Accertamento e concordato preventivo biennale: approvato in Consiglio dei ministri il decreto legislativo

In attuazione della delega per la riforma fiscale, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (Consiglio dei ministri, comunicato 3 novembre 2023, n. 57).

Il Decreto approvato in esame preliminare dal CdM contiene disposizioni in materia:

  • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;

  • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Con le disposizioni in materia di procedimento accertativo si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”:

– che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione“;

– l’abrogazione della disciplina dell’invito obbligatorio, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento;

– l’introduzione della disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio;

– l’introduzione della disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

 

Atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, compresi quelli con notifica, potranno essere inviati tramite PEC e la nuova disciplina del domicilio digitale si estende a cartelle di pagamento, atti e comunicazioni dell’agente della riscossione.

 

Vengono, inoltre, introdotte disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

 

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta“, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

 

Nel Decreto, inoltre:

  1. si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA;

  2. si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;

  3. si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette.

In materia di concordato preventivo biennale, invece, si stabilisce che ad esso possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.

Infine, sono disciplinate le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato.

Fringe benefit: operazioni di conguaglio

L’INPS riepiloga la disciplina normativa in materia di fringe benefit con istruzioni operative sulle modalità che i datori di lavoro devono osservare per compiere le operazioni di conguaglio (INPS, messaggio 6 novembre 2023, n. 3884).

Come ben noto, il D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) è intervenuto con disposizioni in ambito di welfare aziendale fissando un nuovo limite massimo di esenzione per i fringe benefit e ampliando le tipologie di benefici concessi ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

In particolare, l’articolo 40 del citato decreto, dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. 

 

Il comma 2 del medesimo articolo 40 precisa che, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, si applica l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro, e dall’altro, la stessa può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro. Sono quindi esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito (imponibile) di lavoro dipendente.

 

L’INPS, nel messaggio in commento rammenta, inoltre, che non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, l’agevolazione relativa alla misura del cosiddetto bonus carburante (prevista all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 23/223), secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto, il valore del “bonus carburante” erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.

Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico o risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per gli altri lavoratori dipendenti, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

 

L’Istituto, dopo aver riepilogato il quadro normativo in materia, si occupa poi delle operazioni di conguaglio precisando che, nel caso in cui il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

 

Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

 

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

 

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:

 

a) porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti;

 

b) provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

 

Vengono anche fornite le istruzioni sulle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens. 

 

I dati esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

 

– con il codice “L490”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit”;

– con il codice “L963”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”;

– con il codice “M963” avente il significato di “Restituzione differenze contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”.

 

Infine, l’INPS si occupa dell’esposizione dei dati nella sezione “PosAgri” del flusso UniEmens, distinguendo i due casi di corresponsione di fringe benefit con valore inferiore ai limiti di legge e con valore superiore a tali limiti.

CCNL Dirigenti Agenzie Marittime: siglato l’accordo di rinnovo

Importanti novità in arrivo per i Dirigenti del settore: Una Tantum, aumenti retributivi, welfare contrattuale e previdenza

Nei giorni scorsi è stato siglato da Federagenti e Manageritalia l’accordo di rinnovo del contratto che riguarda i Dirigenti delle Agenzie Marittime. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2025. Nel testo sono presenti numerose novità che coinvolgono quali: Una Tantum, aumenti retributivi, welfare contrattuale, previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa. Per i dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, vale a dire 27 ottobre 2023, viene corrisposto, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2022, un importo Una Tantum pari a 1.000 euro lordi, come arretrati retributivi. La prima tranche è stata erogata con la retribuzione di ottobre 2023 (500,00 euro) e la seconda viene corrisposta con la retribuzione di novembre 2023 (500,00 euro).

Ai dirigenti che rientrano nella sfera di applicazione del contratto spetta, sulla retribuzione di fatto e a titolo di Superminimo contrattuale, un aumento pari a:

150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.

Per quel che concerne la retribuzione minima contrattuale di ingresso, per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del suddetto accordo, questa non può essere inferiore a 3.600 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023, a 3.700 euro a decorrere dal 1° luglio 2024 e a 3.800 euro a decorrere dal 1° luglio 2025.

La copertura degli oneri derivanti dai servizi di welfare per dirigenti e familiari viene finanziata tramite contributi annui trattenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione. Per le sole annualità 2024/2025, il contributo, pari a 290,00 euro a carico del datore di lavoro e di 130,00 euro a carico del dirigente, viene incrementato di 50,00 euro (25,00 euro a carico del datore di lavoro e 25,00 euro a carico del dirigente). Pertanto, per il sopra indicato biennio, il contributo è pari a 315,00 euro a carico del datore di lavoro e di 155,00 euro a carico del dirigente. Viene precisato, inoltre, che in via transitoria i contributi vengono versati al Fondo di Previdenza “Mario Negri”.

Con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025 è previsto un potenziamento del sistema di welfare contrattuale. Infatti, ai dirigenti viene riconosciuto un contributo welfare obbligatorio pari a 1.500 euro annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare CFMT.

Dal 1° gennaio 2023, il contributo al Fondo di Previdenza Complementare “Mario Negri” è stato incrementato al 2,39%. Mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il suddetto contributo aumenta al 2,43% e dal 1° gennaio 2025 al 2,47%.

Per i dirigenti è previsto il Fondo di assistenza sanitaria integrativa – Fondo “Mario Besusso” – integrativo del SSN nelle seguenti percentuali:

– 5,29% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui;

– 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

– 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, compreso quello relativo al preavviso sostituito da indennità.

CARTA BLU, PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO

Introdotte nuove norme sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati (D.Lgs. n. 152/2023).

Il decreto legislativo n. 152/2023 che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre. Il provvedimento modifica in varie parti il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. n. 286/1998) con l’obiettivo di rafforzare l’impiego e il reimpiego attraverso anche la possibilità di esercitare un lavoro autonomo.

In particolare, con la sostituzione del comma 1 dell’articolo 27-quater del citato Testo unico viene consentito l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 3 mesi di lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso di specifici requisiti.

I requisiti richiesti per i lavoratori altamente qualificati

La novella normativa stabilisce la necessità del possesso alternativamente di:

– titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;

– requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;

– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;

– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

La retribuzione

Per quel che riguarda la retribuzione di questi lavoratori, al comma 5, lettera c del medesimo articolo 27 quater del D.Lgs. 286/1998 viene stabilito che l’importo annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT.

Procedura di rilascio

Tra le agevolazioni previste c’è la possibilità per il datore di lavoro di non verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (comma 5-ter). Inoltre, al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell’offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa (comma 8).

Impiego e reimpiego

La nuova normativa stabilisce anche che il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego (comma 13-bis) e che può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo (comma 13-ter) .

Ricongiungimento familiare

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.

 

CCNL Servizi (Anpit-Cisal): con il mese di novembre, aggiornati i minimi retributivi



Aumenta la paga base nazionale conglobata mensile per i lavoratori del settore


Il CCNL Servizi (Anpit-Cisal) sottoscritto il 29 ottobre 2021 tra Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal, avente decorrenza dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024, ed applicato ai dipendenti delle aziende che erogano servizi ausiliari integrati alla persona, alle collettività e alle aziende, fornendo servizi distributivi o gestendo piattaforme logistiche che, nelle diverse forme societarie, operano con la riserva che, qualora emergano aree applicative particolari, vi può anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL, prevede all’art. 271 Voce 1) art. 269: Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, la retribuzione fissa mensile in vigore dal mese di novembre per dirigenti, quadri, impiegati, operai ed operatori di vendita come di seguito riportata.















































Livello Minimo
Dirigente 4.704,00
Quadro 2.332,00
A1 (ex A2) 2.027,20
A2 (ex A3) 1.823,40
B1 1.621,40
B2 1.468,10
Venditore Gestionale 1.459,26
Venditore 1 1.321,29
C1 1.316,60
C2 1.213,80
Venditore 2 1.184,94
D1 1.112,80
Venditore 3 1.092,42
D2 1.010,00