Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative: chiarimenti MIMIT

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito indicazioni sulla disciplina applicabile in materia di controlli nelle società cooperative (Ministero delle imprese e del made in Italy, nota 5 luglio 2023, n. 221466).

Per le società cooperative, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è legata al combinato disposto degli articoli 2519, 2543 e 2477 c.c..
Il MIMIT rammenta che la società cooperativa, la cui compagine sociale è composta da un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero il cui attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro e abbia previsto nell’atto costitutivo di adottare la normativa di riferimento delle srl, non ha alcun obbligo di nominare l’organo di controllo interno né il revisore.

 

Per gli altri casi è necessario operare a monte una distinzione tra le cooperative che adottano il regime di riferimento delle spa da quelle che operano invece secondo la disciplina delle srl:

– se la cooperativa adotta le norme spa, per esplicita previsione nell’atto costitutivo/statuto del sistema spa o in ragione della mancata indicazione del regime di riferimento srl o infine perché ha più di 20 soci ovvero un attivo patrimoniale superiore a un milione di euro, la revisione legale dei conti è sempre obbligatoria e può essere affidata ad un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, o al collegio sindacale;

– se la cooperativa spa rientra invece nelle fattispecie art. 2477 c.c., oltre alla revisione legale, è necessario che nomini anche il collegio sindacale cui affidare il controllo interno (nelle spa l’organo di controllo può essere solo in forma collegiale);

– se la cooperativa adotta le norme srl, ai sensi dell’art. 2519 c.c., solo se vi è esplicita previsione nell’atto costitutivo, e rientra nelle fattispecie descritte dall’art. 2477 c.c., deve provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinando
competenze e poteri del sindaco unico o del revisore.  La nomina del collegio sindacale, in alternativa all’organo monocratico, sarà possibile solo se disposta nell’atto costitutivo o nello statuto.

 

Il Ministero, dunque, afferma che alle cooperative srl si possa applicare la disciplina del sindaco unico per la necessità, del tutto oggettiva, di non creare disparità di trattamento o pregiudicare la forma societaria cooperativa srl e viene evidenziato che, nel caso di specie, si tratta solo di una deroga sulla composizione dell’organo, collegiale o monocratica, non idonea ad incidere sul contenuto o l’approfondimento dei controlli.

 

Riguardo ai controlli attribuiti al sindaco e quelli affidati al revisore, si ricorda che:

  •  Il Sindaco Unico (o il Collegio Sindacale) partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; è obbligato alla tenuta del Libro; deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;

  • Il Revisore Legale (o la Società di Revisione) cui è attribuita la revisione legale dei conti, non partecipa alle adunanze del CdA, effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro. La Relazione al Bilancio, infine, riguarda principalmente gli aspetti contabili.

Pertanto risulta evidente che si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale.

 

Il MIMIT, infine, conclude affermando che sarebbe immotivatamente discriminatorio ritenere che alle società cooperative sia preclusa la possibilità di nominare il revisore legale in conseguenza dell’applicazione letterale dell’articolo 2543 c.c..

Inoltre l’assenza di obbligatorietà di un organo di controllo interno, al di sotto di certi valori dimensionali, può essere ampiamente giustificata dall’esigenza di non gravare le cooperative più piccole di oneri non strettamente necessari.

CCNL Commercio (Cifa-Confsal): da corrispondere entro il 31 luglio il premio presenze

Per tutte le aziende che non hanno provveduto, con apposito accordo aziendale o territoriale, all’istituzione di premi di risultato di ammontare variabile è prevista la corresponsione di un premio presenza, il cui importo è definito in proporzione alla maggiore presenza del lavoratore in Azienda

Il CCNL siglato il 20 luglio 2020 tra CIFA, Confederazione Italiana Federazioni Autonome, e CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, applicabile ai rapporti di lavoro tra le Aziende, del settore terziario, commercio, della distribuzione e servizi anche in forma cooperativa, dei pubblici esercizi, del turismo, ed il relativo personale dipendente, ha previsto per tutte le aziende che applicano il contratto e che non hanno provveduto con apposito accordo aziendale o territoriale all’istituzione di premi di risultato di ammontare variabile, la corresponsione non oltre il 31 luglio di ogni anno di un premio presenza, il cui importo è definito in proporzione alla maggiore presenza del lavoratore in Azienda.
Le aziende che già erogano il premio presenze ai propri lavoratori in forza delle disposizioni contenute dal CCNL nel precedente triennio di vigenza, cessano di erogare il suddetto premio all’atto dell’istituzione, con apposito accordo aziendale o territoriale, di premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il DM 27 marzo 2016. Per le aziende che intendano applicare il CCNL ai propri dipendenti, già assunti con altro CCNL, e che in forza di quest’ultimo già percepiscono mensilità di retribuzione aggiuntive alla 13ª, è corrisposto il premio presenze avendo cura che, laddove l’ammontare del premio presenze dovesse risultare di importo inferiore rispetto ai diritti retributivi acquisiti venga corrisposta a differenza tra le due diverse forme di retribuzione. L’erogazione del premio presenze non consente l’accesso ai benefici fiscali previsti per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Il premio presenze ha la finalità di disincentivare qualsiasi forma di assenteismo e aumentare il livello di partecipazione e produttività dei lavoratori.
Il premio è erogato ai lavoratori in base all’effettiva presenza in servizio e secondo i seguenti parametri:
da 0 al 2° giorno di assenza: 120 % della retribuzione mensile;
dal 3° al 4° giorno di assenza: 115 % della retribuzione mensile;
dal 5° all’8° giorno di assenza: 110 % della retribuzione mensile;
dal 9° al 10° giorno di assenza: 100 % della retribuzione mensile;
dall’11° al 14° giorno di assenza: 80 % della retribuzione mensile;
a partire dal 15° giorno di assenza: 60 % della retribuzione mensile.
Per giorni di assenza si definiscono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa ascrivibili ad assenza non giustificata, malattia non professionale, infortunio non sul lavoro, permessi e/o aspettative non retribuite, e periodi di congedo per formazione. Contrariamente non rientrano invece tra i giorni di assenza le ferie, i giorni di ricovero ospedaliero ovvero i connessi periodi di convalescenza debitamente certificati dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate ovvero dal S.S.N., gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, l’astensione obbligatoria per maternità, i congedi parentali, i permessi retribuiti previsti, i permessi sindacali e tutti quei permessi riconosciuti per legge a favore del prestatore di lavoro. L’ammontare del Premio Presenze non può essere comunque superiore al 120% della retribuzione mensile applicata. Il periodo di riferimento da tenere in considerazione ai fini del calcolo del Premio Presenze è l’anno solare e più precisamente il suddetto premio va erogato entro il 31 luglio di ogni anno in relazione all’effettiva presenza in servizio nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il premio presenze, è determinato secondo le regole su esposte considerando come periodo di riferimento quello effettivamente intercorrente dall’assunzione o dalla cessazione, mentre la retribuzione mensile di riferimento è riproporzionata in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati. Sono considerate mese intero, con conseguente diritto alla maturazione del rateo di retribuzione mensile, le frazioni di mese lavorate superiori a 2 settimane.

Fondo Sanimoda: entro il 20 luglio il versamento della terza tranche

Il 20 luglio scade il termine per versare la rata contributiva al Fondo Sanimoda 

Il 20 luglio 2023 è fissata la data per il versamento della terza tranche relativa alla scadenza contributiva per il Fondo Sanimoda. La contribuzione è anticipata e spetta ai dipendenti in forza e non in prova nel 1° giorno lavorativo del trimestre. Il contributo da parte del dipendente è di 51,00 o 36,00 euro a seconda del CCNL applicato e determina la copertura sanitaria definita dai Piani Sanitari riguardanti:

– Tessile Abbigliamento Industria: 51,00 euro con accesso al Piano Sanitario Premium+LTC;

– Calzature; Occhialeria; Pelle, Cuoio, Ombrelli e Ombrelloni; Penne; Spazzole, pennelli e scope; Concerie industriali; Giocattoli: 36,00 euro con accesso al Piano sanitario PLUS.
Viene precisato anche che le aziende che prevedono il versamento di 36,00 euro possono optare per un Piano Sanitario migliore per i dipendenti. Al fine di garantire una continuità di copertura sanitaria agli iscritti, e dal momento che le scadenze contributive ricadono nel trimestre, Sanimoda conferma in anticipo la copertura relativa al trimestre successivo a quello in corso tramite alcune tempiste e modalità, quali:

– alla metà dell’ultimo mese del trimestre corrente viene confermata la copertura per chi risultano nello stato “Attivo” e che hanno ricevuto la contribuzione per il trimestre corrente;

– a chi risulta nello stato di “Cessato o sospeso” nell’ultimo giorno del trimestre in corso, non vengono proposti per la copertura del trimestre successivo. Diventa quindi indispensabile che l’azienda aggiorni lo stato del dipendente nell’apposita Area Riservata.
Inoltre, la cessazione del lavoratore deve essere indicata entro la fine del trimestre nel caso in cui sia venuto meno il rapporto di lavoro o l’obbligo di contribuzione. Nel caso in cui l’azienda si mostrasse insolvente, Sanimoda può chiedere il versamento del contributo omesso per i dipendenti il cui stato non risulta aggiornato per tempo.

Detrazioni investimenti in start-up e PMI innovative e ipotesi di decadenza

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di detrazioni per investimenti in start-up e PMI innovative, fornendo chiarimenti sulle ipotesi che possono portare alla decadenze delle agevolazioni fiscali (Agenzia delle entrate, risposta 13 luglio 2023, n. 390)

L’articolo 29, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, disciplina una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative.

A decorrere dall’anno 2017 è stato, poi, disposto l’aumento al 30% dell’aliquota della detrazione.

Tale detrazione si applica anche agli investimenti in PMI, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

Successivamente è stata introdotta una detrazione maggiorata per le persone fisiche, pari al 50% dell’importo investito in start-up e Pmi innovative, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

La suddetta detrazione può essere fruita a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

 

I decreti del MEF del 7 maggio 2019 e e del 28 dicembre 2020 disciplinano la decadenza dal diritto alla fruizione dell’agevolazione, che interviene al verificarsi di specifici eventi prima di un periodo minimo di detenzione dell’investimento effettuato, c.d. holding period.

In particolare, l’articolo 6 del decreto del 7 maggio 2019 e l’articolo 7 del decreto 28 dicembre 2020 stabiliscono al comma 1, che il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art. 3, si verifica:

 

– la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

 

– la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

 

– il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2, comma 1.

 

Non rientrano tra le cause di decadenza dall’agevolazione, invece, i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir.

 

Chiarisce l’Agenzia delle entrate che, nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto passivo che ha beneficiato dell’incentivo deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentata degli interessi legali.

 

In generale, dunque, la decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione opera in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla volontà dell’investitore, l’investimento non si protrae per almeno un triennio in capo allo stesso investitore, ad eccezione di ipotesi, tassativamente previste, in cui il rispetto della condizione relativa all’holding period non è richiesto, come in caso di trasferimento mortis causa, oppure va verificato avendo a riguardo la data in cui il dante causa dell’investitore ha effettuato l’investimento.

 

Nel caso di specie, l’istante ha partecipato a due aumenti di capitale della società, accettandone i termini e le condizioni, in particolare una clausola espressiva del diritto di trascinamento riconosciuto in capo ai soci di maggioranza da esercitare nei riguardi dei soci di minoranza. A seguito dell’attivazione di tale diritto, con conseguente decisione da parte di soci di maggioranza di vendere l’intero capitale sociale, l’istante, non avendo sottoscritto l’atto di vendita delle azioni, ha ricevuto dalla società la comunicazione relativa all’estinzione delle proprie azioni, con effetto dalla data della vendita dell’intero capitale sociale, e ha conseguito la liquidazione delle azioni a un valore per azione corrispondente a quello pattuito in occasione della vendita.

 

Al riguardo, il MEF ha osservato che la stessa relazione illustrativa al citato D.L. n. 179/2012 evidenzia il vincolo al mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni, sottolineando che qualora l’investimento venga ceduto, anche parzialmente, prima del decorso di tale termine, il contribuente decade dal beneficio con l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Il MIMIT, inoltre, ha rilevato che l’estinzione delle azioni dei soci di minoranza, conseguentemente all’attivazione della clausola di trascinamento da parte dei soci di maggioranza, può essere ricondotta tra le ipotesi di recesso o esclusione.

 

In conclusione, sulla base dei pareri resi dai citati Ministeri e in considerazione delle specifiche clausole statutarie, l’Agenzia ritiene che per l’istante si sia verificata, prima del decorso dell’holding period di 3 anni, un’ipotesi di recesso o esclusione dalla società, con conseguente decadenza dal diritto alle detrazioni fruite in relazione agli investimenti effettuati. Pertanto, nel periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, l’istante dovrà incrementare l’imposta lorda relativa di un ammontare corrispondente alle detrazioni effettivamente fruite, aumentata degli interessi legali.

Whistleblowing: le linee guida e il Regolamento ANAC

Dal 15 luglio 2023 sono in vigore le nuove Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali e il Regolamento  per  la gestione delle segnalazioni esterne (ANAC, delibera 12 luglio 2023, n. 301). 

Con delibera n.  301  del  12  luglio  2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio in  attuazione D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito in Italia la Direttiva UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cosiddetti whistleblower).

 

Sono anche vigenti, dal 15 luglio scorso, le nuove Linee guida ANAC (delibera n. 311 del 12 luglio 2023) volte a dare indicazioni per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione. 

 

Le nuove norme hanno l’obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, e che contribuiscono all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. 

 

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione del legislatore europeo e italiano di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.  

 

Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 producono effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 per i soggetti del settore pubblico e privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249. Pertanto, le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e dalle vecchie Linee guida ANAC.

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249 la nuova disciplina produce effetti dal 17 dicembre 2023

 

Per la trasmissione all’ANAC delle segnalazioni esterne effettuate in forma scritta il whistleblower dovrà avvalersi prioritariamente della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell’Autorità, compilando il modulo all’uopo predisposto. In alternativa, le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma orale mediante servizio telefonico con operatore messo a disposizione dall’Autorità ovvero, su richiesta motivata della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
Le segnalazioni orali, oggetto di registrazione e successivo inserimento sulla piattaforma ANAC, avranno una durata non superiore a 15 minuti e potranno essere presentate esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie stabilite dall’Ufficio e rese note mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’ANAC. 

 

L’Ufficio tratta le segnalazioni esterne secondo il seguente ordine di priorità:

1) le segnalazioni esterne che hanno a oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell’interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o del diritto dell’Unione Europea;
2) le segnalazioni esterne da trasmettere agli Uffici di vigilanza dell’ANAC competenti;
3) le segnalazioni esterne che denunciano fattispecie delittuose, danni erariali o fattispecie di competenza delle altre autorità amministrative competenti.

 

Acquisita la segnalazione esterna mediante i canali appositamente predisposti, l’Ufficio procede a dare avviso alla persona segnalante dell’avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data della sua acquisizione, salvo l’espressa dichiarazione formulata dalla persona segnalante di non voler ricevere detto avviso ovvero salvo il caso in cui si ritenga che l’avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante.

 

Entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento, l’Ufficio comunica al segnalante:

– l’archiviazione predisposta o che intende predisporre;
– la trasmissione all’Autorità competente già effettuata o che intende effettuare;
– l’attività già svolta dall’Ufficio di vigilanza competente interno all’Autorità o l’attività che quest’ultimo intende svolgere. 

 

Il Regolamento disciplina anche il procedimento relativo alle comunicazioni di presunte ritorsioni adottate nei confronti del whistleblower e quello sanzionatorio.