Detrazione IVA per interventi su un locale di proprietà comunale usato in parte a fini commerciali

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di presentare dichiarazioni IVA integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune, con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale in parte realizzata su una parte dello stesso locale (Agenzia delle entrate, risposta 25 agosto 2023, n. 419).

L’articolo 19 del Decreto IVA, ai commi 1, 2 e 4, prevede che per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa.

 

In particolare, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

In riferimento alla determinazione della quota detraibile, l’Agenzia delle entrate ha avuto già modo di precisare, con la circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, che per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA non compete alcuna detrazione d’imposta e, relativamente agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall’ambito IVA, che spetta una detrazione parziale, rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

Relativamente agli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni, l’articolo 19ter ammette in detrazione soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali.

 

La detrazione, dunque, è ammessa:

  • a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20bis del D.P.R. n. 600/1973;

  • relativamente ai beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale e dell’attività principale, nella parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.

Diversamente, la detrazione non è ammessa:

  • in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto;

  • quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. 

L’articolo 19bis2, commi 1 e 2, dello stesso Decreto IVA, inoltre, prevede che la detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.

 

Nel caso di specie, il Comune utilizza un locale di sua proprietà, coincidente con l’area che risulta oggetto di affidamento in concessione, in parte per effettuare un’attività economica e per la restante parte per lo svolgimento della propria attività istituzionale di rappresentanza.

L’Agenzia chiarisce che il locale, seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione.

Infatti, solo con riferimento all’affidamento dei predetti servizi e della connessa parte dell’area del locale strumentale all’esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l’intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, da quel momento è esercitabile il relativo diritto alla detrazione dell’IVA assolta per interventi di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione.

 

Pertanto, la parziale destinazione d’uso dell’immobile consente al Comune di recuperare proporzionalmente, per i decimi che residuano, la quota d’imposta ad essi relativa, in applicazione di quanto previsto sia dal richiamato articolo 19, comma 4 sia dal citato articolo 19bis del Decreto IVA.

CIPL Edilizia – Industria Torino: sottoscritto il verbale di accordo



Tra le modifiche: la percentuale di contribuzione, gli importi di diaria, trasferta e l’indennità mensa


Il 24 luglio 2023 è stato sottoscritto tra l’Ance Torino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo, ad integrazione e modifica del verbale di accordo del 31 maggio scorso.
Di seguito le modifiche più rilevanti.
Contribuzione Fnape
Dal 1° giugno 2023, la percentuale di contribuzione dovuta dalle imprese per il Fondo si allinea alla percentuale stabilita a livello nazionale, ovvero il 3,66%, ad esclusione di eventuali premialità derivanti dalla gestione nazionale degli accantonamenti. 
Diaria e trasferta 
A decorrere dal 1°giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2025, vengono soppresse temporaneamente:
– le aliquote del 6% per la zona A,
–  le aliquote del 12% e del 20% per la zona B,
sostituite con I’erogazione a titolo di diaria degli importi giornalieri di seguito indicati, incrementati in occasione di future variazioni nel 2024 e 2025 dei minimi tabellari nella misura rispettivamente per la zona A del 6% e per la zona B del 12%, 20% di tali variazioni.
Zona territoriale A


























Livello  Giugno 2023  Giugno 2024  Giugno 2025 
4 6,85 euro  7,45 euro  8,05 euro 
3 6,53 euro  7,13 euro  7,73 euro 
2 6,11 euro  6,71 euro  7,31 euro 
1 5,55 euro  6,15 euro  6,75 euro 

Zona territoriale B (fino a 10Km)


























Livello  Giugno 2023  Giugno 2024  Giugno 2025 
4 13,11 euro  13,71 euro  14,31 euro 
3 12,46 euro 13,06 euro  13,66 euro 
2 11,61 euro  12,21 euro  12,81 euro 
1 10,51 euro  11,11 euro  11,71 euro 

Zona territoriale B (oltre 10 Km)


























Livello  Giugno 2023  Giugno 2024  Giugno 2025 
4 21,45 euro  22,05 euro  22,65 euro 
3 20,36 euro  20,96 euro  21,56 euro 
2 18,95 euro  19,55 euro  20,15 euro 
1 17,11 euro  17,71 euro  18,31 euro 

Autisti 
Gli autisti hanno diritto alla diaria giornaliera nell’ammontare indicato nella tabella di seguito indicata, indipendentemente dal Comune di assunzione e dai percorsi che effettuano durante la giornata di lavoro. Tali importi sono incrementati, in occasione di future variazioni nel 2024 e 2025, dei minimi tabellari nella misura dell’8% di tali variazioni.
















Livello Diaria giornaliera 2023  Diaria giornaliera 2024  Diaria giornaliera 2025 
8,5 euro  9,10 euro  9,70 euro 
2 7,94 euro  8,54 euro  9,14 euro 

Indennità di mensa 
Dal 1°giugno 2023, l’indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai è incrementata di 0,65 centesimi orari. 
Con pari decorrenza l’indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli impiegati è incrementata a 5,20 euro giornalieri.
Bonus Formazione
Le Parti concordano di destinare 150.000 euro annui, allo scopo di ridurre, nella forma di rimborso orario a concorso spese, l’onere economico per le imprese che, in regola con gli adempimenti Cassa Edile e che paghino regolarmente la retribuzione e l’EVR al proprio personale, lo impegnino in ore di attività formative erogate da FSC Torino. 

Enbil: contributo per gli eventi atmosferici accaduti in Lombardia

Previsto un contributo con un limite massimo di 400,00 euro per i lavoratori e 800,00 euro per le aziende

L’Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario, commercio, turismo e servizi, costituito da Confesercenti Regionale con le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha messo a disposizione dei lavoratori e delle aziende che abbiano subìto un danno in seguito agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di luglio 2023 e che abbiano provveduto a ripararne gli effetti, uno specifico “contributo danni eventi atmosferici 2023”.
L’importo consiste in un rimborso della spesa sostenuta con un limite massimo di:
400,00 euro per i lavoratori
800,00 euro per le aziende.
In relazione ai requisiti di ammissibilità, i lavoratori devono risultare residenti o domiciliati nelle aree colpite dagli eventi atmosferici accaduti in Lombardia nel mese di luglio 2023, mentre le aziende vi devono avere sede legale o unità operativa.
Risulta necessario, in entrambi i casi, aver subìto un danno materiale e aver provveduto al suo ripristino, sostenendo nel caso dei lavoratori spese attinenti ad abitazione e/o pertinenze, sostituzione mobili ed elettrodomestici, riparazione autoveicoli/moto. Nel caso dell’azienda, vanno invece documentate le spese relative a un’eventuale perizia di agibilità, alla messa in sicurezza dei locali dell’impresa, per il ripristino o la sostituzione di attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati, per il ripristino dei locali o dei veicoli aziendali e ogni altra spesa documentata conseguente a danni provocati dagli eventi.

Carta solidale per acquisti: si procede all’assegnazione di quelle residuali

La ridistribuzione di 5.520 documenti interessa 638 comuni che possono ancora assegnarli sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite (INPS, messaggio 24 agosto 2023, n. 3005).

L’INPS ha reso noto che a seguito del consolidamento delle liste e della pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari, residua un numero di Carte solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno (Carta dedicata a te) che i Comuni interessati possono ancora assegnare sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite: si tratta di 5.520 carte.

Pertanto, è stato concordato tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’ANCI e l’INPS di procedere all’assegnazione delle restanti carte seguendo l’ordine delle graduatorie dei beneficiari, organizzate secondo i criteri già definiti nell’allegato tecnico alla convenzione stipulata tra il citato Ministero, Poste Italiane S.p.A. e INPS.

Le carte da riassegnare interessano 638 Comuni (riportati nell’Allegato n. 1 al messaggio in commento), tra i quali non sono ricompresi quelli che hanno provveduto ad annullare alcune carte, secondo quanto indicato nel messaggio INPS n. 2723/2023, a seguito della pubblicazione delle graduatorie finali.

Nel messaggio in commento sono anche indicate le modalità di composizione delle liste da parte dei comuni che dovranno poi consolidarle entro il prossimo 31 agosto 2023. In assenza della convalida da parte del comune, l’INPS effettuerà un consolidamento automatico generale nello stesso giorno del 31 agosto. Alla scadenza di questo termine, i comuni non potranno più effettuare alcun tipo di intervento.

In seguito, l’Istituto, previa assegnazione del codice identificativo della carta da parte di Poste Italiane S.p.A., renderà nuovamente disponibili ai comuni interessati le liste dei beneficiari entro il 7 settembre 2023. Le amministrazioni comunali provvederanno, quindi, a darne comunicazione tempestiva ai nuovi beneficiari, per il conseguente ritiro delle carte presso gli uffici postali. L’ANCI provvederà a inviare la comunicazione della riapertura della procedura e delle scadenze indicate direttamente ai comuni interessati dalla data di pubblicazione delle liste aggiuntive.

Inoltre, in riferimento al numero di richieste di informazioni pervenute da parte degli utenti non assegnatari delle carte e di richieste di chiarimenti da parte dei comuni, l’INPS ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle FAQ che verranno pubblicate nella specifica applicazione web del sito internet dell’Istituto.

Infine, alcuni chiarimenti condivisi con il MASAF, l’ANCI e Poste Italiane S.p.A. in merito alle fasi attraverso le quali si è proceduto all’individuazione dei beneficiari e ai i ruoli svolti dai partecipanti all’iniziativa, sono contenuti nell’Allegato n. 2 al messaggio in commento.

 

E.B.M.: previsto il sostegno al reddito per le Aziende e i dipendenti colpiti dall’alluvione 2023

Fino al 31 ottobre prevista la possibilità di rimborsi per le aziende e i dipendenti dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023 

L’E.B.M., l’Ente Bilaterale Metalmeccanici, ha previsto un sostegno al reddito delle aziende e dei dipendenti aderenti per il rimborso di parte dei costi sostenuti a seguito di danni a strutture o attrezzature aziendali o per opere di ripristino e risanamento dell’abitazione, di residenza o domicilio, a seguito dell’alluvione  del maggio 2023 che ha colpito le Regioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Per le aziende è previsto un contributo pari al 20% delle spese sostenute fino ad un massimo di  2.000 euro, per i lavoratori, invece, un contributo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 750 euro.
I contributi sono erogati fino ad esaurimento dell’importo totale stanziato pari a 120.000 euro a favore delle aziende e 240.000 euro a favore dei dipendenti,  per un totale complessivo pari a 360.000 euro.
Le Aziende devono presentare la seguente documentazione:
– perizia o altro documento comprovante i danni subiti alla sede per la quale si presenta domanda;
– fattura/e emessa/e successivamente alle date degli eventi alluvionali (comunque successivi al 1° maggio 2023) con relativo bonifico o attestazione di pagamento.
I dipendenti, invece, devono inviare i seguenti documenti:
– perizia o altro documento comprovante i danni subiti dall’abitazione;
– fattura/e emessa/e successivamente alle date degli eventi alluvionali (comunque successivi al 1° maggio 2023) con relativo bonifico o attestazione di pagamento;
– certificato di residenza emesso nell’anno 2023. In caso di domicilio, documentazione comprovante la dimora.
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal 31 luglio 2023 ed entro il 31 ottobre 2023 incluso