Settore spettacolo: individuazione dei lavoratori discontinui

Pubblicato sulla G.U. del 6 ottobre 2023 il decreto che individua i lavoratori discontinui dello spettacolo che svolgono attività, seppure indirettamente, connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli (D.M. 25 luglio 2023).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della Legge n. 106/2022 (recante “delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”) il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 182/1997, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura.

 

Con il decreto in oggetto, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indica quali sono i lavoratori discontinui dello spettacolo di cui alla lettera b) del citato decreto legislativo che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a) (attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli).

 

Rientrano nella categoria di lavoratori in argomento:

 

operatori di cabine di sale cinematografiche;

 

– impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

 

lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

 

Gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese, le procedure

L’INPS ha esposto la casistica delle eventualità per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura nel 2023 (INPS, messaggio 6 ottobre 2023, n. 3510).

Le procedure di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del D.L, n. 48/2023, sono state illustrate dall’INPS con il messaggio in commento. Infatti, da luglio 2023, l’INPS sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruirne nell’anno 2023 oltre le 7 mensilità. La causale della sospensione è indicata in procedura con la seguente motivazione “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.

Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione ai sensi dell’articolo 1, comma 314, della Legge di Bilancio 2023 e dell’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti: persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013; minorenni; persone con almeno 60 anni di età; percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.

La casistica

Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo), lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.

Nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.

Invece, nel caso in cui il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. La nuova domanda non verrà bloccata dalla domanda sospesa per la causale sopra riportata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le strutture territorialmente competenti dell’INPS effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal DPCM n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.

L’Istituto evidenzia, inoltre, che qualora per le prestazioni del Reddito di cittadinanza in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito per la prosecuzione (ad esempio, per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.

Infine, rimane confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio).

CCNL Cooperative Sociali: prosegue il negoziato per il rinnovo

Le trattative si sono concentrate sul tempo determinato e sui tempi di vestizione e svestizione

Lo scorso 3 ottobre si sono incontrate le OO.SS. stipulanti Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs-Uil e le Centrali Cooperative in merito al rinnovo del CCNL scaduto lo scorso 31 dicembre 2019 ed applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali.
Dopo ampia discussione sulle modifiche normative intervenute, per quanto riguarda il tempo determinato, dopo ampia discussione sulle modifiche normative intervenute e sulle effettive esigenze del settore si è convenuto che le Centrali Cooperative provvederanno all’invio di un testo relativo a questo Istituto con l’integrazione delle possibili causali discusse durante l’incontro.
In merito alla questione vestizione e svestizione, le parti si sono confrontate in particolar modo sul minutaggio da applicare a quest’istituto, atteso che la contrattazione di secondo livello ha riportato esiti negoziali differenti e hanno stabilito che le Centrali Cooperative forniranno un testo, con l’intento di inserire detto istituto all’interno del CCNL, al fine di uniformare la disciplina.
Con l’obiettivo di chiudere le trattative entro l’anno, le OO.SS hanno calendarizzato cinque incontri da qui fino a metà dicembre.

Contratti pubblici: non dovuta un’ulteriore imposta di bollo rispetto a quella della stipula

L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dei contratti pubblici, ha chiarito che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto (Agenzia delle entrate, risposta 9 ottobre 2023, n. 446).

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, il quale ha disposto che sono soggetti all’imposta gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.

Ai sensi dell’articolo 1bis, tale imposta va applicata fin dall’origine agli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione.

 

L’articolo 18, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (recante il ”Codice dei contratti pubblici”), ha apportato modifiche in relazione all’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.

In particolare, con la tabella di cui all’allegato I.4 del suddetto Decreto è stato individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto ed è stato stabilito che l’imposta venga individuata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, esentando gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

 

Ciò premesso, l’Agenzia ha chiarito che le nuove disposizioni trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1 luglio 2023 e che il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del D.P.R. n. 642/972.

 

Il versamento deve avvenire in modalità telematica, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).

Nello specifico, i codici tributo per eseguire tale versamento al momento della stipula del contratto sono:

  • ”1573” denominato ”Imposta di bollo sui contratti ­articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

  • ”1574” denominato ”Imposta di bollo sui contratti ­SANZIONE ­articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

  • ­”1575” denominato ”Imposta di bollo sui contratti INTERESSI ­articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica, la suddetta imposta deve essere versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

Non è ammesso, invece, il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.

 

Pertanto, in risposta al dubbio sollevando dall’istante, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

Cassa Edile Pavia: erogati assegni e borse di studio 2023

Corrisposti assegni di studio e borse di studio ai figli dei lavoratori edili studenti e ai lavoratori studenti

Assegni di studio
La Cassa Edile della Provincia di Pavia, versa in favore dei figli dei lavoratori edili studenti ed ai lavoratori edili studenti, dei contributi a titolo di Assegno di studio in una soluzione unica all’inizio dell’anno scolastico ed entro il 31 dicembre con riferimento agli iscritti all’anno scolastico in corso.
Tale assegno viene destinato ai frequentanti dei tre gradi di scuole pubbliche, o legalmente riconosciute, o paritari, ovverosia:
– medie inferiori;
– medie superiori;
– università.
Al personale di settore ed ai figli i quali frequentino corsi regionali o professionali, viene corrisposto un contributo pari al 50% di quello riconosciuto per l’assegno di studio concernente la frequenza degli istituti pubblici legalmente riconosciuti o paritari.
L’importo viene determinato dal Comitato di Gestione con cadenza annuale.
Al fine della richiesta dell’erogazione di tale assegno occorre compilare la domanda su un apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, correlata di:
– certificazione d’iscrizione all’anno scolastico in corso;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia.
ed inviarla entro il prossimo 31 ottobre.
Borse di studio
La Cassa Edile eroga ai figli dei lavoratori edili studenti Borse di studio in un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico ed entro sempre il prossimo 31 dicembre.
Queste vengono assegnate secondo i risultati scolastici conseguiti nell’anno precedente agli studenti delle scuole medie superiori ed agli universitari.
L’importo della Borsa di studio viene fissato dal Comitato di Gestione.
I requisiti richiesti per fruirne sono i seguenti:
– aver conseguito la promozione con una media non inferiore al 7,5 per lo studente delle scuole medie superiori;
– per il calcolo della media vengono esclusi i voti riguardanti la condotta, la religione e l’educazione fisica;
– aver superato almeno i 2/3 degli esami indicati nel piano di studio con una media non inferiore ai 24/30 per gli studenti universitari e al momento di presentazione della domanda.
La documentazione occorrente per la compilazione della domanda, presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2023, è la seguente:
– apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
– certificazione d’iscrizione all’anno nuovo;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia;
– certificato degli esami sostenuti con voti per gli universitari;
– copia della pagella dell’anno precedente per gli studenti della scuola media superiore.