Alluvioni 2023, indicazioni sulla presentazione dell’istanza di sospensione dei versamenti

Resa nota una parziale modifica delle modalità per i datori di lavoro agricolo e i lavoratori agricoli autonomi (INPS, messaggio 31 agosto 2023, n. 3005).

L’INPS ha fornito nuove indicazioni per la presentazione dell’istanza di sospensione dei termini dei versamenti dei contributi e degli adempimenti informativi di cui al D.L. n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2023, n. 100/2023.

In effetti, con la circolare n. 67/2023 era stato comunicato che, per poter usufruire della sospensione dei termini sopra citati era necessario inoltrare apposita istanza tramite il “Cassetto previdenziale per aziende agricole” e il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione) a decorrere dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023.

A parziale modifica di quanto indicato, l’istanza di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” potrà essere presentata dai contribuenti legittimati a usufruire della sospensione in oggetto, a decorrere dal prossimo 1° settembre 2023 e fino al 30 settembre 2023, con le seguenti modalità:

datori di lavoro agricolo che assumono manodopera, tramite il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Telematizzazione” > “Crea istanza AG”;

lavoratori agricoli autonomi, tramite il “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”, sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

Ebap Piemonte: contributo per conseguimento diploma scolastico del personale dipendente

In caso di conseguimento di un diploma scolastico, diploma professionale, sarà possibile richiedere un contributo di 1.000,00 euro alle OO.SS.

L’Ebap, Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemontese, ha messo a disposizione un contributo per il personale dipendente, in forza da almeno 6 mesi, che consegua un diploma scolastico di scuola secondaria di secondo grado, diploma professionale, conseguito presso scuole pubbliche o parificate. 
Il contributo, previsto nella misura di 1.000,00 euro una tantum, deve essere richiesto rivolgendosi personalmente o tramite e-mail agli Sportelli delle Organizzazioni sindacali. Le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento del titolo di studio.
Per ottenerlo sarà necessario presentare la seguente documentazione: 
– attestazione ISEE standard in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore a 35.000,00 euro; 
– dichiarazione conseguimento rilasciata dall’istituto scolastico;
– modello C.

Definizione agevolata delle liti pendenti e possibilità di rigenerazione di un credito IVA

Nell’ambito della definizione agevolata delle liti pendenti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per la rigenerazione di un credito IVA è necessario versare separatamente l’imposta dovuta e scegliere la definizione agevolata solo per le sanzioni e gli interessi (Agenzia delle entrate, risposta 30 agosto 2023, n. 422).

L’articolo 1, comma 186, della Legge di bilancio 2023 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

 

In riferimento alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati, l’Agenzia delle entrate, con la circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E, ha già avuto modo di chiarire che, il suddetto comma 186 della Legge di bilancio 2023 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

Al riguardo, la circolare del 1 aprile 2019, n. 6/E, ha precisato che gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel novero degli atti impositivi e che, quindi, le relative controversie possono formare oggetto di definizione agevolata.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata.

 

Nel caso di specie, l’istante sta valutando l’ipotesi di definizione agevolata di due contenziosi, soltanto a condizione che sia ammesso il successivo recupero dei crediti rigenerati per effetto del pagamento delle adesioni, chiedendo pertanto chiarimenti in merito all’ammontare dell’IVA recuperabile e la modalità di utilizzo del credito riversato.

In risposta l’Agenzia precisa che, laddove l’istante intenda ”rigenerare” il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata negli atti e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima. Tale controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni e agli interessi, potrà essere definita secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 191, della Legge di bilancio 2023. Dunque, dovrà essere versata separatamente l’imposta dovuta e sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.

Infine l’Agenzia chiarisce che, qualora l’istante decida di ”rigenerare” il credito IVA, potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con gli atti emessi dall’Agenzia.

 

 

Epar: rimborso per l’acquisto di libri scolastici 

 

Fino al 31 dicembre 2023 è possibile inoltrare la domanda di rimborso per le spese sostenute 

L’Ente paritetico Cifa-Confsal ha reso nota la possibilità di accedere al rimborso per le spese relative all’acquisto dei libri scolastici/testi universitari sostenute nell’anno 2022. A beneficare del contributo sono i figli dei lavoratori e/o gli studenti lavoratori iscritti all’Ente, in regola con il pagamento della quota associativa, con l’inoltro del modulo di adesione e con l’anzianità di versamento delle quote di servizio ininterrotta per 12 mensilità. Va precisato che per i lavoratori stagionali, le suddette previsioni sono da intendersi cumulative e non continuative.
Inoltre, per l’anno 2023 vengono riconosciute 30 prestazioni da un massimo di 100,00 euro l’una; mentre, se gli importi certificati corrispondono ad un cifra inferiore a 100,00 euro viene riconosciuto come contributo l’importo riportato sulla ricevuta presentata. Le domande devono essere comprensive dei seguenti documenti:
– modello di richiesta prestazioni;
– certificato di iscrizione scolastica;
– copia della ricevuta e delle spese sostenute fino all’importo di 100,00 euro;
– modello di adesione all’Ente;
– copia dell’ultima busta paga emessa;
– dichiarazione sostitutiva atto notorio. 
E’ possibile inoltrare le domande fino al 31 dicembre 2023.   

CCNL Terzo Settore (Fesica-Confsal): rinnovato il contratto per i dipendenti del comparto



Nel contratto, con scadenza 30 giugno 2026, sono previsti nuovi minimi retributivi e l’istituzione della Banca ferie solidali  


Le Parti stipulanti Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore. Sia per quel che riguarda la parte economiche che normativa, il CCNL decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026. Per quanto concerne l’aspetto economico, le Parti hanno concordato di rivalutare la paga base nazionale conglobata per ciascun livello. I nuovi minimi, riportati nella tabella di seguito, decorrono dal 1° luglio 2023.





























Livello Retribuzione
Dirigenti 2.738,39
Quadri 2.190,64
Livello I 1.862,15
Livello II 1.752,58 
Livello III 1.642,58
Livello IV  1.533,54
Livello V  1.423,98
Livello VI  1.314,40

Dal confronto con il precedente contratto, restano invariate le altre indennità, nelle misure di:
– 180,00 euro per indennità Area Quadri;
– 80,00 euro per indennità d’incarico;
– 140,00 euro per indennità apicale di funzione per i lavoratori dal 1° al 3° livello; e di 80,00 euro per i lavoratori dal 4° al 6° livello;
– 10% mensile della retribuzione tabellare per indennità di cassa e maneggio.
Ai dipendenti che nello svolgimento del proprio lavoro mostrano di possedere doti di esperienza, autonomia, responsabilità e capacità di coordinamento e innovazione, viene riconosciuto un Superminimo pari a 105,00 euro per l’Area Quadri, di 60,00 euro per i lavoratori dal 1° al 3° livello e di 50,00 euro per quelli dal 4° al 6° livello. 
Tra le novità per la parte normativa si segnala l’introduzione della Banca ferie solidali. Infatti, tramite questo strumento, si può cedere a titolo gratuito alle ferie non utilizzate eccedenti quelle maturate nell’anno in corso. La cessione può essere di un massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il periodo minimo delle 4 settimane di ferie annuali.
A beneficiare delle ferie solidali sono:
– lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
– per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche.
La richiesta delle ferie solidali può essere avanzata per un massimo di 15 giorni per ciascuna istanza, reiterabile fino a 2 volte.