E.B.M.: previste borse di studio per il diploma di licenza media

A partire dal 1°settembre la possibilità di partecipare alla selezione per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2022/2023

L’E.B.M., l’Ente Bilaterale Metalmeccanici, ha previsto, a partire dal 1°settembre, la possibilità per i figli dei dipendenti di partecipare alla selezione per l’assegnazione di 400 Borse di Studio.
Possono partecipare coloro che abbiano conseguito il Diploma di Licenza Media Inferiore per l’anno scolastico 2022/2023 con votazione pari a 8, 9 e 10, con ISEE  inferiore o uguale a 30.000 euro.
Le borse di studio sono pari ad un valore complessivo di euro 160.000,00 euro l’importo unitario messo a disposizione è determinato in euro 400,00 euro.
La graduatoria viene stilata in base alla votazione più alta e, a parità di punteggio, all’ordine di arrivo delle domande.
Il richiedente deve presentare domanda tramite l’Area Riservata Lavoratore E.B.M. presentando la seguente documentazione:
– certificato di Diploma di Licenza Media Inferiore per l’a.s. 2022/2023,
– copia certificato ISEE (2022 o 2023),
– copia documento d’identità del figlio;
– copia codice fiscale del figlio;
– certificato di genitorialità.
Il termine per la presentazione della domanda è il 31 ottobre 2023.

Permessi Legge 104 e congedi assistenza familiare disabile grave: variazione dati domande

L’INPS comunica il rilascio di una nuova funzionalità che permette di variare i dati di una domanda già inserita (INPS, messaggi 7 settembre 2023, nn. 3141 e 3139). 

Lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 e delle istanze per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda”.

 

I soggetti interessati, conseguentemente, avranno la possibilità di comunicare la variazione delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.

 

I dati che si possono variare, ad esempio, sono: l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

 

Attraverso la nuova funzionalità è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie.

 

Permessi Legge n. 104/1992

 

La nuova funzionalità è raggiungibile dal portale dell’INPS, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID, CNS o CIE.

 

La procedura può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende modificare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta.

 

Se, all’atto della comunicazione, il periodo richiesto nella domanda è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

 

Al termine dell’inserimento delle informazioni, sia per la richiesta di rinuncia, sia per la nuova domanda trasmessa con i dati variati, verrà mostrato un riepilogo contenente i dati significativi della richiesta specifica effettuata.

 

Sia la richiesta di rinuncia sia la variazione dati potranno essere consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.

 

In entrambi i casi, la rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda permessi retribuiti”.

 

Congedi straordinari per assistenza familiare disabile grave

 

I soggetti interessati, autenticandosi con le note credenziali, possono raggiungere la nuova funzionalità dal portale istituzionale dell’INPS accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”.

 

Anche in questo caso, la richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta e, dunque, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati.

 

Tra le altre cose, l’utente dovrà indicare se, per il mese in corso, si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare.

 

Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario:

 

– selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura;

– indicare per la domanda che si intende variare le seguenti informazioni: la data di rinuncia, che dovrà ricadere nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione dei dati domanda; se per il mese in corso, come detto, si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare. A tale fine sarà necessario valorizzare l’apposita dichiarazione;

– confermare le informazioni inserite per la rinuncia alla domanda da variare;

– presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”. L’acquisizione della nuova domanda sarà facilitata dalla procedura, che proporrà in modifica i dati della domanda che si intende variare, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.

 

All’atto della conferma, entrambe le comunicazioni di rinuncia e variazione verranno protocollate singolarmente e sarà possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta.

 

La rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda di congedi straordinari”.

Ebinter Milano: al via le domande per la richiesta del contributo per la locazione

Dal 12 settembre è possibile inoltrare la domanda per accedere al sostegno per il canone di affitto 

L’Ebinter Milano ha stabilito l’erogazione di un contributo, per l’anno 2023, per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, al fine dare un aiuto per il pagamento del canone di locazione di immobili residenziali che si trovano ubicati nella città Metropolitana di Milano e nella provincia di Monza Brianza. A beneficiare del contributo sono i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con contratto inferiore a 9 mesi che rispondono ai seguenti requisiti: svolgono la loro attività nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza-Brianza; sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive all’Ente da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda; sono dipendenti da datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la parte economica, normativa e per la parte obbligatoria; sono in possesso di un indicatore ISEE del nucleo familiare fino a 29.000 euro. Il contributo, pari a 250,00 euro, viene erogato ad un solo componente del nucleo familiare, in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate da almeno 6 mesi per massimo 3 mesi. La domanda di adesione deve essere presentata tramite apposito modulo online disponibile sul sito dell’Ente con apposita documentazione. Le domande devono essere presentate a partire dal 12 settembre al 17 novembre 2023 tramite raccomandata o sul portare dell’Ebinter Milano. L’esito di accettazione delle richieste viene comunicato entro il 12 gennaio 2024.

Inquadramento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza

L’Agenzia delle entrate ha illustrato il trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato prevalentemente da premi di produttività o incentivi all’attività d’istituto (Agenzia delle entrate, risposta 8 settembre 2023, n. 425).

Il comma 1 dell’articolo 17 del TUIR individua i redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria e che sono invece assoggettati al regime di tassazione separata.

 

L’imposta si applica separatamente ai seguenti redditi:

trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 c.c.;

altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 c.c. nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

 

Riguardo alle indennità equipollenti, l’Agenzia ricorda che:

  • sono definite come tali le indennità spettanti ai pubblici dipendenti e, in specie, stante la codificata equipollenza, ovvero equivalenza con il TFR, quelle corrisposte in ogni caso in cui venga a cessare il rapporto di pubblico impiego o l’appartenenza a una generale categoria di tale settore;

  • sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale (per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese);

  • se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai ccnl, la somma è proporzionalmente ridotta;

  • l’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

  • l’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.

In particolare la circolare MEF n. 2/1986 ha specificato che qualora il dipendente abbia diritto a più indennità, il carattere di ”equipollente” va assegnato a quella ”principale”, spettante per il rapporto di pubblico impiego che lega il beneficiario all’ente o organismo di appartenenza. Le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, invece, sono emolumenti, sia nel comparto privato che pubblico,­ erogati in connessione al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, comprese le indennità commisurate alla durata del rapporto stesso e corrisposte anche da soggetti diversi dal datore di lavoro vero e proprio.

Per il settore pubblico, dove normalmente non sono previste indennità, premi ed erogazioni aggiuntive dell’indennità di fine rapporto spettante in via principale, le ”altre indennità e somme” si compendiano essenzialmente negli emolumenti erogati da Fondi o Casse di previdenza che, per ciascuna categoria di pubblici dipendenti, di solito corrispondono un trattamento aggiuntivo di fine rapporto, ragguagliato per lo più agli anni di effettivo servizio prestato presso l’Amministrazione che eroga il trattamento.

 

Ciò premesso, in riferimento alla fattispecie oggetto d’interpello, l’Agenzia ritiene che “l’indennità” erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza rientri nell’ambito di tali ”altre indennità somme”, rappresentando un’indennità integrativa di quella principale (indennità di buonuscita) corrisposta dall’INPS.

Tuttavia, a seguito di numerose pronunce della Corte di cassazione nelle quali tale indennità è risultata ”equipollente” al TFR, l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 168969/2023, ha chiarito che:

  1. l’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza ha funzione previdenziale ed è assimilabile all’indennità equipollente rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto;

  2. va applicata la tassazione separata prevista dall’art. 17 del­ T.U.I.R.

Ai fini della determinazione della base imponibile, il Fondo ha natura composita, ma non rinviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell’imponibile, mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo dell’art. 19, comma 2­bis del T.U.I.R..

 

In conclusione, l’Agenzia afferma che l’indennità erogata dall’Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio vada assoggettata a tassazione separata e sia imponibile per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio.

 

CCNL Scuola Pubblica: è di nuovo confronto sul Settore Istruzione e Ricerca

Trattative presso l’Aran per il Comparto Istruzione e Ricerca

Riprese le trattative tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali sul CCNL Settore Istruzione Ricerca 2019 – 2021.
A tal proposito, Fir-Cisl ha sottolineato la necessità di revisionare l’ordinamento solo nel momento della risoluzione della problematica relativa al mancato finanziamento degli Enti non vigilati dal MUR, cosa ancora non risolta.
Nel frattempo si è deciso di mantenere ferma la posizione a difesa di tutto il personale degli Epr, al fine di non avere distinzioni di trattamento derivanti dalle differenti risorse che hanno reso inapplicabili alcune norme contrattuali nei vari Enti, ma ciò che desta preoccupazione è la valorizzazione di tutto il personale. In particolare, per quanto riguarda i Ricercatori e i Tecnologi, sussistono pareri discordanti circa una revisione dell’ordinamento che preveda anche per l’applicazione dell’art. 15, una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili stabilita all’accesso dall’esterno.
Relativamente ai Tecnici ed agli Amministrativi, la bozza non chiarisce come la proposta sulla nuova struttura delle aree possa stimolare e realizzare lo sviluppo professionale del personale interessato.
Quello a cui si auspica giungere, è di garantire le medesime opportunità per i diversi profili professionali esistenti, assicurando, attraverso norme transitorie, il mantenimento di tutti i diritti acquisiti con i contratti precedenti.
A conclusione del confronto, sono stati fissati i prossimi incontri per il 18 settembre affrontando il tema dei contratti di ricerca, ed il 16 ottobre, per riprendere la questione dell’ordinamento professionale.