CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): proseguono le trattative per il rinnovo

Nuovi minimi, politiche di genere e classificazione del personale tra i temi trattati durante l’incontro 

Il 21 settembre si sono incontrate l’associazione datoriale Fipe e una delegazione sindacale ristretta per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, applicabile alle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale e turismo.
Il confronto ha riguardato alcuni argomenti relativi alle politiche di genere, tra cui il congedo per le donne vittime di violenza, il congedo parentale, il contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro, su cui ancora vi sono divergenze tra le parti sociali.
Si stanno cercando punti di incontro, anche, per quanto riguarda, la nuova classificazione del personale, nonostante le opinioni discordanti.
I sindacati hanno, inoltre, richiesto un approfondimento quanto più celere sul tema del salario, punto cruciale del rinnovo. Le associazioni datoriali, invece, hanno dichiarato di non essere ancora disponibili ad affrontare la discussione sugli aspetti economici e di voler discutere, nel prossimo incontro, i temi riassunti nel documento programmatico presentato lo scorso aprile.
Il confronto è stato, pertanto, aggiornato al prossimo 31 ottobre, in seduta plenaria.

CCNL Noleggio Automezzi (Anav): con ottobre nuovi minimi ed erogazione dell’EGR



Dal 1° ottobre incrementi retributivi per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate


Il rinnovo del contratto per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, siglato il 6 ottobre 2022 tra Anav e la Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, ha stabilito l’incremento dei minimi retributivi a partire dal mese di ottobre 2023. 





































Livello Minimo
Quadro 1 1.592,50 euro
Quadro 2 1.592,50 euro
A 1 1.592,50 euro
A 2 1.496,94 euro
B 1 1.353,62 euro
B 2 1.289,92 euro
B 3 1.234,19 euro
C 1 1.210,30 euro
C 2 1.066,97 euro
C 3 995,30 euro
C 4 796,25 euro

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici, anche forfetari, individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, viene riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, incluso i lavoratori stagionali, e alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, un importo annuo pari a 150,00 euro lordi a titolo di “Elemento di garanzia retributiva”, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. Detto importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro, viene corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. A tal fine, la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero. Tale importo, da erogare con le competenze del mese di ottobre, è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi su tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo viene corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

Eventi alluvionali maggio 2023: sospensione dei termini dei ricorsi amministrativi

L’INAIL ricorda che, per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, il periodo di sospensione applicabile ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi è quello dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 (INAIL, circolare 25 settembre 2023, n. 43).

Il D.L. n. 61/2023, meglio noto come “Decreto Alluvioni”, tra le altre misure urgenti in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, ha previsto anche la sospensione dei termini in materia di giustizia civile e penale (articolo 2).

 

In sede di conversione del predetto decreto, la Legge n. 100/2023 è intervenuta con modificazioni proprio sull’articolo 2, comma 4, eliminando dal quarto periodo del comma il riferimento ai ricorsi amministrativi.

 

Nella sua nuova formulazione, dunque, l’articolo 2, nell’ultima parte del comma 4, prevede che sono altresì sospesi, per lo stesso periodo (ovvero dal 1° maggio al 31 luglio 2023) e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. 

 

Per la sospensione dei ricorsi amministrativi, invece, la norma a cui fare riferimento è ora quella contenuta nell’articolo 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 61/2023 che stabilisce, quale arco temporale di riferimento, quello che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

 

L’INAIL recepisce tale modifica e, nella circolare in oggetto, precisa, appunto, che, relativamente ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi, si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 stabilito dal suddetto articolo 4, commi 1 e 2. 

 

Si ricorda che il termine sospeso in argomento è quello di 30 giorni previsto dall’articolo 4 del D.P.R. n. 314/2001 e che i ricorsi sono quelli di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto presidenziale, ovvero:

 

ricorsi al Consiglio di amministrazione dell’INAIL, avverso i provvedimenti dell’Istituto riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall’INAIL; 

 

ricorsi alle sedi territoriali dell’INAIL, avverso provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti a) l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate; b) l’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi. 

Domanda unica per delegare a persona di fiducia l’accesso ai servizi online delle Entrate e dell’AdER

Basta una sola domanda per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-riscossione, con durata al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 settembre 2023, n. 332731).

Già dal 2022 i contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi on line disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate possono avvalersi della procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.

La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

Tale soluzione è stata estesa anche ai servizi dell’Agenzia delle entrate-riscossione. In tal modo, con un’unica istanza, è ora possibile richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie.

È comunque consentito richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei soli servizi on line dell’Agenzia delle entrate o dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

In quest’ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità con cui si richiede l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate.

 

Tale richiesta di abilitazione viaggia su tre diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e va presentata:

  • tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate. Il modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne trasmessa la copia per immagine;

  • in allegato a una PEC inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Il modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine, corredata dalla copia del documento di identità del rappresentante;

  • presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. In tal caso il modulo è presentato in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, ed il rappresentante è tenuto ad esibire il proprio documento di identità;

  • tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità del rappresentato. A conclusione dell’appuntamento, il rappresentante può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria (e-mail) all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata dalla copia del proprio documento di identità.

Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili “su delega” numerosi servizi, che spaziano dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti. Naturalmente il rappresentante o la persona di fiducia può gestire, per conto dell’interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: visualizzazione, eventuale modifica e integrazione, invio del modello.

 

Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione sarà ora consentito, a persone di fiducia e rappresentanti, utilizzare svariati servizi: visualizzazione di eventuali cartelle e avvisi di pagamento (emessi a partire dal 2000), consultazione di pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione, richiesta di informazioni specifiche sulla posizione debitoria. Sarà inoltre possibile presentare istanza di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

 

L’abilitazione all’utilizzo dei servizi on line delle due Agenzie nell’interesse di un’altra persona scade il 31 dicembre dell’anno indicato nel modulo e il termine di scadenza non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.

PreviAmbiente: nuova modalità trimestrale di versamento della contribuzione al Fondo

Dal 1° gennaio 2024 le imprese associate al Fondo sono chiamate a versare trimestralmente i contributi trattenuti sulle buste paga dei  lavoratori

Il Fondo Pensione PreviAmbiente ha comunicato a tutte le aziende associate le nuove indicazioni operative, valide a partire dal 1° gennaio 2024, per effettuare i versamenti della contribuzione ordinaria per gli iscritti. Le imprese sono chiamate a versare trimestralmente i contributi trattenuti sulle buste paga dei lavoratori.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con valuta beneficiario e disponibilità il giorno 16 del mese (oppure primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade in un giorno  festivo o di sabato). Nello specifico, gli importi relativi alla contribuzione ordinaria per il I trimestre 2024 dovranno essere versati entro il 16 aprile 2024. Allo stesso modo, gli importi relativi al II, III, IV trimestre dovranno essere versati, rispettivamente, in data 16 luglio 2024, 16 ottobre 2024 e 16 gennaio 2025 e così a seguire. 

Le date di inizio e fine competenza devono essere indicate nel formato AAAAMMGG. Ad esempio, nel caso di  versamento trimestrale del 1° trimestre 2024 le date da indicare saranno: 20240101 – 20240331.
Restano invece invariate le altre indicazioni relative ai versamenti, in particolare la causale del bonifico che dovrà contenere le seguenti informazioni:
– codice fiscale azienda
– ragione sociale
– codice azienda
– data inizio competenza
– data fine competenza separati da “-”.
Il bonifico dovrà essere disposto sulle coordinate bancarie del Fondo Pensione Previambiente. Il versamento degli importi a titolo di contribuzione ordinaria dovrà essere accompagnato dalla contestuale trasmissione della distinta di contribuzione utilizzata per comunicare la tipologia di contributi versati al Fondo (TFR, premio, contributo lavoratore e contributo azienda). 

Il Fondo precisa inoltre che l’omesso o il ritardato versamento della contribuzione ordinaria, oltre il termine tassativamente  indicato in precedenza, ovvero il mancato invio della distinta di contribuzione, determina un’omissione contributiva e la conseguente attivazione della procedura di more e ristori prevista dal fondo pensione.