prestazioni sanitarie del Fasdac, previdenziali del Fondo Mario Negri e di un welfare globale per il dirigente e i suoi familiari.
Il credito welfare (da 1.000 euro a 1.500 euro annui a seconda del contratto) è destinato ad ogni dirigente in attività negli anni 2024 e 2025 per il:
– il versamento al Fondo Mario Negri;
– l’acquisto di un piano sanitario integrativo al Fasdac per il dirigente e i suoi familiari con la Cassa sanitaria Carlo De Lellis;
– l’attivazione di pacchetti prevenzione per i familiari;
– l’acquisto di corsi di formazione per i familiari, anche non conviventi, tramite Cfmt;
– l’acquisto di pacchetti di istruzione e ricreazione per i figli;
– l’acquisto di pacchetti socio-assistenziali e psicologo;
– l’attivazione di pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio;
– il rimborso di spese scolastiche, assistenziali e per il trasporto pubblico.
Gli ultimi servizi entrati nella piattaforma sono:
Pacchetti socio-assistenziali e psicologo
Servizio di supporto socio-assistenziale e di sostegno psicologico, al fine di supportare il dirigente e i propri familiari per il benessere personale e familiare.
Pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio
 Il servizio prevede la:
– presa in carico dell’utente con anamnesi e analisi dei bisogni iniziali da parte di un medico;
– accesso illimitato alla centrale d’ascolto con personale medico e infermieristico;
– pacchetto di 12 televisite mediche;
– webApp per la raccolta dei dati biomedicali;
– dispositivo medico da polso VW3-R2 per la rilevazione dei parametri biomedicali in tempo reale.
Rimborso spese scolastiche
Previsto il rimborso dalle rette per l’asilo nido, dei master di specializzazione, comprese le spese per testi scolastici, mensa e di pre e post scuola; il rimborso spese socio-assistenziali, tra cui l’assistenza infermieristica domiciliare, le rette per case di cura e di riposo e le cure palliative domiciliari ed il rimborso spese trasporto pubblico.