Costituzione diritto di usufrutto e di servitù prediale su terreno agricolo: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle entrate si sofferma in tema di costituzione del diritto di usufrutto e del diritto di servitù prediale su un terreno agricolo, fornendo chiarimenti sul trattamento fiscale del corrispettivo percepito (Agenzia delle entrate, risposta 12 luglio 2023, n. 381).

Ai sensi dell’articolo 981 del codice civile, l’usufrutto attribuisce all’usufruttuario il diritto di godere e di usare la cosa, facendone però salva la destinazione economica. Inoltre, ai sensi dell’articolo 980 del codice civile, l’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

 

Dal punto di vista fiscale, l’articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR stabilisce che sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, quelli derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili.

 

Relativamente al corretto trattamento fiscale da riservare alla concessione trentennale di un diritto di usufrutto su un immobile da parte di una persona fisica, con la risoluzione n. 20/1993 è stato già chiarito che è del tutto irrilevante la questione posta in ordine all’uso del termine ”concessione”, dal momento che il presupposto impositivo si realizza in capo al cedente il diritto reale di godimento, dovendosi intendere il termine ”concessione” adoperato in senso atecnico in riferimento a tutti gli atti giuridici aventi l’effetto di trasferire ad altri la potenzialità reddituale di un immobile.

Chiarisce, dunque, l’Agenzia che, in applicazione del suddetto articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, il corrispettivo percepito dal proprietario persona fisica a fronte della costituzione del diritto di usufrutto costituisce reddito diverso da tassare ai sensi del successivo articolo 71 del medesimo TUIR.

 

Ai sensi dell’articolo 1027 del codice civile, la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario e può essere coattiva o volontaria.

Ai fini della tassazione, nel caso della costituzione di tale diritto, la risoluzione del 10 ottobre 2008, n. 379/E ha chiarito che si applica quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR, ai sensi del quale ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

Nella stessa risoluzione, inoltre, si chiarisce che  la costituzione di una servitù va ricondotta all’art. 67, comma 1, lettera b), primo periodo, del Tuir, concernente le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili.

 

In base all’articolo 67, comma 1, lett. b) del TUIR sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

 

Nel caso di specie, il corrispettivo percepito dall’istante, proprietaria da più di 5 anni di un terreno agricolo, per la parte riferita alla costituzione del diritto di usufrutto genera reddito diverso, di cui al citato articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, costituito, ai sensi del successivo articolo 71, comma 2, dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Quanto alla costituzione del diritto di servitù di cavidotto e di passaggio sulla porzione di terreno agricolo, l’Agenzia ritiene che non emergono plusvalenze tassabili ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lett. b), in quanto la costituzione di tale diritto interviene, come affermato dall’Istante, dopo cinque anni dall’acquisto del terreno.

Con riferimento, infine, al corrispettivo percepito per le obbligazioni accessorie a carico dell’istante, che si estrinsecano nell’impegno a non realizzare su propri terreni o immobili adiacenti, anche appositamente acquistati, altri impianti, antenne ed apparati tecnologici, entro il raggio comunque di cinque chilometri dall’impianto, l’Agenzia afferma che lo stesso rientra tra i redditi diversi di cui al citato articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR, in quanto derivante dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

 

CIPL Edilizia Industria-Novara: aggiornamento degli istituti contrattuali



Focus su: EVR; welfare-buoni spesa; indennità sostituiva di mensa; indennità di reperibilità; indennità per lavori disagiati; vitto in trasferta; decorrenza e durata


Il 6 giugno 2023 Ance Novara Vercelli, con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Novara e VCO, hanno rinnovato la contrattazione integrativa provinciale di Novara, circa gli istituti contrattuali di seguito enunciati:
Indennità sostituiva di mensa
Da giugno 2023, l’indennità sostituiva di mensa per i lavoratori non in trasferta viene riconosciuta sia per il personale operaio e sia per gli impiegati in una quota giornaliera di euro 5,29. Tale indennità è corrisposta a condizione che siano state lavorate almeno 4 ore nell’arco della giornata.
Vitto in trasferta
Oltre i 15 km dal centro del Comune di assunzione del lavoratore e della lavoratrice, nei limiti territoriali indicati nel CIPL del 20 dicembre 2012, dal mese di giugno 2023 viene rimborsato un importo netto giornaliero pari ad euro 12,00 per il consumo di un pasto caldo, previa presentazione di idonea documentazione di spesa.
Indennità per lavori disagiati
In aggiunta alle indennità previste dal CCNL vengono istituite da giugno 2023 le seguenti indennità:
a) indennità per lavoro in quota su corda di euro 0,50 orari;
b) indennità per lavori di asfaltatura (asportazione pavimentazione, preparazione base, posa di conglomerato bituminoso, binder, ripristino segnaletica orizzontale) di euro 0,10 orari.
Tali indennità vengono assorbite da eventuali somme erogate in forza di nuove previsioni contrattuali.
Indennità di reperibilità
L’indennità di reperibilità giornaliera, istituita con il contratto provinciale di lavoro sottoscritto il 20 dicembre 2012, dal periodo di paga di competenza del mese di giugno 2023, viene sostituita da un’indennità di reperibilità settimanale.
Questa ammonta ad una somma di euro 70,00 settimanali per i lavoratori chiamati alla reperibilità per periodi complessivamente superiori a 2 mesi anche non consecutivi, considerando come mese intero un periodo di 30 giorni, nel corso di un anno di esercizio della Cassa Edile.
In caso di reperibilità richiesta per periodi pari o inferiori, l’importo aumenta ad euro 90,00, per le sole settimane in cui cada una festività infrasettimanale prevista dal CCNL.
Elemento Variabile della Retribuzione
L’Elemento Variabile dello Retribuzione (EVR) ha vigenza dal 1° giugno 2023 al 30 settembre 2025, nella misura del 4% del minimo retributivo mensile lordo in vigore alla dato del 1° marzo 2022, di cui alla tabella sottostante.


































Livello Minimo al

1° marzo 2022

4%
7 1894,71 75,79
6 1705,23 68,21
5 1421,02 56,84
4 1326,31 53,05
3 1231,56 49,26
2 1108,41 44,34
1 947,36 37,89

Tale emolumento non incide su alcun ulteriore istituto retributivo compreso il Tfr.
Ai fini della sua quantificazione vengono a determinarsi, sulla base dei criteri di seguito definiti, gli importi lordi territoriali per ciascun livello di inquadramento. Di questi importi territoriali si ricaveranno poi quelli aziendali.
Gli importi territoriali vengono altresì determinati in funzione dei 4 indicatori riportati nella seguente tabella con le relative incidenze ponderali in percentuale sul totale.

















Indicatore Incidenza %
1. Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara 25
2. Totale del monte salari annuo denunciato alla Casso Edile di Novara 25
3. Totale delle ore denunciate alla Cassa Edile di Novara 25
4. Totale delle ore di cassa integrazione guadagni rapportato al numero di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara 25

L’erogazione dell’EVR è subordinata alla verifica annuale degli indicatori entro il mese di aprile di ciascun anno di corresponsione dell’anno di bilancio Cassa Edile (1 ottobre – 30 settembre) successivo a quello di maturazione.
Qualora due dei suddetti parametri risultino pari o positivi, l’EVR viene comunque riconosciuto nella misura del 30%. Nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, viene riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore o due dei parametri pari o positivi, tale emolumento viene riconosciuto sino al 100%.
Welfare – Buoni spesa
Si conviene per il solo anno 2023 che le Aziende nel mese corrente mettano a disposizione dei beneficiari aventi diritto un ammontare a titolo di welfare non erogabile in denaro, pari a 250,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.
Avranno diritto a detto importo i lavoratori assunti in forza con un rapporto subordinato, non in prova alla data di sottoscrizione del presente Accordo a condizione che vengano impiegati per tutto o in parte del mese di luglio. Questo può inoltre esser erogato anche mediante Carte Buoni Spesa non incidendo su alcuno dei singoli istituti retributivi previsti dalla legge, dal CCNL, dagli accordi territoriali e/o aziendali, ivi compreso il Tfr.
Decorrenza e durata
Il presente Accordo entra in vigore nella provincia di Novara dal mese successivo a quello in cui è stato sottoscritto fino al 30 settembre 2025, confermando altresì gli istituti normativi ed economici già in vigore.
Qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della data summenzionata, il Verbale avrà ultrattività e si intenderà così tacitamente prorogato di anno in anno (1 ottobre – 30 settembre).
Con un preavviso di almeno tre mesi dal termine di ciascun anno di proroga, le Parti possono dare disdetta scritta.

La rinuncia online al congedo straordinario per assistere familiari disabili

L’INPS ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità dell’apposito sportello telematico (INPS, messaggio 10 luglio 2023, n. 2600).

Lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con la nuova funzionalità denominata “Rinuncia” per consentire agli utenti di comunicare all’INPS la propria volontà. L’Istituto rende noto, inoltre, che la rinuncia, rispetto al periodo richiesto in una domanda già presentata, può essere totale o parziale.

La nuova funzionalità è raggiungibile sul portale dell’INPS, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

La comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la rinuncia. La data di rinuncia, inoltre, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.

Pertanto, dopo avere selezionato la tipologia di comunicazione di variazione “Rinuncia”, la procedura propone l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la relativa comunicazione. Dopodiché, individuata la domanda per la quale si intende effettuare la rinuncia, è necessario indicare le seguenti informazioni:

– la data di rinuncia;

–  la dichiarazione di avere fruito o di volere fruire, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria fino alla data di rinuncia.

Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostra la pagina “Riepilogo dati” contenente i dati significativi della richiesta di rinuncia. All’atto della conferma, la comunicazione viene protocollata ed è possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta. Inoltre, le comunicazioni di variazione possono essere consultate accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e quelle annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”. Le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro due giorni dalla data di presentazione. Le funzioni di consultazione e di annullamento attualmente visualizzano le richieste del tipo “Rinuncia”.

 

 

 

CCNL Calce, Gesso e Fibrocemento-Industria: novità sul Fondo Pensione Complementare Concreto 

Incremento dell’aliquota contributiva pari al 2,40% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr

Il Verbale di Accordo sottoscritto in data 15 marzo 2022, tra Federberton e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, per il rinnovo del CCNL 29 maggio 2019 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte, prevede, all’Art. 61 Benessere organizzativo – Previdenza Complementare – Assistenza Sanitaria Integrativa – Banca ore solidale, lettera A. – Previdenza Complementare, che l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda a Concreto, “Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori del Settore”, a far data dal 1° luglio 2023, è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, è pari al 2,40% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.
Si specifica che la quota di iscrizione di euro 12,91 e dovuta “una tantum” dai lavoratori che si iscrivono al Fondo, è anch’essa a carico dell’Azienda.
Le contribuzioni volontarie versate dai dipendenti continuano poi ad essere computate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore.
Ai lavoratori componenti l’Assemblea del Fondo Concreto, le Aziende assicurano un permesso retribuito individuale di 8 ore al fine di parteciparvi, nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del viaggio in treno, in nave, o in volo aereo low cost. L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo Pensionistico.
Si conferma altresì, l’obbligo da parte dell’Azienda, del versamento contributivo previsto dal CCNL, e dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.

Manageritalia: previsto un welfare più esteso

Prevista una nuova offerta per dirigenti, quadri, executive professional e le loro famiglie

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis, ente senza fini di lucro volto ad attuare forme di assistenza sanitaria integrativa e delegata ad occuparsi del welfare integrativo, ha previsto un nuovo pacchetto per  dirigenti, quadri, executive professional e loro familiari denominato Sempre in Salute, con l’obiettivo di incrementare nuove offerte a fronte della crisi sanitaria pubblica sanità pubblica.
In particolare, a seconda del target, Cassa Sanitaria De Lellis propone le seguenti coperture in ambito sanitario per manager e familiari.
Per i dirigenti:
– polizza integrativa alle prestazioni Fasdac (fondo sanitario contrattuale);
– polizza per i figli non inclusivi alla Fasdac per limiti di età.
Per i quadri:
– polizza integrativa alle prestazioni Quas (fondo sanitario contrattuale), con accesso individuale o tramite l’azienda.
Per gli executive professional:
– polizza di copertura sanitaria.