Sequestro preventivo e adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziale

 

 

Con risoluzione n. 45 del 3 settembre 2024, l’Agenzia delle entrate ripercorre gli obblighi dichiarativi e di versamento cui è tenuto l’amministratore giudiziale nell’ipotesi di sequestro preventivo.

Nell’ipotesi di sequestro preventivo, come è stato già chiarito con precidenti provvedimenti (risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020, risposte nn. 276 e 496/2021), tornano applicabili le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice leggi antimafia).
Con particolare riferimento al comma 1-bis dell’articolo 104-bis, disp. att. c.p.p., la sua mutata formulazione che non prevede più un rinvio generale alle norme di cui al libro I, titolo III, del codice delle leggi antimafia, bensì alle sole norme che, al loro interno recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni, ha spinto ad interrogarsi sull’attuale applicabilità (o meno) delle disposizioni concernenti gli obblighi fiscali e, nello specifico, quelle concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento del D.Lgs. n. 159/2011 a tutte le forme di sequestro penale.

Secondo l’Agenzia, i predetti obblighi dichiarativi e di versamento – disciplinati, nel contesto del richiamato libro I, titolo III, del codice delle leggi antimafia, dall’articolo 51, D.Lgs. n. 159/2011 – rientrano tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario, con la conseguenza che la richiamata disposizione di cui all’articolo 51 deve ritenersi ancora applicabile, in linea con la precedente prassi, a tutte le forme di sequestro penale.

In particolare, con riferimento alla determinazione del reddito dei beni immobili, l’articolo 51 del citato D.Lgs. n. 159/2011, concernente il ”regime fiscale e oneri economici”, prevede che durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono:

– è disposta la ”sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la sospensione limitata al versamento, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva;

– è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi;

– ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (”Redditi fondiari”) e dell’articolo 70 (”Redditi di natura fondiaria”) del TUIR; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (”Proventi immobiliari”) del TUIR, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Nondimeno lo stesso deve, comunque, essere esposto in dichiarazione dei redditi, al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.

Sotto il profilo dichiarativo, invece, si ritiene corretto che l’amministratore giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d’imposta, intestando le dichiarazioni al de cuius con l’indicazione del codice fiscale del defunto, inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.

CIPL Pubblici Esercizi Bolzano: siglato il rinnovo del contratto

Previste novità economiche per i dipendenti da aziende del settore turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Il 2 agosto 2024 l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia Autonoma di Bolzano e le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per i dipendenti da aziende del settore turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. 
L’accordo, con validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, sostituisce gli accordi provinciali precedentemente stipulati dalle Parti firmatarie per tutte le imprese con sede di lavoro in provincia di Bolzano che applicano il CCNL del settore Turismo o il CCNL del settore pubblici esercizi (escluse le imprese di viaggi e turismo nonché le aziende della ristorazione collettiva aderenti all’associazione Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative e AGCI).
Dal punto di vista economico a favore dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 2 agosto 2024 è prevista la corresponsione, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023), di un importo forfettario aggiuntivo “una tantum” pari a 300,00 euro lordi sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Detto importo verrà erogato in due rate:
– la prima rata di 150,00 euro lordi con la retribuzione di ottobre 2024;
– la seconda rata di 150,00 euro lordi con la retribuzione di gennaio 2026.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e/o stagionale in forza al 2 agosto 2024 ed al 1° ottobre 2024 è previsto un importo forfettario “una tantum” aggiuntivo pari a 112,00 euro lordi sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Ai soli fini del computo tale importo, suddivisibile in 8 quote mensili, o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 agosto 2024. L’importo forfettario aggiuntivo “una tantum” verrà erogato in unica rata, con la retribuzione di ottobre 2024.
Le Parti Sociali hanno inoltre stabilito l’aumento dell’elemento provinciale in essere alla data del 2 agosto 2024 di:
30,00 euro lordi a partire dal 1° dicembre 2024;
– ulteriori 20,00 euro lordi a partire dal 1° dicembre 2025. 
In materia di apprendistato si segnala, a partire dal 1° agosto 2024, l’aggiornamento delle percentuali di retribuzione per tutti gli apprendisti in forza alla stipula dell’accordo e per i nuovi apprendisti assunti: 
– 1° anno di apprendistato: 55,00%;
– 2° anno di apprendistato: 83,00%;
– 3° anno di apprendistato: 90,00%

Salute dei lavoratori: il decreto legislativo sugli agenti cancerogeni o mutageni

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo un provvedimento di recepimento della normativa europea per la protezione dalla sostanze nocive alla riproduzione (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 agosto 2024, n. 92).

Il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 agosto scorso ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il decreto, come detto, è volto al recepimento della direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, al fine di ricomprendervi anche le sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui queste sostanze possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Dunque, anche tali sostanze dovrebbero essere disciplinate al fine, tra l’altro, di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione europea.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: previsto il contributo per studi scolastici

Previsto per i dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane un contributo fino a 340,00 euro per l’iscrizione dei figli alle scuole superiori 

L’Ebiart Friuli Venezia Giulia ha stabilito un contributo, a fronte dell’iscrizione dei figli ad istituti scolastici statali e paritari, a favore dei dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato.
Il contributo è pari a:
130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);
200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);
340,00 euro a fronte dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).
La domanda può essere inviata, a partire dall’11 settembre, esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina Welfare Bilaterale presentando la seguente documentazione:
– copia della certificazione attestante l’iscrizione per l’anno scolastico in corso rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (non si accettano autocertificazioni);
– autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (utilizzando il modello pubblicato sul sito di EBIART);
– copia documento di identità del richiedente
– copia dell’ultima busta paga.

CIPL Cooperative Sociali Pavia: siglato il contratto integrativo

Previste, rispetto al CCNL, maggiori tutele per i lavoratori con figli, oltre all’istituto delle ferie solidali e 30 giorni di congedo retribuito per le cure di malattie gravi 

Il 26 luglio scorso è stato sottoscritto da Legacoop Lombardia, Confcooperative-Federsolidarietà Pavia e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl il contratto integrativo per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo della provincia di Pavia.
A livello normativo, sono previste maggiori tutele a favore del lavoratore con la previsione di uno specifico articolo denominato “Conciliazione vita-lavoro“, che stabilisce maggiore flessibilità degli orari, il reinserimento del lavoratore dopo un periodo di congedo, la possibilità di richiedere un esonero dallo svolgimento del lavoro notturno fino al compimento del 4° anno del figlio, il divieto di assegnazione al medesimo turno fino al compimento del 15° anno del figlio per i genitori lavoratori congiunti e la possibilità di richiedere in via prioritaria la trasformazione del contratto da full-time a part-time per i lavoratori su cui grava l’onere dell’accudimento.
Viene anche definita la disciplina delle ferie solidali per i lavoratori che, su base volontaria e a titolo gratuito, possono cedere ore o giorni di ferie al collega in situazioni di difficoltà ed il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione con l’astensione dal lavoro per un periodo massimo di quattro mesi nell’arco di tre anni e diritto alla retribuzione totale.
Previsti ulteriori 30 giorni aggiuntivi di congedo retribuito all’anno per le cure connesse a: invalidità, patologie gravi, cure salva vita oltre al normale trattamento di malattia.
Per i lavoratori genitori è estesa dai 3 sino ai 12 anni di età del figlio la possibilità di utilizzare sino a 10 giorni all’anno di permessi non retribuiti e l’utilizzo sino ad un massimo di cinque ore all’anno di permesso non retribuito, per ogni figlio, per i colloqui con gli insegnanti.