CCNL Edilizia Artigianato: sottoscritto verbale di aggiornamento contrattuale



Le Commissioni Contrattuali hanno aggiornato i capitoli relativi alla sfera di applicazione, classificazione dei lavoratori e alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante


I sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le associazioni datoriali artigiane Anaepa, Cna, Fiae e Claai, hanno sottoscritto il 5 settembre 2023 il verbale di accordo sull’aggiornamento contrattuale sui capitoli “Sfera di applicazione”, “Articolo 77- Classificazione dei lavoratori” e “Allegato D – Disciplina Apprendistato Professionalizzante”. L’accordo siglato dalle Parti Sociali è frutto dei lavori delle Commissioni Contrattuali previste dal rinnovo del 4 maggio 2022. 
Tra le principali novità dal punto di vista normativo si segnala l’aggiornamento delle attività relative alla sfera di applicazione e la nuova suddivisione delle stesse in:
– Progettazione e Costruzione;
– Ristrutturazione, Manutenzione, Risanamento Conservativo e Ripristino, Efficientamento energetico, Edilizia antisismica;
– Preparazione e Posa in opera;  
– Costruzione e Manutenzione Servizi; 
– Costruzione e Manutenzione Infrastrutture e Reti di Servizi; 
– Movimento Terra e Aree boschive;  
– Movimento Terra e Aree boschive;  
– Opere di Demolizione e Rimozione; 
– Opere di Restauro, Risanamento conservativo e corredo urbano. 


La razionalizzazione ha comportato inoltre l’introduzione di nuove figure professionali e di attività anche legate alle nuove tecnologie di costruzione. 
Per quanto riguarda la classificazione dei lavoratori (art. 77) il predetto aggiornamento ha previsto l’introduzione ai livelli 7, 6 e 5 delle qualifiche relative al cantiere e alle lavorazioni del restauro e dell’archeologia, nonchè l’introduzione delle figure professionali dei “Lavoratori in fune” al livello 4 e 3 ed il riconoscimento di livelli superiori per alcune mansioni. 
Infine è stata aggiornata, con decorrenza 1° ottobre 2023, la disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante, con l’aumento delle percentuali retributive per i gruppi 2 e 4. 





























































Gruppi I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII sem. IX sem. X sem.
74 76 79 79 86 86 91 91 96 96
74 76 79 79 86 86 91 91 96
74 76 79 79 86 86 91 96
74 76 79 86 91 96

Al fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti per i gruppi 1, 2 e 3 è stato altresì introdotto l’Apprendistato Professionalizzante Specialistico. Al termine del periodo di “apprendistato professionalizzante specialistico”, il livello di inquadramento degli apprendisti sarà il seguente: 
– gli apprendisti operai del 1°gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4° o 5°livello;
– gli apprendisti operai del 2°gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3° 4°livello;
–  gli apprendisti operai del 3°gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello. 

Anticipazione TFS/TFR: indicazioni operative dall’INPS

L’INPS interviene in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023, soffermandosi, in particolare, sulle modalità di presentazione della domanda (INPS, circolare 7 settembre 2023, n. 79).

L’INPS si occupa dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR indicata in oggetto, ricordando che la stessa può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie:

 

– titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
 – soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente;
personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.

 

Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del TFS/TFR. L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda: il contratto di cessione del credito è stipulato in questo caso per il 100% del trattamento maturato, disponibile e cedibile e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.

 

L’INPS, prima di erogare l’importo riconosciuto, accerta la presenza di debiti del titolare nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate–Riscossione.

 

Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo.

 

L’importo finanziato viene accreditato sull’IBAN del richiedente presente in “Proposta di cessione” al netto delle trattenute di eventuali morosità nei confronti della Gestione unitaria e dei relativi interessi, qualora non considerati nel calcolo del TFS/TFR disponibile.

 

Presentazione della domanda di anticipazione

 

La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:

– “Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;
– “Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.

 

Nella domanda vanno fornite alcune indicazioni, tra cui se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota dello stesso, indicandone in tal caso l’importo, o se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria.

 

Il richiedente deve anche specificare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento del TFS/TFR di cui si chiede l’anticipazione e, in caso di più datari di lavoro “successivi”, è necessario indicare l’ultimo in ordine temporale.

 

La domanda non può trovare accoglimento qualora dalla certificazione risulti che l’unica o l’ultima rata del TFS/TFR debba essere corrisposta entro 6 mesi decorrenti dalla data della domanda di anticipazione, circostanza di cui l’iscritto deve essere a conoscenza e accettare.

 

Ancora, nell’istanza il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza e di accettare il fatto che non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento e non è possibile recedere dall’anticipazione del TFS/TFR dopo l’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione.

 

In caso di Ente erogatore diverso dall’INPS, il soggetto interessato deve obbligatoriamente allegare alla domanda la certificazione del TFS/TFR già ottenuta dall’Ente erogatore competente e dichiarare che è conforme all’originale in suo possesso.

 

A decorrere dal 18 aprile 2023 è possibile presentare la domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR degli iscritti alla Gestione unitaria da parte di un soggetto delegato.

 

La domanda può essere presentata anche tramite CAF e Istituti di patronato dotati di apposita delega censita sul portale istituzionale. 

CCNL Riscossione Tributi: nuovo incontro sul bando di gara per la polizza assicurativa

Previsto nel prossimo bando un contributo volontario per l’inserimento in polizza anche per i familiari fiscalmente a carico

Il 6 settembre si è svolto l’incontro volto a definire le nuove condizioni utili alla predisposizione del bando di gara per la polizza sanitaria, il cui precedente bando era andato deserto.
E’ stato, innanzitutto, previsto un contributo volontario per l’inserimento in polizza anche per i familiari fiscalmente a carico, proprio con l’obiettivo di agevolare maggiormente il lavoratore.
Il confronto è proseguito con la sottoscrizione del verbale riguardante il regolamento che definisce le modalità di costituzione, accantonamento, destinazione e liquidazione del Fondo previsto dall’art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l’incentivazione delle funzioni tecniche.
E’ prevista per il prossimo 11 settembre la convocazione da parte del Ministero sulle modalità applicative riguardanti il trasferimento da parte dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione, entro il 31 dicembre 2023, delle attività relative all’esercizio dei sistemi gestionali e di fatturazione, tramite una cessione del ramo di azienda.
Secondo quanto stabilito dal Verbale di Accordo dell’8 marzo 2023, la procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’adozione di un sistema premiante nei confronti dei soli operatori che migliorino le franchigie e gli scoperti a carico degli assicurati, tenendo conto in ordine prioritario delle cure dentarie, delle visite mediche specialistiche, della diagnostica strumentale, della capillarità della rete in convenzione, sempreché tali migliorie trovino riscontro nel mercato, nel rispetto del principio di concorrenza.

Decreto Cessioni: chiarimenti sul divieto di opzione per sconto in fattura o per cessione del credito

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Cessioni, che ha apportato modifiche all’articolo 121 del Decreto Rilancio, soffermandosi in particolare sul divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, circolare 7 settembre 2023, n. 27/E).

Il Decreto Cessioni ha modificato la disciplina riguardante lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese sostenute per gli interventi ammessi al c.d. Superbonus, nonché di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico, antisismici, di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, richiamati al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

In particolare, per ragioni di tutela della finanza pubblica, si è reso necessario introdurre il divieto di opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti, al fine di limitarne l’ambito applicativo.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che il Superbonus e i bonus diversi dal Superbonus costituiscono agevolazioni riconosciute sotto forma di detrazioni fiscali a favore dei soggetti che sostengono spese per determinate tipologie di lavori, con lo scopo d’incentivare il miglioramento qualitativo degli edifici, anche sotto il profilo, tra gli altri, del consumo di energia e della sicurezza sismica. In alternativa alla ordinaria modalità di fruizione del beneficio fiscale, l’articolo 121, comma 1, prevede la possibilità di fruire del beneficio attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Cessioni stabilisce che, a decorrere dal 17 febbraio 2023, in relazione ai suddetti interventi edilizi non è consentito l’esercizio dell’opzione. Tuttavia, al nuovo comma 1-bis dell’articolo 2, è stata introdotta una prima deroga per le spese documentate sostenute dal 1 gennaio 2022 per la realizzazione degli interventi (per i quali la detrazione spetta nella misura del 75%):

– finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

– di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;

– finalizzati allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

 

È, inoltre, stabilita la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione agli interventi ammessi al Superbonus, per i quali, alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

  • presentata la CILA, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;

  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Con specifico riferimento alla CILA, al fine di poter esercitare l’opzione è necessario che essa sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023, a prescindere dalla circostanza che i lavori richiedano un diverso titolo edilizio.

 

La circolare fornisce chiarimenti anche sull’applicazione della deroga in riferimento agli interventi non rientranti nel Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;

b) siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data sia avvenuta la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere fornita dal cedente o committente e dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

c) risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi rientranti negli interventi agevolabili di seguito elencati:

– realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

– restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile;

– interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

 

A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salve le suddette deroghe, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.

 

Un’ulteriore deroga di carattere soggettivo al generale divieto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito riguarda:

– istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

– cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

– organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Infine, lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano ancora possibili per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 siti nei territori della regione Marche.

Manageritalia: le novità 2023 per i Quadri

Polizze assicurative e nuove forme di welfare integrativo pensate per i Quadri e le loro famiglie

Manageritalia ha comunicato le novità del 2023 per i Quadri che possono accedere a sempre maggiori vantaggi e a nuovi servizi con un valore di mercato superiore all’importo della quota associativa. La quota di iscrizione è di 60,00 euro per l’anno 2023. Tra le prestazioni alle quali possono accedere, si evidenziano: sviluppo e transazione professionale, welfare personale e familiare, opportunità professionali e di business, oltre a godere di momenti di aggregazione e networking, compresa anche la Long term care. La Ttc consiste in un piano di assicurazione per eventi imprevisti quali malattia e infortunio che danno vita ad un’autosufficienza. In tal senso, viene riconosciuto un supporto economico continuativo e a lungo termine dell’importo di 1.000 euro netti al mese per sempre, con assunzione di rischio senza questionario sanitario. La polizza copre tutti gli iscritti che sono in regola con il versamento della quota associativa con età assicurativa fino a 69 anni. La valutazione di non autosufficienza dipende dalla mancanza di autonomia nello svolgimento di almeno 4 attività su 6 di quelle elementari che riguardano il vivere quotidiano. Sono esclusi dalla copertura i portatori di invalidità e coloro i quali alla data di ingresso in copertura non sono in grado di svolgere 1 delle 6 attività quotidiane.

A quanto indicato sopra, si aggiungono anche:
Tutela legale: il rimborso previsto riguarda le spese sostenute dall’intero nucleo familiare in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, sia in ambito giudiziale e stragiudiziale;
Programma di assistenza in viaggio: Europ Assistance Italia garantisce assistenza e consulenza, per tutto il nucleo familiare, in caso di emergenza sia in Italia che all’estero;
Askmit: consulenza multidisciplinare online 48H su temi legali, fiscali e contrattuali;
Formazione e carriera: con assistenza e consulenza ad hoc;
– Investimento: adesione alla polizza “Nuova Capitello”.

Non rientrano nella quota di iscrizione le offerte di Welfare integrativo, con servizi acquistabili individualmente che prevedono pacchetti concernenti: salute, previdenza e patrimonio.