CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): il punto sul rinnovo

Ancora distanze tra le OO.SS. e le Associazioni Datoriali sui punti salienti della disciplina contrattuale

Nei giorni scorsi, è proseguito presso la sede di Fipe, il confronto per il rinnovo del CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva, commerciale e Turismo.
Le tematiche trattate hanno interessato soprattutto le politiche di genere e la classificazione del personale, sulla quale sono state presentate due proposte, una da parte di Fipe, Legacoop, Confcooperative e Agci, e l’altra da Angem.
Pur sopraggiungendo difficoltà, sono comunque continuati i lavori al fine di dare una valutazione unitaria e omnicomprensiva delle due proposte ricevute.
Vi è stato poi il confronto sui testi proposti dalle Organizzazioni Sindacali alla controparte circa la revisione dell’art.8 – Contrasto alle molestie e violenza nei luoghi di lavoro, dell’art. 201 – Congedo Parentale, e dell’art. (ex-novo), relativo ai Congedi per le donne vittime di violenza di genere, su cui sono stati registrati commenti e considerazioni negativi, invitando le Associazioni Datoriali a rivedere le loro posizioni, ed altresì, rimanendo le OO.SS in attesa di ricevere i testi rivisti.
Al termine dell’ultimo dibattito, le Associazioni dei datori di lavoro hanno dichiarato che, non sono ancora presenti le dovute condizioni per affrontare la tematica concernente il salario, proponendo di proseguire il dibattito il prossimo 6 settembre, sempre in sede tecnica, discutendo anche su varie tematiche interessanti la parte normativa.
I Sindacati di Categoria hanno unitariamente dichiarato che già dal prossimo incontro ritengono necessario, che si inizi ad approfondire il tema salariale, allo scopo di convocare i successivi incontri in plenaria con la volontà di addivenire ad una più celere possibile chiusura del CCNL.

Lavoratori somministrati in zone alluvionate: indicazioni sull’ammortizzatore sociale unico



Per i lavoratori somministrati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa nei territori colpiti dagli aventi alluvionali del mese di maggio 2023, la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore: lo precisa l’INPS riguardo all’ammortizzatore sociale unico previsto dal Decreto Alluvioni (INPS, messaggio 1 agosto 2023, n. 2857). 


Facendo seguito alle indicazioni già fornite con la circolare n. 53/2023 e con il messaggio n. 2264/2023, l’INPS torna a occuparsi della misura di sostegno al reddito sotto forma di ammortizzatore sociale “unico” (articolo 7 D.L. n. 61/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della Regione Emilia-Romagna.


 


In particolare, vengono forniti chiarimenti e istruzioni operative e procedurali riguardo al riconoscimento del beneficio in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, ma che sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse dai citati territori.


 


Dovendosi fare riferimento al luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, l’INPS precisa che, laddove questa sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori interessati dalle alluvioni, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.


 


Diversamente, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.


 


Resta fermo il riconoscimento del beneficio in favore del lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al Decreto Alluvioni. Si ricorda che, in questo caso, l’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 15.


 


L’INPS, nel messaggio in oggetto, fornisce poi le indicazioni procedurali a cui si devono attenere le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati.


 


Infatti, le suddette Agenzie devono trasmettere un flusso in formato .csv contenente due informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella circolare n. 53/2023, ovvero:


 











Campi aggiuntivi  Regole di compilazione
Flag_Somministrazione Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
Azienda_somministrante Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante

In allegato al messaggio in oggetto l’Istituto riporta poi la struttura completa della nuova versione del flusso e riassume le regole di compilazione che definiscono i due campi – entrambi riferiti al datore di lavoro utilizzatore e già presenti nel flusso definito nella circolare n. 53/2023 e nel messaggio n. 2264/2023 – come riportato nella sottostante tabella:


 











Campi  Regole di compilazione
Posizione-contributiva La colonna “Posizione-contributiva” deve contenere la matricola aziendale (10 cifre con gli 000 davanti) se Ambito=DM, altrimenti il CIDA se Ambito=AGR
Unità-Operativa-CodIstatFondo La colonna “Unità-Operativa-CodIstatFondo” deve contenere, se ambito=DM, il valore dell’Unità Operativa presso cui è allocato il lavoratore (come da flusso UNIEMENSPosContributiva); se Ambito=AGR deve contenere il valore ISTAT (6 cifre), così come presente nei flussi UNIEMENSPosAGRI

CCNL Ferrovie dello Stato: in arrivo nuovi minimi con la retribuzione di agosto



Si chiude con il mese di agosto la tranche di aumenti contrattuali previsti per i dipendenti del settore, iniziata a maggio 2022


Con l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie siglato il 22 marzo 2022, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie, hanno definito i minimi retributivi, in vigore dal 1° agosto 2023.




















































Livello Minimo
Quadro 1 2.517,62
Quadro 2 2.212,01
A 2.139,25
B1 2.037,38
B2 1.950,06
B3 1.920,96
C1 1.877,30
C2 1.848,19
D1 1.819,08
D2 1.760,88
D3 1.731,77
E1 1.702,66
E2 1.629,91
E3 1.600,79
F1 1.484,37
F2 1.455,27

Disciplina transitoria RdC: chiarimenti dall’INPS

L’Istituto è intervenuto sul regime di fruizione fino all’abrogazione della misura e sul Supporto per la Formazione e il lavoro (INPS, messaggio 31 luglio 2023, n. 2835).

L’INPS ha fornito i primi chiarimenti in materia di disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 e anche alcuni accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro. Bisogna ricordare, infatti, che l’articolo 13, comma 5 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) dispone che i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il termine di 7 mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al termine dell’anno in corso. Pertanto, decorso il termine dei 7 mesi di fruizione, in assenza della comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali, da effettuare attraverso la piattaforma GE.PI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro termine del 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.

L’INPS ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle 7 mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione, del beneficio, in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali.

Al riguardo, l’Istituto chiarisce che la previsione normativa non ha come destinatari tutti coloro che cessano di percepire il reddito di cittadinanza alla settima mensilità, ma contempla solo l’ipotesi che, per i nuclei familiari non attivabili al lavoro, non oltre il 31 ottobre, possa pervenire una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali. Una previsione, pertanto, che non riguarda i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali.

Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, la fruizione della misura potrà proseguire, senza il limite delle 7 mensilità e non oltre il 31 dicembre 2023. È quanto accaduto con le 88.000 comunicazioni che sono pervenute all’INPS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei primi giorni di luglio.

L’Assegno di Inclusione

Come già detto, la presa in carico da parte dei servizi sociali non riguarda tutti coloro che hanno già fruito delle 7 mensilità del reddito di cittadinanza, ma solo chi si trova in una situazione di particolare disagio sociale e che sia difficilmente inseribile in un percorso di attivazione lavorativa. Per loro è possibile iniziare o proseguire un percorso già avviato con i servizi sociali e, se presi in carico attraverso l’avvio con l’analisi preliminare della definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino a dicembre 2023. A loro, come anche ai nuclei di percettori di RdC, al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, è potenzialmente destinata la nuova misura dell’Assegno di Inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Per gli altri soggetti, dal 1° settembre 2023, è stata istituita la nuova misura del Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL). Questa misura si propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e prevede anche la messa a disposizione di un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.

È questo il vero obiettivo della misura che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter:

– sottoscrivere il patto di attivazione digitale;

– contattare le agenzie per il lavoro;

– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di 12 mensilità. A tal proposito, l’INPS informa che n una video guida, che sarà messa a disposizione dall’Istituto, verranno illustrati questi passaggi.

Coloro che, invece, sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività oppure in altre iniziative di attivazione potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del beneficio connesso alla misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

In fase sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, infatti, potranno essere convalidate iniziative di avviamento al lavoro già attivate ai fini del riconoscimento del beneficio SFL. I percettori del reddito di cittadinanza che sono cessati o cesseranno dalla misura nei prossimi mesi, potrebbero ricevere dai Centri per l’impiego indicazioni per orientarsi tra percorsi di formazione e agenzie per il lavoro e arrivare preparati alla data di avvio della nuova misura del SFL.  

L’INPS, rammenta, infine, che coloro che cessano la percezione del Reddito di Cittadinanza e siano anche fruitori della quota integrativa di Assegno Unico Universale, dovranno presentare domanda di AUU per continuare a percepirlo.

Il Decreto Alluvioni è legge

Pubblicata sulla G.U. del 31 luglio 2023 la legge di conversione con modificazioni del Decreto Alluvioni (Legge 31 luglio 2023, n. 100).

Il D.L. n. 61/2023, meglio noto come Decreto Alluvioni, contenente interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è finalmente diventato legge.

 

La Legge di conversione n. 100/2023 entra in vigore in data odierna e introduce alcune nuove disposizioni.

 

L’articolo 1 del decreto ha previsto, tra le altre misure, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 nonché, per il medesimo periodo, quella dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023. Soggetti destinatari del suddetto beneficio sono quelli che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali come indicati nell’allegato 1 al decreto stesso.

 

In tale ambito il comma 4 bis ha ora disposto l’azzeramento del tasso di interesse dovuto in caso di pagamento rateale per i soggetti interessati, tasso che la Legge di bilancio 2023 ha fissato nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 (articolo 1, comma 233, Legge n. 197/2022).  

 

Sul fronte del lavoro, si segnala un significativo intervento in materia di rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

 

La nuova disposizione dell’articolo 7 bis introdotta in sede di conversione stabilisce che, in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all’allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

 

Per quanto riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, l’indennità una tantum pari a 500 euro riconosciuta in loro favore ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Alluvioni non concorre alla formazione del reddito.

 

L’articolo 12, riformulato nei commi da 1 a 5, si occupa del sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali.

 

Infatti, viene stabilito che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004, a condizione che:

 

– abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

– abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell’allegato 1 annesso al decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

– siano intestatarie del fascicolo aziendale previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. n. 503/1999, i cui dati risultino aggiornati.

 

Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e a erogare gli aiuti.

 

Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un’anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva, nei limiti del 20% delle risorse messe a disposizione.

 

Riguardo alle misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti, le stesse vengono estese anche al settore del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (articolo 17).