I versamenti volontari del settore agricolo per il 2023



L’INPS ha comunicato le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori del comparto (INPS, circolare del 24 luglio 2023, n. 69).


Anche quest’anno l’INPS ha reso note le modalità le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Nella circolare in commento, peraltro, è possibile trovare anche le tabelle relative alle distinte categorie, di cui si riportano di seguito alcuni casi.


 Lavoratori agricoli dipendenti


Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella:
















Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2023      
Autorizzati entro il

30 dicembre 1995


 


Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%


 


0,003679

Quota Pensione

29,79%


 


0,996321

Totale IVS

29,90%


 


1,000000

Autorizzati dal

31 dicembre 1995


 


Coefficienti di riparto

0,11%

 


0,003679

29,79%

 


0,996321

29,90%

 


 1,000000

 


Contributi integrativi volontari


 


Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, come già visto, per il FPLD è pari a 29,90%.


Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano, invece, a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale con numero repertorio 103/2023. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1 alla circolare in oggetto.


I coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997. In particolare, gli importi dei contributi volontari per il 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla circolare in commento. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.


Infine, per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:


– importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 21,62 euro;
– importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.


Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.


 


Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali


 


I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella tabella pubblicata nella circolare in commento sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.


 

CCNL Federcasa: avviato il tavolo tecnico per il rinnovo

Argomenti principali la classificazione del personale e le relazioni sindacali

Il 17 e 18 luglio scorsi, è proseguita la riunione della commissione tecnica sul rinnovo del CCNL Federcasa relativo al periodo 2022-2024,  per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti.
Oggetto principale della trattativa sono state le relazioni sindacali, con l’obiettivo di evidenziare in particolar modo il reinserimento della consultazione quale modalità di relazione e una più ampia disciplina della contrattazione aziendale.
In merito alla contrattazione aziendale, la Uil-Fpl ha chiesto di reintrodurre la dicitura “gli accordi aziendali hanno durata triennale, fatti salvi gli istituiti economici che hanno durata annuale”, al fine di dare la possibilità di revisionare gli importi dei premi dei dipendenti aziendali.
Altro argomento di rilievo è la classificazione del personale e l’attribuzione ai lavoratori delle aree corrispondenti attraverso l’analisi delle mansioni e delle attività afferenti le mansioni svolte e l’individuazione delle declaratorie di appartenenza.
Per la categoria D, relativamente  ai custodi, è stato richiesto il passaggio automatico in area C con un nuovo livello (C4); per gli ispettori, invece, in area A, inquadrati in area B, per le responsabilità connesse.
Richieste, inoltre, nuove figure professionali come il funzionario tecnico/amministrativo in area A e l’impiegato tecnico/amministrativo e gestionale in area B.
I successivi incontri con Federcasa sono stati calendarizzati per i prossimi 25 e 26 settembre.

CIPL Edilizia Industria – Macerata: sottoscritto l’accordo di determinazione dell’EVR

A decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi 

Il 5 luglio 2023, presso la sede della Cassa Edile di Macerata, è stato sottoscritto tra Confindustria Macerata, Feneal-Uil, Filca-Cisl Marche, Fillea-Cgil, il verbale per la determinazione annuale dell’E.V.R. (elemento variabile della retribuzione), in attuazione degli adempimenti previsti dagli artt. 12, 38, co. 3, lettera f) e co. da 4 a 21 ed art. 46 CCNL 19 aprile 2010 e successivi rinnovi, nonché dall’art. 2 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Macerata, sottoscritto il 19 dicembre 2018, il quale prevede che le parti sociali si incontrino entro il mese di giugno di ogni anno per la determinazione del valore dell’EVR.
A decorrere dall’anno 2019 viene fissato, in attuazione dell’art. 2 del contratto provinciale sottoscritto il 19 dicembre 2018, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018. In generale gli indicatori per la relativa determinazione su base triennale, ciascuno con lo stesso valore ponderale del 25%, sono i seguenti:
1. il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Macerata;
2. il monte salari denunciato in Cassa Edile di Macerata;
3. le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile di Macerata;
4. numero dei permessi a costruire, come individuato a livello provinciale dai dati Istat. 
In riferimento all’annualità 2023, vista la positività dei 4 indicatori determinanti l’E.V.R., a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi tabellari, in vigore alla data del 1° luglio 2018, fatta salva la facoltà per le imprese di applicare l’EVR aziendale.

Ebap Piemonte: previsti rimborsi per gli aderenti alla Bilateralità di settore

Le novità in merito ai RLST

Le aziende a cui si applica il CCNL Edilizia-Artigianato, devono aderire all’Ente Bilaterale Artigianato Piemonte, poiché l’adesione dà diritto accedere alle attività e alle prestazioni previste dalla Contrattazione Nazionale e Regionale, in relazione alle materie relative al sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare e sviluppo delle imprese. Queste sono tenute a formalizzare la loro iscrizione compilando il modulo di adesione, mentre invece per i lavoratori del settore, non occorre compilare alcunché.
L’adesione implica l’erogazione mensile dei contributi all’Ente comprensivi di quanto da destinare ad Ebna e Fsba, il contributo per l’attività dei Rappresentanti di Lavoratrici e Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, nonché le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di sostegno al reddito corrisposte dagli Enti Bilaterali Regionali.
I contributi sono dovuti per tutti i dipendenti in forza assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche in caso di assunzioni o cessazioni realizzate nel corso del mese. Per gli assunti a tempo parziale, le quote fisse non sono riproporzionabili, mentre invece sono esclusi dirigenti e altre figure professionali non comprese nel numero dei dipendenti.
Dal 1° gennaio 2022 devono esser versati contributi anche i lavoranti a domicilio.
Le aziende in cui i lavoratori hanno eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e che hanno versato le quote attraverso il modulo F24, possono richiedere il rimborso degli importi relativi al Rlst. Tale rimborso viene computato sulla base dei versamenti realizzati durante l’anno di riferimento, secondo quanto sancito dai vigenti accordi sindacali in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, pari a 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo.
Per le elezioni dei Rls aziendali effettuate durante il corso dell’anno, vengono computate come quote di rimborso solo quelle corrisposte per i mesi di competenza a partire da quello in cui vi è stata l’elezione. I mesi di competenza precedenti non sono rimborsati a meno che l’elezione non è stata effettuata in sostituzione di altro Rls aziendale.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno, riferita alle quote versate per l’ultimo anno concluso. Tutta la documentazione deve essere inviata tramite e-mail o tramite raccomandata A/R, indicando altresì i dati per il bonifico.
La documentazione allegata obbligatoria è la seguente:
– copia del verbale di elezione del RLS interno;
– copia comunicazione nominativo all’INAIL;
– copia dell’attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 ore;
– copia dell’attestato di aggiornamento della formazione del RLS aziendale.
Preme ricordare, che nelle aziende in cui operano i lavoratori dipendenti non possono essere eletti come Rls né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari. Inoltre, la durata dell’incarico del Rls è di tre anni, e alla scadenza si deve procedere ad una nuova elezione formale che potrebbe portare alla rielezione del precedente Rls. Non possono essere effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del Rls sia scaduto.

Modalità di determinazione del reddito nell’ambito di finanziamenti ai dipendenti

L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza sulla corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir (Agenzia delle entrate, risoluzione 25 luglio 2023, n. 44/E).

L’articolo 51, comma 1, del Tuir ha previsto che il reddito di lavoro dipendente sia costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, c.d. “principio di onnicomprensività”. Vi rientrano, dunque, non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto a tale rapporto.

 

Pertanto, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta ha il dovere di effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo.

 

Riguardo, in particolare, alla concessione di prestiti, all’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir è previsto che, per quantificare il reddito in natura, si assuma il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Rientrano nell’ambito di questa previsione:

  • tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;

  • finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo.

Ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, in relazione al reddito di lavoro dipendente, è pertanto necessario effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.

Al riguardo, con la circolare del MEF 17 maggio 2000, n. 98, viene chiarito che il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento.

 

Sempre ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir. Di conseguenza, nel caso in cui il mutuo, o il finanziamento, sia intestato a tali soggetti, il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera quota interessi. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del Tuir, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola quota interessi imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

 

L’Agenzia delle entrate ha, infine, precisato che nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento.