Lavoratori migranti, adottate le Linee Guida sulla formazione all’estero

Pubblicati i documenti dedicati alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 luglio 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato le “Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero”, approvate da una Conferenza di Servizi che ha coinvolto tutte le istituzioni interessate. Il documento è stato anche pubblicato sul sito istituzionale.

Si tratta di programmi finalizzati all’inserimento  lavorativo in Italia e, come previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione dopo le novità introdotte dal cosiddetto “Decreto Cutro”(D.L. 20/2023 convertito dalla Legge 50/2023), i lavoratori stranieri formati all’estero potranno arrivare in Italia ed essere assunti al di fuori delle quote dei “decreti flussi”. Inoltre, le attività di formazione contribuiranno allo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali nei Paesi di origine.

Le Linee Guida definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione, da soli o in partenariato, prevedendo premialità per il coinvolgimento delle parti sociali e dei Centri provinciali di istruzione degli adulti. Indicano, inoltre, i contenuti essenziali della formazione, che non sarà solo settoriale, ma dovrà prevedere necessariamente anche l’insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I programmi saranno valutati in base ai requisiti dei proponenti, alla rilevanza dei percorsi rispetto alla domanda di lavoro  e all’organizzazione delle attività. Queste andranno realizzate in raccordo con le autorità locali, con il supporto della rete diplomatico-consolare, anche prestando attenzione alla vocazione produttiva dei territori coinvolti.

Le richieste di approvazione dei programmi di formazione, compilate secondo i modelli allegati alle Linee Guida, devono essere presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e saranno valutate da una Commissione interministeriale.

Fondo Coopersalute: versamento dei contributi entro il 27 luglio 2023 

Corrisposti 30,00 euro mensili e 11,00 euro mensili per i lavoratori a tempo pieno e parziale aderenti a Coopersalute

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa, Fondo Coopersalute, trasmette a tutti i lavoratori regolarmente iscritti ad esso ed appartenenti ad imprese a cui viene applicato il CCNL Commercio Cooperative, che le comunicazioni riguardanti il mese di giugno 2023 possono esser realizzate sino al 26 luglio 2023, ed altresì che i versamenti delle quote contributive devono esser corrisposte entro e non oltre il 27 luglio 2023.
Per il finanziamento del Fondo deve esser corrisposto un contributo a carico dell’azienda, pari ad:
– euro 11,00 mensili per ciascun lavoratore iscritto ed assunto a tempo pieno e a tempo part-time;
– euro 30,00 mensili per ogni iscritto a titolo di quota una tantum di iscrizione.
Altresì aderiscono a Coopersalute anche i lavoratori dipendenti da imprese del comparto distribuzione cooperativa assunti con contratto di apprendistato a tempo pieno e a tempo parziale.

 

 

 

Rottamazione-quater: compensazione non ammessa per il pagamento delle somme dovute

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che non è possibile utilizzare i crediti IVA nè i crediti commerciali in compensazione ”orizzontale” per il pagamento dei debiti che risultano dall’adesione alla definizione agevolata (Agenzia entrate, risposta 7 luglio 2023, n. 372).

L’articolo 1, comma 232, della Legge n. 197 del 2022 stabilisce che il pagamento delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater) va effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate.

Tale pagamento può essere effettuato:

 

– mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione inviata entro il 30 settembre 2023 dall’Agenzia delle entrate;

– mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla suddetta comunicazione;

– presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

Ai fini del valido perfezionamento della definizione in parola, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal comma 242, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite Modello F24 disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

Anche il comma 12 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018 (cd. ”rottamazione-ter”) reca una formulazione ”in parte” analoga al comma 242 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022 e prevede a sua volta che il pagamento delle somme dovute per la definizione si possa effettuare:

 

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

La circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia chiarisce, inoltre, che non essendo prevista espressamente la modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter con modalità diverse da quelle richiamate dalle citate lettere da a) a c), lo stesso non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico.

Tra l’altro, la lettera c) del comma 242 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 non contempla alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ”commerciali” vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, introdotta dall’articolo 12, comma 7bis, del decreto-legge, n. 145/2013.

 

In conclusione, riguardo al caso di specie, l’Agenzia afferma che l’istante non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti ”commerciali” di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione-quater di cui intende avvalersi.

 

Opzione al sistema contributivo contestuale alla domanda di riscatto: indicazioni operative dall’INPS

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per i casi in cui l’opzione al sistema contributivo sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi in questione siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa (INPS, messaggio 7 luglio 2023, n. 2564).

L’opzione al sistema contributivo prevista dall’articolo 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:

 

a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);

 

b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;

 

c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare), fornendo indicazioni sul processo amministrativo di acquisizione della domanda e sulle modalità di pagamento.

 

Quando sull’applicativo SIN viene acquisita una domanda di riscatto per periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996 e il soggetto non è già titolare di contribuzione anteriore a tale data, se è stata presentata alla medesima data una domanda di opzione al sistema contributivo, allo step di lavorazione “chiusura verifica diritto e completezza” si genera automaticamente un messaggio con la seguente indicazione: “Domanda di riscatto e di opzione al sistema contributivo presentate contestualmente. Si procede con le disposizioni contenute nella circolare n.54/2021”.

 

In tale caso, l’onere del riscatto viene determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo (un mese), necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 e con il calcolo a percentuale (ordinario o “agevolato” a seconda di cosa richiesto in domanda) per il restante periodo.

 

Se il periodo richiesto a riscatto è determinante anche per raggiungere il requisito previsto per poter esercitare l’opzione al contributivo (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), l’onere verrà definito con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se richiesto), eccetto il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il solo, come detto, a essere calcolato con il criterio della riserva matematica.

 

Per quel che riguarda le modalità di pagamento, l’Istituto informa che la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, sia per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.

 

A tal proposito, l’INPS rammenta che il pagamento della quota di onere versata in unica soluzione, relativa ai periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della medesima facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti. Il sistema è stato automatizzato per aggiornare su FELPE l’irrevocabilità dell’opzione al momento della registrazione del pagamento della prima rata.

 

L’Istituto evidenzia anche che il mancato pagamento, a cura dell’interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.

Ebinter Umbria: interventi di sostegno a imprese iscritti e lavoratori



Tra gli interventi alle aziende sicurezza nei luoghi di lavoro e contributo alla stabilizzazione dell’occupazione, mentre tra gli aiuti ai lavoratori aiuto alla genitorialità e sostegni in caso di  invalidità 


L’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria ha previsto nuovi interventi di sostegno per le imprese iscritte e i lavoratori.
Per quanto riguarda le imprese, sono previsti:
– un contributo pari al 50% per un importo massimo di 600,00 euro per interventi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (riservato solamente alle aziende che abbiano sostenuto spese fatturate nell’anno 2023 per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro);
– un contributo stabilizzazione occupazione di 1.500,00 euro in caso di trasformazione di un contratto a termine in tempo indeterminato e assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia superato il quarantesimo anno di età.
Per i lavoratori, invece, sono previsti:
– un contributo pari a 200,00 euro per un figlio, 300,00 euro per due figli; 450,00 euro oltre due figli come supporto alla genitorialità;
– un contributo pari al 50%, fino ad un massimo di 200,00 euro, per l’acquisto di pc/portatile/tablet;
– un sostegno pari a 500,00 euro per il figlio con invalidità (almeno del 67%) permanente o di grave entità;
– un sostegno pari a 400,00 euro per il lavoratore con invalidità permanente di almeno il 67%.
 Le domande possono essere inviate, entro il 30 settembre, tramite la piattaforma dell’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria.