Protezione di dati personali fin dalla fase di progettazione dei sistemi informatici aziendali

Il Garante della privacy sanziona la mancata adozione di misure adeguate a rilevare tempestivamente la violazione dei dati personali e di protezione dei dati fin dalla progettazione, riaffermando il principio del “privacy by design” (Garante privacy, nota 23 ottobre 2023, n. 512). 

La “Privacy by design” ha lo scopo di garantire l’esistenza di un corretto livello di privacy e protezione dei dati personali fin dalla fase di progettazione (design) di qualunque sistema, servizio, prodotto o processo, così come durante il loro ciclo di vita. In altre parole, il principio di Privacy by design punta a garantire un corretto livello di protezione dei dati in tutte le attività di trattamento e attuazioni effettuate all’interno di una organizzazione.

 

La vicenda portata all’attenzione del Garante è quella di una struttura sanitaria che aveva subito un attacco ransomware che, attraverso un virus, aveva limitato l’accesso al data base della struttura e richiesto un riscatto per ripristinare il funzionamento dei sistemi.

 

Il Garante della privacy riafferma il principio secondo cui si deve innanzitutto prevenire eventuali problemi già nella fase iniziale, quindi la fase di progettazione dei sistemi di sicurezza informatica di un’azienda: viene pertanto sanzionata con una multa di 30.000 euro la Asl napoletana per non aver protetto adeguatamente da attacchi hacker i dati personali e sanitari di 842.000 tra assistiti e dipendenti.

 

A seguito delle verifiche sulle misure tecniche e organizzative adottate dalla Asl sia prima che dopo l’attacco subito, il Garante ha evidenziato la mancata adozione di misure adeguate a rilevare tempestivamente la violazione dei dati personali e a garantire la sicurezza delle reti, anche in violazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design).

 

Infatti, durante l’attività ispettiva, era emerso che l’accesso alla rete tramite vpn avveniva mediante una procedura di autenticazione basata solo sull’utilizzo di username e password. Inoltre, la carenza di segmentazione delle reti aveva causato la propagazione del virus all’intera infrastruttura informatica.

 

Nel sanzionare l’illecito il Garante ha tenuto conto, tra l’altro, del fatto che il data breach aveva riguardato dati idonei a rilevare informazioni sulla salute di un numero molto rilevante di interessati.

 

Dopo l’accaduto, l’azienda ha adottato una serie di misure volte non solo ad attenuare il danno subito dagli interessati, ma anche a ridurre la replicabilità dell’evento stesso, tra le quali l’attivazione di una procedura di accesso alla rete tramite vpn con doppio fattore di autenticazione.

In scadenza la prima rata della definizione agevolata delle cartelle: come e dove pagare

Il 31 ottobre scade il termine per il pagamento della prima (o unica) rata dovuta dai 3 milioni di contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali, introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle entrate-riscossione, comunicato 25 ottobre 2023).

L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda che il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata delle cartelle deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera inviata da AdER in risposta ai contribuenti che hanno presentato domanda di adesione entro il termine di legge del 30 giugno 2023.

 

Per ciascuna rata la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto, pertanto, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023 (essendo il 5 novembre festivo).

In caso di mancato pagamento, ritardo oltre il termine ultimo o importi parziali, i benefici della definizione agevolata verranno meno e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Riguardo ai metodi di pagamento, AdER chiarisce che è possibile pagare:

– in banca;

– agli ATM abilitati ai servizi di pagamento Cbill;

– con l’internet banking;

– agli uffici postali;

– nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;

– sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa.;

– direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su appuntamento.

 

Sul sito di AdER sono disponibili alcuni servizi utili per i contribuenti in vista delle scadenze di pagamento. In particolare, è possibile scaricare una copia della comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento direttamente nell’area riservata del sito, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure ricevendola via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

È anche prevista la possibilità di chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della definizione agevolata sul conto corrente, oltre che allo sportello, anche dall’area riservata del sito di AdER utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste, mentre l’addebito sul conto, nel caso sia confermata l’attivazione, sarà operativo a partire dalla rata successiva.

 

Il servizio “ContiTu“, inoltre, consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute, accedendo alla voce ContiTu fra le pagine del sito dedicate alla definizione agevolata e compilando la richiesta. Al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento, mentre per i restanti debiti riportati nella comunicazione la definizione agevolata non produrrà effetti.

 

Infine, AdER ricorda che per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione del mese di maggio 2023, i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di 3 mesi. Pertanto, la comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo mese di dicembre e il termine per il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione-quater è previsto nel 2024.

 

Procedimento di liquidazione delle prestazioni INAIL: sospensione del termine di prescrizione

Arrivano le istruzioni INAIL alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 2019 (INAIL, circolare 23 ottobre 2023, n. 44). 

L’INAIL ha fornito le istruzioni operative aggiornate sulla sospensione del termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni, ai sensi dell’articolo 111, comma 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il D.PR. n. 1124/1965. Le indicazioni giungono alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 7 maggio 2019, n. 11928.

In sostanza, con la sentenza citata, pertanto, la Corte ha ritenuto di aderire al precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, espresso nella sentenza a Sezioni Unite 16 novembre 1999, n.783, secondo cui il termine triennale di prescrizione rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell’INAIL.

Le istruzioni operative

Pertanto, in linea con l’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza della Corte di Cassazione del 2019, il termine di prescrizione triennale rimane sospeso fino a che il procedimento di liquidazione delle
prestazioni non si conclude con un provvedimento espresso.

L’INAIL indica che dato che la prescrizione non può più essere validamente eccepita, le sue strutture territoriali devono concludere il procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni, emettendo il relativo provvedimento che può essere di accoglimento o di rigetto. L’adozione del provvedimento espresso determina la cessazione della sospensione della prescrizione che riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell’assicurato. 

Al riguardo, l’Istituto, infine, segnala che secondo un recente principio di diritto affermato dai giudici di legittimità (Cass. sez. IV.11 ottobre 2022, n.29532), il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all’articolo 112 del D.P.R. n.1124/1965, resta sospeso, ex art.111, comma 2 dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore; il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato. 

Di conseguenza, sono superate le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL n. 42/2013.

CCNL Cooperative Sociali: è ancora confronto sul rinnovo contrattuale

Prosecuzione delle trattative contrattuali

Nei giorni scorsi presso la sede di ConfCooperative, è proseguita la trattativa tra le OO.SS. e le Centrali Cooperative sul rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, disciplina applicata ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo-Cooperative Sociali.
I principali temi discussi sono stati:
– la novazione degli articoli sui contratti a termine;
– circa il 1° livello, la quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione;
– la revisione degli inquadramenti per alcune figure professionali;
– la modifica dell’articolato sull’obbligo di residenza in struttura (notti passive).
Queste le proposte su cui le Organizzazioni Sindacali auspicano di apportare approfondimenti e proprie importanti valutazioni, e su cui le Associazioni Datoriali si impegnano a formulare proposte in vista del prossimo incontro.
Da ultimo, le Parti hanno poi ribadito la volontà di intensificare il dibattito selezionando le priorità condivise per verificare l’esistenza o meno delle condizioni al fine di rendere concreta una preintesa.

Semplificazione norme in materia di adempimenti tributari: il Cdm approva il decreto in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023 ha approvato, in esame preliminare, un D.Lgs. recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55). 

Tra i principali obiettivi perseguiti dal Decreto, il Consiglio dei ministri ricorda:

  • razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;

  • armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell’anno;

  • semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;

  • ampliare le forme di pagamento;

  • incentivare l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate;

  • semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria;

  • incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;

  • prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la

  • digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il testo, in particolare, semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

Inoltre, viene semplificata la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta ed eliminata la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

 

A decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2014.

 

Oltre ciò, nel testo del Decreto si prevede la riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte; si amplia la soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo; si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1 al 31 agosto e dal 1 al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance; si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

 

A partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvederanno alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

 

Incrementate da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20.000 a 50.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP

 

Inserito anche il rafforzamento dei servizi digitali per:

  • potenziare i canali di assistenza a distanza;

  • consentire la registrazione delle scritture private;

  • consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa;

  • consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;

  • consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate;

  • effettuare ulteriori adempimenti.