Manageritalia: nuove prestazioni per i professionisti del settore terziario

Consulenza di carriera e transizione professionale, BenEssere manager, Checkup retributivo, AskMit, Consulenza contrattuale e Previdenza tra i servizi offerti dalla Federazione

I manager associati a Manageritalia, ossia Dirigenti, Quadri ed Executive Professional, possono utilizzare in modo immediato il nuovo pacchetto di servizi online accedendo al portale Manageritalia. I medesimi sono compresi nella quota associativa, prestati da professionisti interni o esterni, e garantiscono competenza e qualità ai massimi livelli.
A tal proposito vengono di seguito elencate le prestazioni offerte.
Consulenza di carriera e transizione professionale
XLabor è la sezione di Manageritalia dedicata al lavoro manageriale. Tra le prestazioni erogate si ricordano i percorsi di career counseling, coaching e supporto nella transizione professionale per i dirigenti, anche per quanto riguarda il programma di politiche attive incluso nel contratto dirigenti del terziario. Tale servizio supporta il personale manageriale attraverso l’orientamento, l’assessment e la certificazione.
BenEssere manager
È un servizio di consulenza e benessere psicologico che le Associazioni Manageritalia mettono a disposizione per i manager associati sulla gestione attiva dello stress, iniziando da un semplice test, per poi, indipendentemente dall’esito, proseguire con un primo incontro psicologico offerto da Manageritalia. Successivamente, si può scegliere se continuare o non continuare il medesimo percorso.
Checkup retributivo
Mediante la collaborazione con JobPricing, i manager associati possono consultare Jp Analytics, ovverosia la più completa banca dati di profili retributivi italiani analizzati. Dall’area riservata si può ottenere una valutazione retributiva di mercato della posizione ricoperta.
AskMit
Con AskMit è possibile ricevere informazioni e assistenza in ambito lavorativo, servizi Caaf, previdenziale, legale e fiscale, assicurativo, Fasdac. Qualità ed affidabilità sono garantite da professionisti ed esperti di Manageritalia, avvocati, notai, giuslavoristi e altri specialisti appartenenti a studi professionali di tutta Italia.
Consulenza contrattuale
Al fine di una miglior gestione dei cambi di incarico, per l’uscita da parte di un lavoratore dall’azienda presso cui svolge attività lavorativa o l’ingresso in una nuova, si comunica di rivolgersi preventivamente alla Associazione territoriale richiedendo il servizio di consulenza contrattuale sindacale per gestire la situazione relativa al rapporto di lavoro e ai fondi contrattuali.
Previdenza
La previdenza viene gestita attivamente sin da subito non solo quando si è vicini alla pensione. Attraverso AskMit, si fornisce una consulenza sia sulla previdenza contrattuale sia su quella obbligatoria, fissando poi, quando necessario, appuntamenti.
Il servizio di consulenza sulla previdenza obbligatoria (Inps, ex Enpals, ex Inpdai ecc.), viene svolto in stretto contatto con Enasco con possibilità di fissare un appuntamento attraverso AskMit, accedendo dall’area riservata My Manageritalia.

La Cassazione sul salario minimo costituzionale

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della retribuzione proporzionata e sufficiente che, se non garantita, può giustificare la disapplicazione delle clausole del CCNL da parte del giudice (Corte di Cassazione, sentenza 10 ottobre 2023, n. 2832).

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte riafferma il diritto dei lavoratori a percepire una giusta retribuzione, conforme al principio costituzionale sancito dall’articolo 36 della Costituzione della sufficienza e proporzionalità della stessa.

 

Il fatto

 

Nel giudizio di primo grado i ricorrenti esponevano di essere dipendenti di una società con mansioni di portiere, di essere addetti alla guardiania presso le sedi di altra società e di svolgere la loro prestazione lavorativa prevalentemente nel turno notturno, senza pausa, per quattro notti consecutive e due giorni di riposo, per un turno giornaliero di 11 ore e 10 minuti, nonché di essere inquadrati nel livello D del CCNL per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari.

 

Assumevano che la loro retribuzione tabellare lorda era pari al netto mensile di euro 863,00 per tredici mensilità, ossia ad una paga oraria (con applicazione del divisore di 173 ore previsto dal CCNL) di euro 5,49, e che non avevano mai percepito la maggiorazione per il lavoro notturno.

 

Deducevano, dunque, che la loro retribuzione era al di sotto della soglia di povertà e quindi non conforme ai principi di cui all’art. 36 Cost., chiedendo, tra l’altro, l’accertamento del loro diritto a una retribuzione mensile lorda pari a quella riconosciuta dal CCNL portieri (dipendenti da proprietari di fabbricati), oltre al riconoscimento della maggiorazione per il lavoro notturno, del diritto a percepire per ogni giorno di ferie la retribuzione relativa ad ore 11 e minuti 17 e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche a titolo di t.f.r.

 

Il Tribunale adito accoglieva parzialmente le domande mentre, in sede di appello, la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata, con condanna delle due società a pagare, in solido, ai lavoratori le differenze retributive a titolo di ferie liquidate nelle somme indicate, nonché alla conseguente integrazione del t.f.r.

 

La sentenza di secondo grado era oggetto di ricorso in Cassazione in via principale e incidentale da parte delle società.

 

La decisione

 

La Corte ribadisce che l’art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda: quello ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata»; quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d’uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». In altre parole, l’uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l’altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto».

 

Il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario. Infatti, non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario.

 

Infatti, il giudice deve compiere un’operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario costituzionale valutando il rispetto dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità della retribuzione che deve poter assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Nell’effettuare tale operazione il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione, potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli contrattual-collettivi (sia in concorso, sia in sostituzione), con l’unico obbligo di darne puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell’art. 36 Cost.

 

Tra i parametri che possono essere utilizzati, per esempio, vi sono: i dati forniti dall’ISTAT sul livello di povertà assoluta, l’importo della NASPI o della CIG, la soglia di reddito per l’accesso alla pensione di inabilità e l’importo del reddito di cittadinanza, la natura e le caratteristiche della concreta attività svolta, le nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche i criteri equitativi. E’ legittimo anche utilizzare come parametro il CCNL regolante un settore merceologico analogo o affine a quello oggetto di causa. 

 

Pertanto, pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL, non è escluso che questi siano sottoposti a controllo e, nel caso, disapplicati allorché l’esito del giudizio di conformità all’art. 36 Cost. si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice, con conseguente nullità delle relative clausole.

 

CCNL Consorzi agrari: avviata la trattativa per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati un incremento salariale del 13,9% e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 36 ore

Nei giorni scorsi si è aperta la trattativa tra Assocap e Fai-Cgil, Flai-Cisl e Uila-Uil per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti dei consorzi agrari, in scadenza il prossimo dicembre.
Nella piattaforma approvata le principali richieste sono state: 
– l’incremento salariale il quadriennio 2024-2027 del 13,9%;
– la riduzione dell’orario di lavoro settimanale, da 39 a 36 ore, a parità di salario
– il rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali;
– miglioramenti sul piano della salute e della sicurezza e sul welfare contrattuale;
– un aggiornamento del sistema classificatorio.
Secondo i sindacati, il contesto economico di inflazione, le tensioni internazionali, i mutamenti climatici hanno contribuito a dare maggior rilievo ai dipendenti del settore, i quali offrono non solo servizi avanzati all’agricoltura e sostegno alle aziende agricole ma anche innovazione e sostenibilità e per tale motivo sono stati fissati gli incontri tecnici con l’obiettivo di iniziare subito il confronto.

Fondo Faschim: adesioni e contribuzioni al Fondo di assistenza sanitaria



Illustrate le modalità di iscrizione ed adesione dei lavoratori e familiari al Fondo


Per l’iscrizione dei propri dipendenti al Fondo Faschim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, ed altresì per coloro a cui viene applicato il CCNL Coibenti – Industria, l’azienda deve innanzitutto aprire una propria posizione sulla piattaforma del Fondo avendo a sua disposizione un’area riservata in cui gestire le anagrafiche di dipendenti e familiari e verificare la distinta trimestrale dei contributi.
Per l’adesione dell’impresa, si necessita della compilazione del modulo apposito, e, una volta creata l’anagrafica questa riceverà le credenziali per poter accedere alla propria area riservata.
Circa l’iscrizione dei dipendenti invece, il rapporto di lavoro deve essere:
– a tempo indeterminato;
– a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi, escludendo il periodo di prova;
– part-time pari o superiore alla metà dell’orario legale settimanale di lavoro.
Inoltre il lavoratore deve aver superato il periodo di prova (se è la sua prima iscrizione).
Una volta entrata nella sua area, l’azienda può caricare i dati e la modulistica richiesta per dipendenti ed il nucleo familiare, potendo altresì provvedere a cessare o sospendere l’iscrizione del dipendente, nei casi previsti dal regolamento.
Nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate nei termini previsti dal regolamento, il Fondo non realizzerà alcuna retrodatazione.
Per ciò che concerne la contribuzione, questa viene definita dal CCNL di riferimento per la parte di adesione del dipendente, ossia quota dipendente e quota impresa, mentre per i familiari è il CdA del Fondo a determinarne gli importi.
Le quote contributive mensili richieste dal mese di gennaio 2022 sono le seguenti:








quota dipendente quota impresa
€ 4,00 al mese € 22,50 al mese 

Per l’iscrizione del nucleo familiare (quota da trattenere in aggiunta a quella trattenuta per il dipendente):








nucleo monocomposto Nucleo pluricomposto
€ 24,00  al mese € 30,25 al mese 

Il versamento dei contributi al Fondo è di tipo trimestrale, ed i trimestri contributivi sono:

















trimestre di riferimento data del versamento
gennaio-marzo 16 aprile
aprile-giugno 16 luglio
luglio-settembre 16 ottobre
ottobre-dicembre 16 gennaio

L’azienda trattiene in busta paga la quota dipendente ed eventualmente quella del nucleo familiare se iscritto, dopodiché la verserà al Fondo alla scadenza contributiva fissata.
Faschim predispone inoltre, al termine di ogni trimestre contributivo la distinta dei contributi in cui si vede la fotografia del suddetto: la medesima viene messa a disposizione per le imprese dal Fondo stesso e nelle rispettive aree riservate.
Da ultimo si comunica che, la corresponsione delle quote di contribuzione deve esser realizzata a scadenza contributiva tramite le diverse modalità previste dal Fondo stesso.


 

Contratti di sviluppo agroalimentari: riapertura dei termini per presentare le domande di agevolazione

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Decreto direttoriale 11 ottobre 2023, ha fissato i nuovi termini di riapertura dello sportello dei Contratti di sviluppo – settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 13 ottobre 2023).

A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, di un regime da 910 milioni di euro, finanziato in parte dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, per sostenere lo sviluppo agroindustriale, è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande nell’ambito dei contratti di sviluppo agroalimentari.

 

Il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy 11 ottobre 2023, pubblicato sul sito istituzionale del ministero, infatti, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo, concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in applicazione del regime di aiuti di Stato 107569/RFF 2023 e per i quali, con il Decreto direttoriale 28 dicembre 2022, era stata disposta la chiusura.

La disciplina relativa ai Contratti di sviluppo è regolata dal Decreto del 9 dicembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico e successive modificazioni e integrazioni, che ha stabilito le modalità per l’accesso, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo in conformità alle norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Pertanto, a partire dal 20 ottobre 2023 i soggetti interessati potranno inviare le domande di agevolazione esclusivamente in modalità telematica, a pena di invalidità, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, soggetto gestore dello strumento agevolativo, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia.

Per le domande presentate alla data del 31 dicembre 2022 che prevedono l’applicazione delle disposizioni del regime di aiuti “Contratti di sviluppo agroindustriali” (SA.47694 (2017/N)) e  per le quali non sono state concesse le agevolazioni, entro la stessa data, INVITALIA procederà alla verifica della coerenza con i limiti e le condizioni previsti dal nuovo regime di aiuti, richiedendo le opportune integrazioni ai soggetti proponenti e fermo restando il possibile riconoscimento delle agevolazioni nei limiti dell’intensità massima richiesta in sede di presentazione della domanda.