CCNL Coibenti Industria: con settembre 2° tranche Una Tantum per i lavoratori del Settore

Erogati 150,00 euro lordi di Una Tantum 

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 29 maggio 2023 tra l’Associazione Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche (Anicta), Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil e con la partecipazione della Delegazione trattante unitaria, prevede all’art. 15 “Trattamento economico minimo e complessivo”, ed a copertura del periodo tra il 1° luglio 2022 ed il 31 maggio 2023, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum pari a 600,00 euro lordi, suddiviso in 3 rate:
euro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di giugno 2023;
euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2023;
euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di novembre 2023.
Tale somma uguale per tutti i lavoratori viene versata a tutto personale in forza alla data del 29 maggio 2023 ed alle singole scadenze delle rate indicate, ed altresì commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 maggio 2023.
Da ultimo, si specifica che l’importo di cui sopra, non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del Trattamento di fine rapporto.

Accompagnamento alla pensione, le indicazioni dell’INPS

L’Istituto ha comunicato le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione per le prestazioni in oggetto e per l’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (INPS, messaggio 14 agosto 2023, n. 2952).

Dopo i messaggi n. 2873/2020 e n. 196/2021, l’INPS torna a occuparsi di accompagnamento alla pensione per comunicare le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012 (cosiddetta isopensione) e all’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015).

In effetti, il versamento in unica soluzione rappresenta la forma di garanzia di adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, alternativo alla fideiussione. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto viene maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’INPS. 

Per le indennità di espansione, in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.

In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore compreso nel relativo piano, l’Istituto effettua a consuntivo la verifica della congruità dell’importo versato, a garanzia della prestazione, con gli importi effettivamente corrisposti ai lavoratori e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro. 

Gli adeguamenti della procedura

Al riguardo, l’INPS segnala che il “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo preteso, con conseguente registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione. 

Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici: la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro; il prospetto di quantificazione; il documento di validazione dell’accordo. 

La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.

A seguito della validazione da parte della struttura territoriale dell’INPS, il Portale – lato internet – espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”: l’importo preteso per la prestazione; la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare per il pagamento. La stringa deve essere riportata nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.

A seguito della validazione nel Portale delle garanzie di pagamento (prestazione e contribuzione correlata) viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo. Il messaggio in commento contiene, infine, le informazioni relative ai flussi Uniemens per i datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione.

 

 

 

 

 

 

CCNL Scuole Private religiose: con il mese di agosto l’erogazione del premio annuale di professionalità

Sulla base dei punteggi raggiunti dal personale verrà riconosciuto un premio annuale che varia da 150,00 a 180,00 euro

In virtù del contratto siglato il giorno 8 febbraio 2022 tra l’Agidae – Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal, Sinasca, viene riconosciuto con la retribuzione del mese di agosto dell’anno di riferimento un premio annuale di professionalità (PAP) al personale che abbia raggiunto:
– 35 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– da 36 a 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– oltre 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto importo pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.
Ai lavoratori che per 3 anni consecutivi hanno ottenuto il Premio Annuale di merito, viene consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti. Tale consolidamento viene erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione. Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno scolastico. 

CCNL Agenzie Marittime ed aeree: nuovi minimi retributivi



Con la retribuzione di settembre in arrivo nuovi minimi retributivi 


Le Sigle Sindacali Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal 1° settembre 2023. Il contratto si applica ai rapporti di lavoro subordinato tra le agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi e a tutto il personale dipendente. Nella tabella riportata di seguito vengono indicati gli importi della paga conglobata (paga base, contingenza ed EDR).


























Livello  Minimo
7 2.253,52
6 2.152,58
5 2.093,61
4 1.977,70
3 1.744,85
2 1.671,90
1 1.454,04

 

Smart working e frontalieri: tutti i chiarimenti delle Entrate sulle ultime novità

L’Agenzia delle entrate ha riepilogato e analizzato i più recenti orientamenti della prassi in materia di smart working, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti sulla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge n. 83/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 18 agosto 2023, n. 25).

L’articolo 2, comma 2, del TUIR introduce e disciplina il concetto di “residenza fiscale”, in base al quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

 

– sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

– hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;

– hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

 

In base alla previsione recata dall’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone residenti in Italia devono sottoporre ad imposizione nel nostro Paese tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Ai non residenti, invece, si applicano le disposizioni dell’articolo 23 del TUIR e gli stessi saranno assoggettati a imposizione in Italia sulla base dei criteri di territorialità indicati nel predetto articolo. Inoltre, il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR introduce una presunzione relativa di residenza fiscale, al fine di contrastare il fenomeno della frequente migrazione fittizia verso Paesi a fiscalità privilegiata.

I criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working.

In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle suddette condizioni di cui all’articolo 2 del TUIR.

 

Per quanto riguarda i regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, l’Agenzia ricorda che:

  • il regime speciale per lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ed è accessibile al soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia;

  • il regime speciale per docenti e ricercatori è disciplinato dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La Circolare passa, poi, a ricordare i presupposti di esistenza di una stabile organizzazione (o base fissa), che sono:

1) esistenza della sede d’affari nella disponibilità dell’impresa o del professionista;

2) fissità spaziale e temporale della sede d’affari;

3) svolgimento dell’attività d’impresa o professionale in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.

 

Tali presupposti, per l’Agenzia, sono integrati anche nel caso di una persona fisica che svolge, nel territorio dello Stato, attività d’impresa o di lavoro autonomo da remoto.

 

La seconda metà della circolare è, invece, dedicata ai frontalieri: quei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che svolgono la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e che ritornano nello Stato di residenza, in linea di massima, quotidianamente o almeno una volta alla settimana.

La disciplina tributaria del lavoratore frontaliere è contenuta anche in alcune Convenzioni, stipulate dall’Italia con Austria, Francia, San Marino e Svizzera, contro le doppie imposizioni.

In particolare, tra il 2014 e il 2015, Italia e Svizzera hanno avviato le negoziazioni per un nuovo Accordo sull’imposizione dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai frontalieri, ratificato con Legge 13 giugno 2023, n. 83, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024.

Il nuovo accordo fornisce una nuova definizione di “lavoratore frontaliere“, che identifica qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

– è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;

– svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;

– ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

 

L’Agenzia individua come principale novità il regime impositivo di cui godranno i suddetti frontalieri: alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974, infatti, subentra la previsione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza. L’articolo 7 del nuovo Accordo, inoltre, prevede una specifica cooperazione amministrativa che introduce un obbligo di scambio automatico di informazioni, utilizzate ai fini dell’imposizione di salari, stipendi e remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri.