Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40: indicazioni sull’esonero contributivo

L’INPS fornisce le indicazioni operative in merito all’esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1, comma 503, della Legge n. 160/2019 alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 3 agosto 2023, n. 74).

L’esonero contributivo in questione, destinato ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni, era stato originariamente previsto per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020: successivamente, ad opera della Legge di bilancio 2021 prima, e della Legge di bilancio 2022 dopo, tale arco temporale era stato esteso al 2021 e al 2022.

 

L’ultimo intervento è quello apportato dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 300, Legge n. 197/2022) che, infatti, al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile agricola anche per l’anno 2023, ha ulteriormente esteso il beneficio alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

 

L’esonero è fissato nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, e riguarda il versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e del contributo addizionale cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Restano esclusi dall’agevolazione il contributo di maternità, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

 

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nel rispetto del limite de minimis.

 

Pertanto, l’INPS ricorda che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare o solo per sé stesso come titolare, oppure per sé stesso e per alcuni componenti del nucleo.

 

Per richiedere l’ammissione all’esonero deve essere inoltrata apposita istanza esclusivamente in via telematica accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”

 

Non verranno prese in considerazione le domande inviate con altre modalità o su moduli relativi ad anni precedenti.

 

Infine, nella circolare in commento, l’INPS rende note le relative istruzioni contabili.  

CCNL Autostrade: siglato accordo integrativo

Prevista entro settembre la definizione delle tabelle retributive con l’indicazione dei valori anche per i parametri aggiuntivi

Federreti e Acap, insieme a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl Viabilità e Logistica, hanno sottoscritto il 2 agosto un verbale di accordo integrativo, con cui hanno riconfermato che qualora nelle singole Aziende ci siano figure professionali alle quali sono stati riconosciuti parametri intermedi (ex art. 19 “Classificazione del personale” del CCNL), alle stesse, con le decorrenze temporali previste nel recente rinnovo del 18 luglio 2023, gli importi suscettibili di riparametrazione, sia Una Tantum, per la parte retributiva, che mensili, dovranno essere corrisposti in funzione del parametro intermedio attribuito. 
Le Parti Sociali hanno inoltre convenuto di completare le tabelle riassuntive dei riconoscimenti concordati con l’indicazione dei relativi valori anche per i parametri aggiuntivi entro il prossimo mese di settembre.
In attesa di tale completamento gli importi andranno corrisposti alle figure interessate determinando quanto dovuto attraverso la seguente operazione: importo riconosciuto al livello C diviso il parametro contrattuale pari a 148, il risultato ottenuto moltiplicato il parametro intermedio attribuito alla figura professionale determina l’importo da erogare. 

Manageritalia: erogati voucher di ricollocazione per i dirigenti disoccupati in Lombardia

Concordate misure di sostegno per i manager lombardi

Manageritalia Lombardia, la Regione Lombardia, Confcommercio Lombardia, Federmanager Lombardia e Assolombarda, riconoscendo l’importanza dei manager per la competitività delle aziende, hanno concordato l’erogazione di voucher volti a supportarli in caso di disoccupazione.
Dal prossimo 4 settembre sino al 15 dicembre 2024, i dirigenti che hanno perso il lavoro da almeno un mese, di età tra i 50 e i 62 anni, residenti o domiciliati nella Regione Lombardia, possono presentare la richiesta di finanziamento per usufruire di due voucher:
1) Linea A – Servizi di placement – con valore massimo del voucher pari a euro 6.000,00;
2) Linea B – Servizi di formazione specialistica – con valore massimo del voucher di euro 5.000,00.
Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva ne è prevista una pari ad euro 500.000,00 a favore di dirigenti donne.
Ciascun destinatario può poi demandare il contributo su una o entrambe le Linee di finanziamento.
La richiesta di finanziamento per ciascuna Linea deve essere presentata dal destinatario, ossia il dirigente disoccupato, che dovrà poi indicare nella stessa il soggetto erogatore individuato, ed inoltre, prima di presentare la domanda, dovrà scegliere il soggetto erogatore, ovverosia:
– per il voucher della Linea A: una delle società di outplacement iscritte all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione V, con sede operativa in Lombardia;
– per la Linea di finanziamento B: uno degli operatori accreditati regionali per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS Academy lombarde.
Nella domanda di finanziamento del voucher per il placement deve esser altresì allegato il Documento di proposta dei servizi di placement predisposto dal soggetto erogatore, mentre nel caso del Voucher per la formazione specialistica, il Documento di assessment predisposto dai soggetti erogatori dei servizi della Linea A, ed il Documento di proposta dei servizi di formazione specialistica predisposto dal soggetto erogatore della Linea B.
Ottenuta l’autorizzazione, i soggetti erogatori dei servizi presteranno quelli concordati nella proposta, e una volta conclusosi il tutto, potranno presentare domanda di liquidazione alla Regione Lombardia allegando la copia della fattura emessa per l’attività non coperta dalla stessa.
A tal proposito, il Centro di formazione management del terziario (CFMT) interverrà solo nei riguardi dei dirigenti che hanno interrotto il rapporto lavorativo secondo le cause di seguito elencate e previste dal CCNL:
1) Fine dell’attività aziendale (con conseguente licenziamento);
2) Licenziamento durante il periodo di prova;
3) Licenziamento (tranne giusta causa);
4) Risoluzione consensuale a seguito di licenziamento.
Nel caso in cui la causa dell’interruzione del rapporto di lavoro non dovesse rientrare in una delle 4 causali indicate, la parte non coperta dalla Regione Lombardia sarà a carico del dirigente.
Da ultimo si specifica altresì che, il 30% dell’importo del voucher è rimborsato all’Ente erogatore a condizione del raggiungimento del risultato occupazionale rappresentato dalla sottoscrizione di un unico contratto di lavoro di tipo subordinato, con qualifica di dirigente o quadro, di almeno 12 mesi; oppure di uno o più contratti di supporto manageriale, tramite il modello del “Temporary manager” o del “Fractional manager”, per una durata di almeno 12 mesi anche non continuativi e gestiti con rapporto di consulenza.
I contratti possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; nell’ipotesi a tempo parziale, devono essere di almeno 20 ore settimanali medie.

Pubblico impiego: l’elemento perequativo rientra nell’imponibilità contributiva

L’INPS ha fornito chiarimenti in materia relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici del triennio 2019/2021 (INPS, messaggio INPS 1 agosto 2023, n. 2853).

L’INPS ha dato ulteriori indicazioni in merito all’imponibilità contributiva e agli effetti ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare, previsto dalle  disposizioni contrattuali relative al triennio 2019/2021.

In effetti, la voce retributiva “elemento perequativo” è stata introdotta da specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici, per il triennio 2016-2018, quale emolumento erogato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018, per periodi di lavoro superiori a 15 giorni.

In seguito, come indicato nelle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici rinnovati per il triennio 2019/2021 e secondo le decorrenze indicate, è stata disciplinata la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, nonché il conglobamento del medesimo elemento nello stipendio tabellare.

Ora l’INPS conferma l’imponibilità dell’elemento perequativo ai fini pensionistici, della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP) (lo aveva già chiarito nel messaggio n. 3224/2018). Viene anche confermata l’assoggettabilità dell’elemento perequativo conglobato anche alla contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della contribuzione ex ENAM.

Con l’occasione, l’Istituto rammenta, inoltre, che la maggiorazione del 18% della base pensionabile, prevista dall’articolo 43 del D.P.R. n. 1092/1973, per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), ha una valenza tassativa, ricomprendendo solo determinate voci retributive.

L’elemento perequativo conglobato è da considerarsi valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile, a partire dalle date indicate dai vari contratti collettivi nazionali per il triennio 2019/2021, dal momento che tale riassorbimento è stato previsto direttamente dall’articolo 1, comma 440, lettera b), della Legge n. 145/2018, demandando ai menzionati contratti collettivi nazionali le modalità di tale riassorbimento.

Tali date sono:

– articolo 47 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Centrali”, sottoscritto in data 9 maggio 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia a decorrere dal 1° luglio 2022);
– articoli 3, 6, 9, 12 del CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto “Istruzione e ricerca”, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° febbraio 2023);
articolo 76 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, sottoscritto il 16 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° gennaio 2023);
articolo 97 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, sottoscritto il 2 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL (ossia dal 1° dicembre 2022).

Ischia e sospensione dei versamenti contributivi: istruzioni INPS per la ripresa



I soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, o la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, dovranno versare entro il 16 settembre 2023 i contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia: l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per la ripresa dei predetti versamenti (INPS, messaggio 1 agosto 2023, n. 2854).


Si tratta, come noto, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 che sono stati sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 186/2022, convertito dalla Legge n. 9/2023.


 


La ripresa dei versamenti è fissata per la data del 16 settembre prossimo, da effettuarsi in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo che, comunque, non può essere inferiore a 50 euro, con prima rata a decorrere dal 16 settembre e le restanti sempre lo stesso giorno di ciascun mese.


 


L’INPS, nel messaggio in oggetto, illustra le modalità, per ciascuna Gestione previdenziale, con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi per effetto della normativa in oggetto, ricordando anche che, sempre alla data del 16 settembre 2023, devono essere trasmesse le denunce retributive e contributive.


 


Datori di lavoro con dipendenti


 


Per i datori di lavoro con dipendenti, il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato con il modello “F24” compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola datoriale seguita dal codice “N980” attribuito alla sospensione contributiva con la circolare n. 36/2023.


 















Sede Causale contributo Matricola INPS Periodo dal Periodo al Importo versato
  DSOS PPNNNNNNCCN980 mm/aaaa mm/aaaa  

Se il pagamento avviene in forma integrale deve essere compilata una riga per ogni mese di competenza e indicato il relativo importo versato. Se il pagamento avviene in forma rateale si deve indicare il periodo complessivo (periodo dal 11/2022 – periodo al 05/2023).


 


Per il versamento delle rate sospese in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, per rateazioni ordinarie già concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.


 


Committenti


 


Per i committenti sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo da novembre 2022 a maggio 2023. Come indicato nella circolare n. 36/2023, paragrafo 6.3, i committenti, nei flussi UniEmens riferiti al periodo di sospensione, devono avere riportato, nell’elemento <CodCalamita> del dato <Collaboratore>, il valore “39”: “Sospensione contributiva evento alluvionale del 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-Legge n. 186/2022 Art. 1. Validità dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023”.


 


I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione in oggetto, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:


 















Codice sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/FilialeAzienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  CXX/C10   mm/aaa mm/aaa  

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata


 


I contribuenti hanno l’onere di comunicare alla Struttura territoriale di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per anno, avvalendosi a tale fine della funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale per Liberi professionisti”, entro il 16 settembre 2023.


 


I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel modo indicato dalla sottostante tabella:


 















Codice sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  PXX/P10   mm/aaa mm/aaa  

Datori di lavoro domestici


 


Riguardo ai datori di lavoro domestico, nell’arco temporale interessato dalla sospensione sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi relativi al 4° trimestre 2022 e al 1° trimestre 2023.


 


Pertanto, i datori di lavoro domestico che intendono pagare in unica soluzione devono effettuare il pagamento accedendo al Portale dei pagamenti presente sul sito istituzionale dell’INPS mentre, in caso di rateizzazione, il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con il codice “DOM1”.


 


In questa seconda ipotesi, devono essere comunicati gli importi oggetto di sospensione, distinti per trimestre e anno, utilizzando la funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”, entro il 16 settembre 2023.


 


Infine, nel messaggio in commento, vengono fornite le istruzioni contabili relative agli eventi amministrativi in questione.