Piattaforme di lavoro elevabili, la circolare sulle problematiche della sicurezza

Forniti chiarimenti sulla prevenzione dei rischi determinati dall’utilizzo di questa tipologia di macchine (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 12 settembre 2024, n. 7).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto in materia di prevenzione dei rischi determinati dall’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE). In particolare, con la circolare in commento, In particolare, il Dicastero dato indicazioni di carattere generale concernenti gli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.

Infatti, l’analisi dei dati disponibili ha evidenziato che, in molti casi, gli eventi infortunistici sono riferibili a cedimenti strutturali (fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature) che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio, per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale.

Il dicastero richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie, sia straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da soggetti pubblici (ASL/ARPA, INAIL), sia da soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.

A questo riguardo, la circolare in commento ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:

– comunicazione di messa in servizio;

– scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;

– istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura;

– verbali di verifica periodica;

– registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite;

– esito dell’indagine supplementare di cui al D.I. 11 aprile 2011.

Inoltre, il Ministero ha indicato anche le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali.

Infine, nella circolare in questione sono incluse le raccomandazioni per fabbricanti, utilizzatori, soggetti pubblici e privati addetti alle verifiche e organi di vigilanza.

Agricoltura, slitta la scadenza del pagamento di alcune contribuzioni

I datori di lavoro agricoli operanti in zone agricole sfavorite potranno adempiere l’obbligo fino al 16 dicembre 2024 (INPS, messaggio 12 settembre 2024, n. 3013).

Nuove indicazioni per il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024, giungono dall’INPS ai datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al D.L. n. 61/2023 (recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).  

In effetti, l’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 63/2024 ha disposto che per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge n. 67/1988, con riferimento ai premi e contributi dovuti per i propri dipendenti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui al citato allegato, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 01, comma 2, lettera b) del D.L. n. 2/2006.

In particolare, si tratta dei datori iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1, i flussi Uniemens-PosAgri relativi al primo trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tale trimestre la propria attività nei medesimi territori.

L’INPS informa, però, che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono ancora in corso gli approfondimenti del quadro giuridico che consentiranno la corretta applicazione dell’agevolazione in argomento e, quindi, l’avvenuta tariffazione relativa al primo trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste.

Pertanto, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del primo trimestre 2024 (scadenza al 16 settembre 2024) potrà essere effettuato fino al 16 dicembre 2024, senza aggravio di sanzioni civili.

Le istruzioni operative

I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno una apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

L’omesso versamento della contribuzione relativa al primo trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 16 dicembre 2024, comporterà l’applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000.

CIPL Agricoltura Operai Napoli: rinnovato il contratto

Previsto un aumento complessivo delle retribuzioni del 6%

Il 9 Settembre 2024 le Organizzazioni Professionali dei datori di lavoro agricoli Confagricoltura Napoli, Federazione Provinciale Coldiretti Napoli, CIA Agricoltori Italiani-Nuova Cia Partenopea e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli Flai-Cgil, Fai-Cisl, UiIa-UiI hanno sottoscritto il rinnovo del contratto provinciale di lavoro valido fino al 31 Dicembre 2027.
Con l’accordo sottoscritto sono stati stabiliti i seguenti incrementi economici, da applicarsi agli operai agricoli e florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato:
5% a decorrere dal 1° settembre 2024;
1% a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Le Parti hanno concordato altresì l’aumento del premio per obiettivi aziendali da 700,00 euro a 800,00 euro
Dal punto di vista normativo sono state introdotte nuove figure professionali per il settore Agriturismo e per la lavorazione dei prodotti agricoli. In particolare  l’agrigelataio, l’agritata, l’addetto al cicloturismo, la wedding planner eco-compatibile, l’addetto alle attività di acquacultura su barca o a terra, l’addetto alla degustazione, la responsabile spedizione e vendita on line, l’allevatore cinofilo, il pilota di droni e l’addetto al disbrigo pratiche.
In materia di welfare contrattuale, al fine di sviluppare il sistema delle tutele bilaterali di categoria, viene riconosciuto un periodo di aspettativa oltre al periodo di comporto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Per i lavoratori che hanno esaurito il periodo il periodo di comporto con I’INPS I’Ebat riconoscerà un contributo aggiuntivo solo per i lavoratori affetti da malattie oncologiche da comunicare agli enti previdenziali, stabilendo l’entità economica e modalità di erogazione di tale contributo. 
In tema di tutela delle donne vittime di violenza l’operaia agricola alla quale viene accertata violenza sul luogo di lavoro e nell’ambito domestico ed inserita nei percorsi di protezione relative alla violenza di genere può avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni, nell’arco temporale di 3 anni, con un contributo da definire di ulteriori 10 giorni a carico dell’Ebat. Nei casi in cui l’operaia in questione deve effettuare visite specialistiche e/o riabilitative le Parti hanno concordato la possibilità di ottenere un sostegno economico, attraverso un contributo da definire in sede Ebat.  

Lavoro domestico: rilascio funzionalità per le APL

Novità per la gestione delle deleghe per le Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione (INPS, messaggio 13 settembre 2024, n. 3025).

L’INPS ha comunicato che è disponibile sul suo sito istituzionale l’inserimento delle deleghe dei datori di lavoro domestico a favore delle Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.

Tutto ciò in considerazione del fatto che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 276/2003, le Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione possono svolgere, nell’ambito del lavoro domestico, attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e, su richiesta del committente, di invio di tutte le comunicazioni relative alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione.

Più in dettaglio, nel settore del lavoro domestico, le citate agenzie sono abilitate a iscrivere rapporti di lavoro e a gestirne le relative comunicazioni obbligatorie (annullamenti, cancellazioni e variazioni).

L’Istituto rende anche noto che l’accesso al servizio denominato “comunicazione bidirezionale” è stato esteso alle Agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.

In particolare, questi servizi sono disponibili sul sito internet dell’INPS e sono raggiungibili dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > Aree tematiche > “Accesso ai servizi per i lavoratori domestici” o, in alternativa, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Lavoro domestico” > “Formalizzare l’assunzione di un lavoratore domestico”.

Le medesime agenzie possono accedere ai servizi on line dell’INPS previa autenticazione mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS.

Imprese e succursali: recepita direttiva sulla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, ha introdotto importanti novità in materia di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Il nuovo D.Lgs. n. 128/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2024, n. 214, reca attuazione della Direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la Direttiva 2013/34/UE.

In particolare, il Decreto modifica il D.Lgs. n. 139/2015, inserendovi il Capo I-bis, rubricato “Comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – Attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE”.

 

Nello specifico, il nuovo articolo 5-bis si occupa di “Definizioni“, ad esempio:

  • gruppo“: l’insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

  • bilancio consolidato“: il bilancio preparato dall’impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un’unica impresa;

  • società controllata“: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un’altra impresa;

  • succursale“: una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell’impresa.

L’Art. 5-ter, poi, definisce l’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione, chiarendo che è tenuta a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito:

– la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la succursale, qualora l’impresa che l’ha aperta sia:

 1) parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro;

 2) un’impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro.

 

Sempre l’articolo 5-ter passa, poi, a chiarire i soggetti esonerati dai predetti obblighi:

  • le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell’impresa che l’ha aperta, risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.

A seguire, l’articolo 5-quinquies tratta del contenuto della suddetta comunicazione, mentre l’articolo 5-quater, in tema di esenzioni ed equivalenza, stabilisce che gli obblighi di cui all’articolo 5-quinquies non si applicano:

 – ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione degli obblighi previsti dall’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE;

 – alle società capogruppo e loro partecipate, se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale;

– alle società autonome se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale;

– alle società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo se quest’ultima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all’articolo 5-quinquies e sono soddisfatti determinati requisiti.

 

All’articolo 5-novies, infine, viene trattato il tema delle sanzioni, chiarendo che agli amministratori della società o dell’impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-bis è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Quando il deposito presso il Registro delle imprese della comunicazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la sanzione è ridotta della metà. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della società o dell’impresa è applicata la sanzione aumentata al doppio.