Differenze dati incassi telematici e dati fatture e corrispettivi trasmessi: promozione ravvedimento

In arrivo le lettere dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA al fine di promuovere la regolarizzazione delle differenze emerse tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 ottobre 2023, n. 352652).

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente;

  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

In particolare, l’Agenzia rende disponibili tali informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, consentendo al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

 

Nel dettaglio, i dati messi a disposizione del contribuente sono:

– codice fiscale, denominazionecognome e nome del contribuente;

– numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;

– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

– descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse eo dai corrispettivi trasmessi telematicamente;

– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

– istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

– modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Per segnare tali discrepanze, le Entrate trasmettono una comunicazione, contenente le suddette informazioni, al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabile anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia denominata “Cassetto fiscale”, nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.

 

In questa sezione sono resi disponibili:

a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;

b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;

c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dell’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;

d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;

e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

 

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

In base al disposto dell’articolo 4 del D.L. n. 131/2023, inoltre, i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento, perfezionandolo entro il 15 dicembre 2023, anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Flussi lavoratori stranieri 2023-2025, pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale

Nel 2023 ammessi gli ingressi per 136.000 cittadini stranieri per  motivi  di  lavoro subordinato
stagionale e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo (DPCM 27 settembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023 il DPCM in materia di programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Il provvedimento all’articolo 2 riporta i criteri ai quali è improntato: 

– progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;

– estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;

– potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l’integrazione e di incrementarne la professionalità;

– incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;

– incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;

– sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri determina anche (articoli 3 e 4) i criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito e al di fuori delle quote stabilite.

Le quote di ingresso

Vengono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le quote complessive di 136.000 unità per l’anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025 (articolo 5).

Nel provvedimento viene poi individuato il numero degli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo (articolo 6) e per lavoro stagionale (articolo 7).

Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande decorrono per il 2023:

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Invece, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

 

Ebinter Campania: bonus di 100,00 euro per l’acquisto di libri e materiale scolastici

Previsti fino a 500 bonus per i lavoratori della Campania in regola con il versamento dei contributi da almeno 12 mesi

L’Ente Bilaterale del Terziario della Campania ha previsto la possibilità di richiedere il bonus per l’acquisto di libri di testo o di materiale didattico, per l’anno scolastico 2023/2024.
Sono stati stanziati 50.00,00 euro, al fine di sostenere il costo dell’istruzione dei figli dei dipendenti nel settore Terziario, in regola con il versamento dei contributi da almeno 12 mesi.
Il bonus è del valore di 100,00 euro e spetta ad un solo genitore, per un solo figlio regolarmente iscritto alla scuola secondaria di primo o secondo grado.
E’ possibile inviare le richieste dal 2 ottobre fino al 22 ottobre.
Sono previsti, entro la fine del mese di novembre, 500 bonus assegnati secondo il criterio cronologico nella presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
La domanda di ammissione deve essere presentata attraverso l’indirizzo di posta certificata ebitercampania@pec.it, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet www.ebitercampania.it.

CCNL Edilizia: sottoscritti i testi sulle code contrattuali con Ance, cooperative e associazioni artigiane

Fondo prepensionamento, contributo aggiuntivo a favore dei lavoratori sul Fondo Prevedi, regolamento per lo sviluppo delle competenze e Accordo su Fnape tra le principali novità

Il 21 Settembre 2023 sono stati siglati dalle Parti Sociali Ance, Organizzazioni artigiane, Organizzazioni cooperative e Sindacati nazionali edili separati accordi sulle code contrattuali. Si segnala, in primo luogo, l’estensione a 4 anni della possibilità per i lavoratori edili di uscire dal settore prima del raggiungimento dell’età pensionabile attraverso il Fondo Prepensionamento. Questa modifica mira a consentire ai lavoratori interessati di avere una maggiore flessibilità sull’uscita dalla vita lavorativa.
In secondo luogo è stata prevista l’introduzione di un contributo aggiuntivo a carico del sistema a sostegno dei lavoratori che aderiscono al Fondo complementare. Detto contributo mira a fornire un nuovo sostegno economico ai lavoratori che scelgono di aderire al Fondo Prevedi, rafforzando, in questo modo, la rete di protezione sociale a favore degli operai edili.
Definito inoltre il regolamento finalizzato a favorire la crescita delle competenze dei lavoratori e la qualificazione delle imprese. Obiettivo dell’accordo è la promozione di un costante sviluppo professionale, mediante l’implementazione di programmi di formazione continua e l’adozione di pratiche che favoriscono l’acquisizione di nuove competenze utili al settore.
Raggiunto infine anche un accordo che prevede, tra le varie clausole, il ristorno di una quota parte delle risorse non utilizzate ai fini dell’ape, in base al principio politico e contrattuale che non possono essere realizzate riserve importanti sul fondo nazionale, la riduzione delle aliquote regionali definite con l’accordo del 22 settembre 2022, l’istituzione del fondo di riserva di 30milioni di euro a garanzia del notevole sviluppo occupazionale registrato negli ultimi anni. 
In tale occasione le Parti Sociali hanno lasciato in attesa di definizione entro 60 giorni le intese sulla sorveglianza sanitaria e sulla trasferta con tutte le associazioni imprenditoriali, mentre sul perimetro contrattuale e la classificazione dei lavoratori il confronto proseguirà con Ance e cooperative.
Nel prossimo incontro, programmato per fine mese, sarà affrontato anche il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Fondo Sanifonds Trentino: estensione della copertura sanitaria

Estesa la copertura sanitaria ai familiari dei dipendenti iscritti al Fondo

I dipendenti che aderiscono per la prima volta al Fondo Sanifonds, Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano, dopo il 1° maggio 2023, hanno la possibilità di iscrivere i propri familiari al medesimo dal 2 ottobre al 15 novembre 2023.
La copertura concerne tutte le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
I costi annuali di iscrizione sono pari a:
euro 128,00 per il coniuge o il convivente ed i figli maggiorenni;
euro 75,00 per i figli minorenni.
Sanifonds comunica anche, che per quest’anno gli sconti dedicati agli aderenti sono cumulabili tra loro.
Tra questi si enunciano:
Sconto Pionieri ossia, il 10% sulla quota totale per ogni anno, riservato a chi aveva iscritto i propri familiari nel triennio 2018-2020;
Sconto 3+, ossia il 10% sulla quota totale per ogni anno, riservato a chi iscrive 3 o più familiari paganti.
Se si possessori dell’EuregioFamilyPass si può ottenere un extra sconto del 5%.
Inoltre, per aderire a SaniFamily basta accedere all’area riservata e seguire la procedura online.
Da ultimo, si comunica che, il Piano sanitario familiari è lo stesso del capofamiglia senza aver alcuna variazione per il triennio 2021-2023, e che, tutte le pratiche relative al proprio nucleo familiare, dall’iscrizione all’erogazione dei rimborsi collegati ad esso, sono autogestite dal Fondo stesso presso gli uffici provinciali.