CCNL Sanità-Personale non medico: sottoscritta l’ipotesi di accordo per la sezione ricercatori

Novità per i ricercatori sanitari del Comparto Sanità

L’ipotesi siglata nei giorni scorsi presso l’Aran, relativa al Personale del comparto Sanità – Sezione ricerca sanitaria ed attività che supportano la ricerca sanitaria del triennio 2019-2021, include più di duemila professionalità impegnate ogni giorno in tale campo, a cui si necessita dare una certezza e valorizzazione professionale. Difatti tale settore viene considerato quasi di nicchia, nonché molto importante non solo per la sua valenza in ambito scientifico, ma anche in ambito sociale ed economico per il nostro Paese.
La sottoscrizione dell’ipotesi costituisce un risultato importante poiché consente agli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, di continuare l’attuazione della riforma già prevista dalla Legge di Bilancio per il 2018, e dall’altro di avviare il percorso attuativo del D.Lgs n. 200/2022 che prevede una riduzione dei tempi per l’inquadramento del personale a tempo indeterminato nei ruoli del SSN secondo le modalità predefinite nello stesso decreto.
Sono stati mantenuti i precedenti profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, ed altresì introdotti istituti contrattuali come gli incarichi, il collaboratore professionale di ricerca sanitaria ed i differenziali economici di professionalità. Ed inoltre, sono stati adottati alcuni aspetti del rapporto di lavoro del personale quali ad esempio la tipologia e la costituzione del rapporto di lavoro, l’orario di lavoro e la valutazione.
Da ultimo, per quel che riguarda il trattamento economico sono state definite per entrambi profili, specifici percorsi di carriera attraverso l’istituto degli incarichi che dà maggior responsabilità al personale nella ricerca, gestione, supervisione e governo di tutti gli aspetti della ricerca stessa, comprendendo gli aspetti economico-finanziari. Per il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, le fasce economiche sono mantenute a titolo di differenziale economico di professionalità.
Ed infine, è stata introdotta un’ulteriore innovazione che prevede un limite finanziario per l’erogazione di istituti economici.

 

Ebap Puglia: stanziato il contributo educativo 

Fino al 31 dicembre è possibile inoltrare la domanda e richiedere il contributo di 300,00 euro 

L’Ebap Puglia ha stabilito un contributo educativo in favore dei figli dei dipendenti delle imprese pugliesi che risultano in regola con i versamenti ad Ebap-Fsba da almeno 18 mesi precedenti all’inoltro della domanda. Oltre a questo, altro requisito importante è che i dipendenti abbiano almeno un figlio, entro il limite dei 18 anni di età, iscritto nell’anno scolastico corrente a:
– asilo nido;
– scuola dell’infanzia;
– scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado statali. 
Il contributo è pari a 300,00 euro per ciascun figlio e possono presentare domanda i dipendenti che hanno un Isee, riferito all’intero nucleo familiare, non superiore a 30.000,00 euro. Le domande possono essere inoltrare fino al 31 dicembre 2023, accedendo al sito dell’Ente Bilaterale Artigianato Pugliese. Alla richiesta vanno allegati una serie di documenti, quali:
– certificato di regolare frequenza scolastica;
– stato di famiglia in esenzione da bollo o in autocertificazione, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente e del codice fiscale dei figli;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
– attestazione Isee in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
– fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante. 
Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, viene erogato il contributo. 

Proroga integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga: istruzioni INPS

In virtù della proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, l’INPS fornisce alcune istruzioni contabili (INPS, messaggio 19 luglio 2023, n. 2721).

La Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1, co. 325) ha stanziato ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le Regioni per le finalità di completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015, nonché per quelle dell’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017.

 

Si tratta, come ben noto, rispettivamente, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga per le imprese e i lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa per i quali la norma contenuta nell’articolo 1, comma 325, della Legge n. 197/2022 ha previsto la proroga per l’anno 2023.

 

Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Pertanto, dal suddetto quadro normativo emerge che a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possano essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il decreto n. 3/2023 con il quale ha ripartito, tra le Regioni interessate, le suddette risorse finanziarie pari, come detto, a 70 milioni di euro per il 2023.

 

La Regione destinataria di un maggior importo risulta essere il Lazio (con 19.207.318,82 euro) mentre, minori sono le risorse messe a disposizione di Abruzzo e Umbria (2.239.197,75 euro).

 

L’INPS comunica che, per la rilevazione contabile degli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, nonché ai trattamenti di mobilità in deroga, si farà riferimento ai conti GAU30210-GAU30280, GAU30165-GAU30265, istituiti con il messaggio n. 1873/2017, e al conto GAU30275, istituito con la circolare n. 159/2017, che verranno aggiornati con la normativa in argomento.

 

Infine, si riporta, in allegato al messaggio in oggetto, la variazione intervenuta al piano dei conti.

Ebav Veneto: contributo per rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

Entro il 31 luglio sarà possibile richiedere il contributo per i costi sostenuti dalle aziende del settore Trasporto Merci per rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

Per le aziende del Settore Trasporto merci è possibile richiedere, entro il 31 luglio, un contributo pari al 50% per i costi sostenuti per rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori, per un massimo erogabile di 130,00 euro annualmente. L’anno di competenza di riferimento è l’anno in cui è rinnovata la patente CQC (ossia l’anno in cui è rinnovata la patente di guida con la nuova scadenza della “patente CQC”). Sono esclusi costi per rinnovo CQC a personale dipendente.
La domanda di contributo deve essere consegnata agli Sportelli Ebav, con la seguente documentazione:
– copia della fattura/ricevuta;
– copia “patente CQC” conseguita in Italia presso strutture abilitate o, nel caso di corso svolto molto prima la scadenza, attestato di frequenza a corso rinnovo visura camerale dell’azienda aggiornata da cui si evinca l’identificazione dei soci (o altra documentazione per eventuale identificazione dei collaboratori). 
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav precisa che potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

CNDCEC: Whistleblowing e le novità per gli Ordini professionali

Il CNDCEC ha riepilogato le principali novità, di interesse per gli Ordini professionali, introdotte dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in merito alla disciplina del whistleblowing (CNDCEC, informativa 12 luglio 2023, n. 94).

Il D.L. n. 24/2023 ha recentemente introdotto alcune modifiche alla disciplina delle segnalazioni di illeciti, cd. Whistleblowing, già obbligatoria per gli Ordini professionali, ai sensi del art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001.

Il CNDCEC ha chiarito che per quanto riguarda gli Ordini professionali, questi dovranno semplicemente valutare gli adeguamenti alla nuova disciplina prevista dal D.Lgs 24/2023, in quanto la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, abrogato dal nuovo Decreto) già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo.

 

L’obbligo di istituire canali di segnalazione interna degli illeciti, originariamente previsto solo a carico di soggetti pubblici, è stato, dunque, esteso:

– agli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016;

– ai concessionari di pubblico servizio;

– nel settore privato, ai soggetti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

– agli enti che operano nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti;

– alle organizzazioni che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

 

Il CNDCEC ha evidenziato, poi, l’ampliamento della platea dei soggetti che ricevono la tutela prevista dalla disciplina whistleblowing, ricomprendendovi:
– la persona che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione (cd. “facilitatore”);
– le persone legate al segnalante da un rapporto di parentela entro il IV grado ovvero da uno stabile legame affettivo e che operano nel medesimo contesto lavorativo;
– i colleghi di lavoro con i quali il segnalante ha un rapporto abituale e corrente;
– gli enti di proprietà del segnalante.

 

Ad essere ampliato è stato anche l’ambito oggettivo della segnalazione, che ora può avere ad oggetto:

  • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

  • le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;

  • i fondati sospetti.

Altra novità riguarda la scelta del canale di segnalazione, non più rimessa alla discrezione del whistleblower, per favorire in via prioritaria l’utilizzo del canale interno e permettere, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del decreto, il ricorso ad una segnalazione esterna (ad ANAC).

 

Infine, il CNDCEC si sofferma sulla tutela approntata dalla nuova disciplina alla persona segnalante, che include:

– la tutela di riservatezza riguardo all’identità del segnalante che non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
– il divieto di ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata;
– l’esclusione della punibilità di chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali;

– le informazioni, l’assistenza e le consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.