Ischia: ripresa dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi

L’INAIL fornisce le istruzioni operative da seguire per effettuare il pagamento degli importi sospesi indicando anche i codici da inserire nel modello F24 (INAIL, nota 29 agosto 2023, n. 8877).

Il D.L. n. 186/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2023, all’articolo 1, ha stabilito la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in favore dei soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia.

 

In particolare, la sospensione in questione operava relativamente al periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, con ripresa dei termini a partire dal 16 settembre 2023.

 

Proprio in considerazione dell’approssimarsi della suddetta data, l’INAIL, con la nota in oggetto, informa coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti che sono disponibili, dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso, i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione” per consentire di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi.

 

Riguardo alla ripresa dei versamenti, si ricorda che il pagamento degli importi sospesi deve avvenire in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023.

 

Cadendo il predetto termine del 16 settembre 2023 nella giornata di sabato, l’INAIL precisa che i versamenti si considerano comunque nei termini se effettuati entro il 18 settembre 2023.

 

I codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:

 

999260 per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 settembre;

 

999261 per il versamento in forma rateale.

 

Inoltre, a partire dal 16 settembre 2023 saranno riattivati anche i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie ed, entro la medesima data, tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.

 

Disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze inerenti al Social Bonus

Relativamente al Social Bonus in favore degli Enti del terzo settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso nota l’attivazione della piattaforma per la presentazione delle istanze con scadenza 15 settembre (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 28 agosto 2023).

Per gli ETS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali, l’articolo 81 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede un credito d’imposta:

  • pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche;

  • del 50% se effettuate da enti o società.

Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5×1000 dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In entrambi i casi il suddetto credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

 

Per inoltrare la richiesta di accesso al beneficio, dunque, gli istanti devono compilare il format disponibile all’interno del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e allegare la modulistica adottata con Decreto del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del 7 luglio 2023, n. 118.

 

Ai sensi del comma 2, art. 8 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 febbraio 2022, con cui sono state definite le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 81, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili, le scadenze per ciascun anno per la presentazione delle istanze sono:

 

15 gennaio;

15 maggio;

15 settembre.

 

Pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato che il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare con la misura del Social Bonus.

 

 

Al via il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del canale informatico di accesso alle misure previste dal Decreto Lavoro (Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023).

Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) prende vita: è stata pubblicato infatti nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto scorso il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023 attuativo della piattaforma informatica che rappresenta il canale di accesso alle misure previste dal D.L. n. 48/2023 all’articolo 5. In particolare, le misure in questione previste dal cosiddetto Decreto Lavoro sono rappresentate dall’Assegno di inclusione (ADI) e dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Il provvedimento disciplina le modalità di attivazione, accesso e alimentazione della piattaforma informatica SIISL che persegue l’obiettivo di consentire l’attivazione di percorsi autonomi e personalizzati di ricerca del lavoro e di rafforzamento delle competenze per i beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa.

In effetti, i richiedenti le misure, attraverso la registrazione sulla piattaforma e dopo aver sottoscritto un patto di attivazione digitale, potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.

Il SIISL, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che è anche il titolare del trattamento dei dati di richiedenti e beneficiari di ADI e SFL (articolo 2, comma 1 del Decreto ministeriale in commento). Il portale è realizzato dall’INPS che ne assicura e presidia l’operatività per conto del Ministero.

Il funzionamento del SIISL

In particolare, nell’ambito del SIISL opera la Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente dell’ADI è tenuto a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale ai fini dell’accesso al beneficio. Attraverso la registrazione sulla piattaforma, il beneficiario della misura accede a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.

Sempre attraverso la stessa piattaforma sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti del SFL. A seguito della stipulazione del patto di servizio, questi beneficiari possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inseriti in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. I richiedenti il SFL possono, altresì, comunicare i progetti ai quali essere ammessi eventualmente individuati in modo autonomo, rientranti nel novero di quelli indicati (articolo 2, comma 3).

Il SIISL viene alimentato con i dati provenienti dall’INPS, dall’ANPAL e dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero dell’università e della ricerca (articolo 3, comma 1). 

La piattaforma SIU e quella per il Patto di inclusione

Sempre nell’ambito del SIISL si trova anche il SIU per il Supporto per la Formazione e il Lavoro e l’Assegno di Inclusione. Si tratta di una piattaforma che si compone di servizi e strumenti che ANPAL mette a disposizione per gestire le informazioni e i dati dei Beneficiari SFL e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari di ADI reindirizzati ai Centri per l’impiego (articolo 5, comma 1).

Disponibile anche la Piattaforma per il patto di inclusione che rappresenta un aggiornamento al nuovo dettato normativo della piattaforma GePI e si compone di tre sezioni: Sistema gestionale dei Patti per l’inclusione sociale; Controlli anagrafici; Progetti utili alla collettività.

Infine, il D.M. dell’8 agosto include anche il piano tecnico dell’interoperabilità delle ultime due piattaforme citate del SIISL.

Manageritalia: il welfare al centro delle sfide per il futuro

In campo nuove soluzioni per il welfare integrato – pubblico, privato e contrattuale 

Manageritalia ha tracciato le linee guida circa le sfide del futuro per il settore del welfare integrato, avendo come obiettivo quello di apportare miglioramenti nel pubblico, privato e contrattuale, al fine di dare risposte concrete alla domanda crescente di welfare che possa coniugare bisogni e servizi, senza dimenticare le risorse a disposizione e le capacità di gestione. All’interno dei vari ambiti e delle relative proposte di policy, sono stati delineati alcuni punti importanti, come il riconoscimento e razionalizzazione normativa del welfare contrattuale, in primo luogo dal punto di vista fiscale, operando un distinguo dalle altre forme di welfare privato individuale. Elemento importante è la stabilizzazione delle norme, mediante la programmazione nel lungo periodo. Escludere le voci del welfare contrattuale, della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa dagli ipotizzati plafond delle tax expenditures. Su questo punto, Manageritalia ha chiesto che vengano consultati i fondi di assistenza sanitaria integrativa, le Organizzazioni datoriali e i Sindacati che hanno costituito i fondi sanitari “non doc”. Diventa importante mantenere l’attuale “quota Sacconi”, pari al 20%, e incentivare la previdenza complementare contrattuale. Se necessario, superare il sistema alternativo azienda/fondo di destinazione del Trattamento di fine rapporto. Altro passo decisivo è quello di garantire la possibilità di accesso generalizzato ad asili nido, scuole materne e attività ludico-educative nei periodi estivi per i bambini al di sotto dei 14 anni. Per quel che concerne, invece, la “revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa” (art. 5 della delega, comma 1, lett. d, n.9), occorre introdurre la possibilità di compensazione rispetto ai rendimenti negativi degli ultimi due anni. Infine, è bene procedere ad ampliare il modello relativo alla gestione dei rischi, alla formazione e alle politiche attive, garantendo un’omogeneità normativa e fiscale.

Le modalità di attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro

Pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 2023 il decreto ministeriale che disciplina le modalità attuative della nuova misura di attivazione al lavoro che verrà avviata a decorrere dal 1° settembre 2023 (D.M. 8 agosto 2023, n. 108).

Il D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023), all’articolo 12, ha introdotto, a decorrere dal 1° settembre 2023, il “Supporto per la formazione e il lavoro” (SFL) quale misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

 

Con l’approssimarsi del termine di avvio della suddetta misura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito le relative modalità di attuazione nel decreto n. 108/2023 in oggetto.

 

L’articolo 2 del citato decreto ministeriale riepiloga innanzitutto la platea dei potenziali beneficiari dello strumento di inclusione lavorativa, specificando che possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

 

Il Supporto può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del Decreto Lavoro.

 

Si ricorda che il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

 

Modalità di richiesta e di attivazione della misura

 

L’articolo 3 del decreto in oggetto illustra le modalità di richiesta della misura, stabilendo che l’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l’Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio.

 

La richiesta può essere presentata presso gli Istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale.

 

All’esito dell’accettazione della richiesta da parte dell’INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

 

Nel patto di servizio personalizzato sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell’ambito del patto di attivazione digitale.

 

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività. Qualora l’interessato individui autonomamente i progetti di formazione a cui essere ammesso, lo stesso deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.

 

Nelle misure di SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. n. 40/2017.

 

Il beneficio economico

 

In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività previste, compresa l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

 

Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS e viene sospeso in caso di mancata conferma da parte del beneficiario, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. 

 

In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio economico.

 

Altra causa di decadenza è rappresentata dalla mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro che presenti le caratteristiche di cui all’articolo 9 del Decreto Lavoro.

 

Relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale stabilisce che l’accettazione di un’offerta di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell’attività lavorativa trasmesse all’INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, l’INPS eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione.