CCNL Metalmeccanica Artigianato: proseguono le trattative per la piattaforma di rinnovo

Dall’incontro è emersa la necessità di intervenire sulla parte economica e normativa per il quadriennio 2023/2026

Le Parti sindacali di Fim, Fiom e Uilm si sono incontrate, presso la sede del Cna nazionale, per proseguire il confronto riguardante la piattaforma sindacale di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato. Le associazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai hanno fornito una risposta circa le richieste normative ed economiche per il quadriennio 2023/2026. il contratto si applica ai dipendenti delle aziende artigiane che operano nei settori della metalmeccanica e della installazione di impianti che, tradotto in numeri, riguarda oltre 500.000 lavoratori e circa 123.000 imprese.

Dal dibattito è emerso il divario salariale con le retribuzioni dell’industria metalmeccanica, che risulta essere di 400,00 euro in meno sul salario medio. Nei prossimi incontri, per quel che concerne la parte economica, è prevista la discussione sull’aumento del minimo rapportato ai recenti incrementi che sono stati ottenuti nei CCNL Industria; sull’elemento perequativo che viene erogato in assenza di contrattazione di II livello; l’erogazione di 250,00 euro di flexible benefit e l’inserimento di una clausola di salvaguardia sugli aumenti futuri. Inoltre, negli incontri calendarizzati per il 9 e 23 ottobre 2023 è previsto spazio di discussione anche per la parte normativa.

Invalidità civile: dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica

Al fine di semplificare e uniformare la gestione delle istanze di ricovero in struttura pubblica presentata dai soggetti invalidi titolari dell’indennità di accompagnamento di cui alla Legge n. 18/1980, l’INPS comunica il rilascio di una nuova procedura informatica (INPS, messaggio 26 settembre 2023, n. 3347).

L’INPS, uniformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980 anche in presenza di ricovero gratuito, nell’ipotesi di non esaustività dell’assistenza fornita dalla struttura sanitaria, previo rilascio di idonea documentazione da parte della medesima struttura di ricovero.

 

L’indennità in questione, si ricorda, spetta ai mutilati e invalidi civili – anche minori di 18 anni – totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della Legge n. 118/1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua.

 

La prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.

 

La dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica deve essere presentata dagli utenti titolari di indennità di accompagnamento (o dall’amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, accedendo al sito istituzionale dell’INPS con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.

 

Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata alla dichiarazione telematica esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Non occorre, invece, allegare certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.

 

La procedura, dopo avere svolto i controlli in fase di acquisizione sulla titolarità della prestazione e la congruità delle date, provvede a registrare automaticamente i periodi dichiarati nel campo “GP2IC23” del Data Base Pensioni, con il codice 6, denominato “RICOVERO INDENNIZZATO IN STRUTTURA PUBBLICA”.

 

Per effetto dell’inserimento del nuovo codice, le procedure di calcolo, pur in presenza di un ricovero superiore a 29 giorni – comunicato annualmente dal Ministero della salute all’Istituto – in sede di ricostituzione centralizzata, non genereranno un indebito.

CCNL Scuola Pubblica: aggiornamento delle figure professionali e costituzione della reggenza obbligatoria

Confluiti Dsga e Assistenti Amministrativi nella figura professionale del Funzionario ed Elevate Qualificazioni ed istituzione della reggenza obbligatoria 

Con l’Ipotesi di Accordo relativa al CCNL Scuola Pubblica 2019-21, è stata introdotta la figura professionale del Funzionario ed Elevate Qualificazioni (ex Dsga, Direttore dei servizi generali e amministrativi).
All’interno di essa sono confluiti i Dsga di ruolo e gli Assistenti Amministrativi, subendo così notevoli trasformazioni rispetto al passato.
Difatti, la nuova disciplina contrattuale collettiva distingue i Dsga storici dai futuri Funzionari neo immessi.
Ai primi è garantito l’incarico di Dsga ossia un diritto di precedenza per eventuale richiesta di riconferma sulla sede in cui si è collocati; scompare il diritto alla titolarità sulla scuola.
Ai neo funzionari invece si riconosce il titolo di precedenza per la riconferma della sede una volta attribuito un incarico di elevata qualificazione. Tale condizione è conseguente al verificarsi della parità fra il numero degli incaricati ed i posti di Dsga.
Da ultimo altra importante novità riguarda il titolo di accesso alla carica per Funzionari ed Elevate Qualificazioni poiché ora viene richiesta la Laurea triennale in sostituzione della Laurea magistrale o specialistica.
Per la sua sostituzione sono previste due modalità: quella relativa alle assenze superiori a 15 giorni ma inferiori ai 90 giorni in cui l’incarico di sostituzione è assegnato direttamente dal Ds senza aver possibilità di rifiutarlo e senza alcun vincolo del datore di lavoro circa i criteri e le motivazioni della scelta; nonché quella relativa alle assenze dall’inizio e per l’intera annualità scolastica fino al 31 agosto, o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, in cui l’incarico di sostituzione è assegnato attraverso il criterio della “reggenza obbligatoria” direttamente dall’Ambito Territoriale.

Definizione agevolata e sanzioni irrogate in materia di transfer pricing: chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfer pricing non rientra tra le sanzioni sanabili con la definizione delle liti pendenti, laddove si tratti di una sanzione correlata a un tributo che non è stato corrisposto, essendo sottoposto a procedura  amichevole avviata tra gli Stati (Agenzia delle entrate, risposta 26 settembre 2023, n. 437).

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, comma 186, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. 

In deroga a tale comma, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

  • del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio e con il pagamento del 40% negli altri casi.

Infine, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.

 

Dunque, in occasione della risposta a interpello in materia di transfer pricing e sanzioni sanabili con la definizione delle liti pendenti, l’Agenzia delle entrate ha esordito con un quadro riepilogativo della disciplina prevista dal legislatore per la definizione agevolata che consente al contribuente di evitare le sanzioni e gli interessi facendosi carico dell’intero tributo contestato o di una sua quota, in ragione del grado e dello stato del giudizio.

 

Nel caso di specie, tuttavia, la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfert pricing non rientra tra le sanzioni definibili, trattandosi di una sanzione correlata ad un tributo non corrisposto, essendo sottoposto a procedura amichevole avviata tra gli Stati ex articoli 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE.

A tal proposito l’Agenzia ha ricordato che per le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione.

 

Tutto ciò premesso, l’Agenzia ha rilevato che le controversie tributarie che l’istante intende definire hanno ad oggetto diversi tributi con le relative sanzioni, comprese le sanzioni correlate ai rilievi in materia di transfer pricing, stante la scelta della contribuente di proseguire il contenzioso interno in ordine alle stesse.

Dunque, considerando che il pagamento degli altri tributi contenuti nell’avviso non potrà comportare l’azzeramento delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, l’istante può solo rinunciare alle procedure amichevoli in corso e procedere al pagamento dell’imposta.

 

Consiglio dei ministri: gli interventi di sostegno alle imprese

Il governo ha varato misure per il salvataggio dei piccoli negozi e di agevolazione per le aziende energivore (Consiglio dei ministri, comunicato 25 settembre 2023, n. 51).

Nella seduta del 25 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. In particolare, sul versante del sostegno alle imprese spiccano il salvataggio dei piccoli esercizi commerciali, le modifiche alle agevolazioni per le aziende a forte consumo di energia elettrica e la tutela del risparmio assicurativo.

I piccoli negozi

Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.

Aziende energivore

Viene modificato il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

Risparmio assicurativo

Infine, le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.