Infortunio sul lavoro e malattia professionale: la rivalutazione per il 2024



Le prestazioni economiche previste per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 25).


L’INAIL ha comunicato che per l’anno 2024 la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti è stata effettuata, con decorrenza dal 1° luglio 2024, sulla base della variazione percentuale del 5,4% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023, così come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000. 


Con la circolare in commento, l’Istituto ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.


Prestazioni economiche


Tra le prestazioni economiche incluse nella circolare in argomento vi sono le rendite per inabilità permanente. In questo caso, in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate. Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 96,474 euro.
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:







Retribuzione annua minima euro 20.258,70
Retribuzione annua massima euro 37.623,30

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i sopra citati importi della retribuzione media giornaliera (96,47 euro) e della retribuzione annua minima (euro 20.258,70), la retribuzione annua massima è così fissata:










Comandanti e capi macchinisti euro 54.177,55
Primi ufficiali di coperta e di macchina euro 45.900,43
Altri ufficiali euro 41.761,86

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 30.577,54 euro.


Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:


 










Lavoratori subordinati a tempo determinato Retribuzione annua convenzionale

euro 30.577,54

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:

minimo euro 20.258,70


massimo euro 37.623,30

Lavoratori autonomi Retribuzione annua convenzionale

euro 20.258,70 

Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 66.366,14 euro.


Riliquidazione delle prestazioni in corso


Per quanto riguarda la riliquidazione delle prestazioni in corso, in particolare per le rendite per inabilità permanente, i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:







Per l’anno 2022 e precedenti 1,054
Per l’anno 2023 e I semestre 2024 1,000

Più nel dettaglio, 


la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito:

















Lavoratori subordinati a tempo determinato Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54 (NOTA 13)
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:

minimo euro 20.258,70


massimo euro 37.623,30

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 Retribuzione minimale del settore industria euro 20.258,70 (NOTA 14)

Infine, per i casi di integrazione rendita relativi al 2023 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

La rivalutazione degli indennizzi del danno biologico

Gli importi sono stati adeguati alla variazione registrata dall’ISTAT e pari al 5,4% per il 2024 (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 16).

L’INAIL ha comunicato la rivalutazione degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2024. La variazione segue la registrazione da parte dell’ISTAT di una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2022 e il 2023 – pari al 5,4%. Di conseguenza, con il D.M. n. 119/2024 è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella misura sopra citata.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2024, l’incremento viene applicato agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I citati importi saranno corrisposti dall’INAIL con il rateo di rendita del mese di dicembre 2024.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’Istituto comunica che l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2024, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, la rivalutazione sarà corrisposta dall’INAIL a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2024 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione verrà applicata all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2024.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del citato D.M. n. 119/2024, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

EBM: al via il bando per l’assegnazione di 500 Borse di studio

C’è tempo fino al 15 novembre per la presentazione delle domande

L’Ente Bilaterale Metalmeccanici di Confapi ha comunicato che a partire dal 15 settembre 2024 i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle Aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi Pmi ed in regola con i versamenti all’Ente, potranno partecipare alla selezione Bando per l’assegnazione di 500 Borse di Studio per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2023/2024 del valore di 400,00 euro ciascuna.
Le domande potranno essere presentate fino al 15 novembre 2024 dai lavoratori attraverso l’area riservata del sito E.B.M., o per conto dei lavoratori, anche da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda, tramite la specifica sezione.
Al ricevimento della domanda verrà assegnato un numero di protocollo che consentirà il riconoscimento nella graduatoria che verrà pubblicata sul sito dell’Ente. I vincitori risultanti dalla graduatoria riceveranno la somma spettante per il tramite dell’azienda, mediante erogazione in busta paga del lavoratore che ha presentato la domanda. Decorsi i termini per la prestazione di eventuale ricorso, l’erogazione della somma spettante avverrà con bonifico sull’IBAN dell’Azienda indicato nella nell’Anagrafica dell’Area Azienda, entro un mese dalla data di pubblicazione online della graduatoria. Sarà poi cura dell’azienda provvedere all’inserimento in busta paga della somma ricevuta per conto del lavoratore, assoggettandola a ritenute fiscali IRPEF. 

CCNL Agenzie Immobiliari: presentata la piattaforma di rinnovo

I sindacati chiedono modifiche sulla classificazione del  personale e l’adeguamento dei salari alla nuova spinta inflattiva 

Il 6 settembre Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno presentato la piattaforma di rinnovo con le proposte, per procedere ad un rapido rinnovo del CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e da mandatari a titolo oneroso, scaduto il 31 dicembre 2023.
Diritti sindacali
La richiesta è di aumentare il numero delle ore di permesso sindacale retribuito in favore delle RSU/RSA.
Formazione
I sindacati propongono di avviare percorsi di certificazione delle competenze anche al fine di verificare l’inquadramento del personale ai corretti livelli previsti dal CCNL.
Diritto allo studio
Si chiede si aumentare il numero delle ore di permesso retribuito per i lavoratori studenti.
Classificazione del Personale
Si chiede l’aggiornamento della classificazione del personale in funzione delle nuove figure emerse con l’evoluzione delle competenze dei lavoratori.
Orario di lavoro
Viene proposta una nuova formulazione degli orari di lavoro, con eventuale riduzione settimanale, andando a definire schemi organizzativi migliorativi, sia per i lavoratori che per le aziende.
Proposta economica
Secondo i sindacati è necessario un aumento dei salari per garantire il recupero del potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici nel triennio 2021-2023, rispetto all’aumento dei prezzi al consumo individuato secondo il parametro dell’IPCA.

Tutela marchi di particolare interesse e valenza nazionale: pubblicato in G.U. il decreto MIMIT

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di garantire la tutela dei marchi di particolare interesse nazionale e prevenire la loro estinzione ha adottato il decreto 3 luglio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro, da parte del Ministero, nella titolarità dei marchi di imprese che cessano definitivamente la propria attività.

Il Decreto ministeriale 3 luglio 2024, recante attuazione dell’articolo 7 della Legge n. 206/2023, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

 

Il decreto, in particolare, prevede due linee di intervento:

  • la prima, che riguarda i marchi collegati a imprese che intendono cessare l’attività;

  • la seconda, rivolta ai marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno 5 anni.

In relazione alla prima linea di intervento sarà emanato, entro 60 giorni, un successivo decreto ministeriale, con il quale sarà definita la modulistica, la data di avvio della procedura e le eventuali ulteriori indicazioni di carattere operativo che le imprese dovranno seguire.

 

Nel caso in cui la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy manifesti l’interesse a subentrare nella titolarità, l’impresa concederà gratuitamente il marchio con apposito atto.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto MIMIT, l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio deve notificare, alla Direzione generale, il progetto di cessazione dell’attività, almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione.

La Direzione generale, entro 3 mesi dalla notifica, deve comunicare all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività. Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.
Il mancato riscontro formale da parte della Direzione generale entro il predetto termine si deve intendere come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.
Nel caso in cui la Direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i
successivi due mesi, deve cedere gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla Direzione Generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.
La Direzione generale, a seguito del subentro, deve poi presentare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda di trascrizione per comunicare la variazione di titolarità del marchio.

 

Per la seconda linea di intervento, il MIMIT, in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo da almeno cinque anni, potrà depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome e autorizzarne la titolarità alle imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.