Accordi per l’innovazione, secondo sportello: modalità di accesso alle risorse stanziate per progetti R&S

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiarito le modalità di accesso alle ulteriori risorse finanziarie stanziate dal decreto ministeriale del 11 maggio 2023 per progetti R&S (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 11 agosto 2023).

Con il decreto direttoriale 11 agosto 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle risorse destinate con decreto ministeriale 11 maggio 2023 al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate nell’ambito del secondo sportello agevolativo, previsto per gli “Accordi per l’innovazione”, e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023.

 

Ai fini dell’accesso alle risorse stanziate, i progetti presentati lo scorso 31 gennaio 2023 devono:

  • essere realizzati interamente in una o più delle sole aree meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);

  • essere presentati, in casi di progetti singoli da PMI o da piccole imprese a media capitalizzazione o, in casi di progetti congiunti, da partenariati costituiti dalla presenza almeno di una PMI o da partenariati composti da sole piccole imprese a media capitalizzazione e/o con eventuali Organismi di ricerca;

  • essere coerenti con gli obiettivi tematici del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

  • soddisfare gli ulteriori criteri di selezione previsto dallo stesso Programma, generali e specifici dell’Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa”.

Il MIMIT ha chiarito che i soggetti proponenti/capofila interessati dovranno presentare istanza esclusivamente dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato allo stesso Decreto direttoriale 11 agosto 2023.

 

Le eventuali istanze inoltrate che non prevedono costi di progetto interamente nei territori delle Regioni meno sviluppate saranno irricevibili e ciascuna di esse riceverà un’apposita nota di decadenza da parte del Ministero.

Le istanze ammissibili, invece, saranno avviate ad istruttoria secondo il posizionamento nella graduatoria già precedentemente approvata con il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023, nel rispetto delle condizioni del PN Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e delle modalità adottate dal citato decreto direttoriale 11 agosto 2023.

Decreto Omnibus, i diversi interventi sul lavoro

Il governo ha varato un provvedimento che include anche misure nel settore dei taxi, della pesca e delle produzioni viticole e per gli ex dipendenti Alitalia (Consiglio dei ministri, comunicato 8 agosto 2023, n. 47).

Il Consiglio dei ministri del 7 agosto scorso ha approvato un decreto-legge, cosiddetto Omnibus, che introduce disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici. Tra gli interventi ce ne sono alcuni che riguardano specificamente il mondo del lavoro, tra i quali quelli che riguardano il settore dei taxi, gli ex dipendenti dell’Alitalia, alcuni comparti dell’agricoltura e della pesca e contro la delocalizzazione.

Taxi

Per quel che riguarda i taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l’esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Il numero delle licenze è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza e in ragione del carattere temporaneo o stagionale dell’esigenza. La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle mediante l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti prescritti oppure con la gestione in proprio. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli a basse emissioni. Inoltre, si attribuiscono una serie di incentivi ai fini dell’acquisto di veicoli a basse emissioni da adibire al servizio taxi.

Ex dipendenti Alitalia

Alcune norme riguardano gli ex dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner. In particolare, si prevede la ulteriore, non prorogabile, estensione del periodo di cassa integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare la ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia e consentire anche l’attuazione dei programmi formativi cofinanziati a livello regionale. Il trattamento di integrazione salariale non potrà superare un tetto massimo, fissato in 2.500 euro. Inoltre, si prevede che per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato personale dal bacino Alitalia, a decorrere dalla data del 10 gennaio 2024, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Pesca e agricoltura

Il Decreto Omnibus interviene con norme specifiche per il settore della pesca e per quello delle produzioni viticole. Nel primo caso, si intende contrastare il fenomeno della diffusione della specie granchio blu che sta infestando alcune zone costiere italiane, creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura, incentivando economicamente i soggetti che si dedicano alla cattura e allo smaltimento di tale specie. Nel secondo caso, si consente l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva a causa di attacchi di peronospora.

Superbonus 110%

Sul piano fiscale va segnalatala proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del “Superbonus 110%” sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. 

Delocalizzazioni, Ponte sullo Stretto, Golden Power

Tra le altre misure presenti nel decreto ce ne sono che riguardano l’estensione a 10 anni del termine per il recupero degli incentivi per le grandi imprese, al fine di contrastarne la delocalizzazione e norme per consentire la rapida operatività della Società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, al fine di realizzare, nei termini previsti a legislazione vigente, tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell’opera, incluse quelle iniziali di riavvio operativo e di progettazione tecnica ed economico-finanziaria. In questo senso, per consentire l’assunzione di tecnici dall’alta professionalità  per il Ponte sullo Stretto si prevede la deroga al tetto dei compensi previsti per amministratori e dipendenti pubblici in linea con quanto già fatto per il Giubileo o Anas 2.0.

Infine, si prevede che i poteri speciali del Governo (“Golden Power”) in ambiti strategici possano essere esercitati anche all’interno del medesimo gruppo nell’ipotesi di atti, operazioni e delibere aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale afferenti all’intelligenza artificiale, alla produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare o di produzione alimentare, che riguardano uno o più soggetti esterni all’Unione Europea.

 

Ebm: erogate 50 borse di studio per l’anno 2022-2023

Borse di studio per i figli dei lavoratori del settore infortunati sul lavoro 

Il Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale Settore Metalmeccanica Pmi, per offrire un sussidio economico alle famiglie dei lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro, ha stanziato risorse straordinarie per l’anno 2023.
A tal proposito è stato predisposto un Bando di Concorso speciale per i figli e le figlie dei lavoratori infortunati sul lavoro che prevede l’assegnazione di 50 borse di studio erogate Una Tantum allo studente richiedente per la frequenza ai corsi di laurea 2022-2023, del valore di euro 6.000,00 ciascuna, per un ammontare complessivo pari ad euro 300.000.
I dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica Piccola Industria in regola con i versamenti all’Ente e che hanno subito un infortunio sul lavoro con conseguente danno biologico certificato dall’Inail superiore ai 16 punti, possono farne già richiesta.
Tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione della domanda, le modalità di inoltro e la documentazione obbligatoria da allegare, vengono specificate nel bando, nella sezione documenti del sito dell’Ente Bilaterale. Alla scadenza del suddetto, tutte le richieste di rimborso idonee verranno inserite in una graduatoria in base ai punti di invalidità certificati dall’Inail ai lavoratori, in ordine decrescente, ed altresì in base all’ordine cronologico di presentazione, pervenendo entro e non oltre il 31 ottobre 2023. La graduatoria comprendente le 50 domande risultanti vincitrici della borsa di studio, viene pubblicata sul sito dell’Ebm e successivamente portata all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Da ultimo si specifica che, i lavoratori nonché le Aziende registrati all’Area Riservata Ebm, potranno ricevere ulteriori informazioni attraverso la comunicazione della pubblicazione del bando.

Istituito codice tributo per compensazione dell’integrazione speciale ai lavoratori del turismo

Il credito maturato per l’erogazione del bonus ai dipendenti del comparto turistico può essere utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite F24, indicando il nuovo codice tributo appositamente istituito (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 agosto 2023, n. 51/E).

L’articolo 39-bis, comma 1, del D.L. n. 48/2023 ha previsto, per il periodo dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

 

Tale disposizione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 nel periodo d’imposta 2022.

È, inoltre, previsto che il sostituto d’imposta riconosca il suddetto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore.

 

Pertanto, il sostituto d’imposta può compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per consentire tale operazione, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • 1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

CIPL Edilizia Industria – Reggio Calabria: sottoscritto il contratto per i lavoratori edili



Il contratto integrativo provinciale prevede l’erogazione dell’EVR e indennità di trasferta 


Nei giorni scorsi, presso la sede reggina dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ance Reggio Calabria, Fenal-Uil Calabria, Filca-Cisl Calabria e Fillea-Cgil Calabria hanno sottoscritto il nuovo contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Reggio Calabria, che coinvolge un indotto di 7.200 lavoratori e circa 2.000 imprese della provincia della città metropolitana calabrese. Il contratto decorre dal 24 luglio 2023 e resta in vigore fino al 23 luglio 2026. Tra le principali novità presenti nel contratto si segnalano importanti passi in avanti dal punto di vista economico e normativo. In primo luogo, ai lavoratori viene riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Per l’anno 2023, previa verifica degli indicatori avvenuta alla data di sottoscrizione del contratto, l’EVR viene erogato nella misura del 100% e fissato per il 2023 nella misura del 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2018. Gli indicatori che determinano il calcolo dell’EVR riguardano:
– numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, 25%;
– monte salati denunciato in Cassa Edile, 25%;
– ore denunciate in Cassa Edile, 25%;
– rapporto tra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Reggio Calabria, 25%.
L’emolumento, in misura straordinaria per gli aventi diritto, viene riconosciuto per 6 mensilità da luglio 2023 a dicembre 2023 e cessa in maniera irrevocabile il 31 dicembre 2023 fino alla nuova verifica annuale stabilita dal CIPL riguardante le condizioni che determinano il calcolo e l’erogazione dell’EVR per il 2024.

EVR Impiegati 


































Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
7 68,83 0,40
6 61,95 0,36
5 51,62 0,30
4 48,18 0,28
3 44,74 0,26
2 40,26 0,23
1 34,41 0,20

EVR Operai






















Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
Operaio 4° livello 48,18 0,28
Operaio Specializzato 44,77 0,26
Operaio qualificato  40,27 0,23
Operaio comune  34,39 0,20

Per l’operaio, limiti oltre i quali è riconosciuta l’indennità di trasferta sono determinati in 10km. Se il lavoratore si sposta oltre i confini del comune dove risiede abitualmente per svolgere il proprio lavoro, in quel caso, ha diritto ad una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. In caso di pernottamento fuori, l’azienda deve rimborsare il lavoratore delle spese di viaggio e provvedere all’alloggio, al vitto o al rimborso delle spese, a meno che queste ultime non siano state concordate in precedenza in maniera forfettaria. Se l’operaio presta servizio in cantieri di opere pubbliche di grandi dimensioni, il cui valore contrattuale è pari o superiore a 50milioni di euro,  l’azienda interessata deve provvedere a versare un’indennità suppletiva di trasferta. Suddetta indennità viene riconosciuta al fine di evitare che, nel raggiungere la propria residenza, il lavoratore incappi in problemi che possano mettere a repentaglio la sua salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora sussistano queste motivazioni, per il lavoratore l’indennità è pari a:
70,00 euro mensili fino a 50km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
90,00 euro mensili tra 51 e 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
120,00 euro mensili oltre i 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza.