Lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura: indicazioni su NASpI e DIS-COLL

I soggetti beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura nel limite di 45 giornate annue, per cui l’INPS chiarisce il relativo regime di compatibilità (INPS, circolare 7 novembre 2023, n. 89). 

La Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 343), ha previsto, per il biennio 2023-2024, la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

 

In particolare, il successivo comma 344 stabilisce non solo il limite di durata delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale – che non può eccedere le 45 giornate annue per singolo lavoratore – ma individua anche la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole.

 

Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie:

 

a) persone disoccupate, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL (di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015), o del reddito di cittadinanza e dell’Assegno di inclusione ovvero percettori di ammortizzatori sociali; 

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, in considerazione di quanto esposto sopra alla lettera a), fornisce chiarimenti sulla compatibilità delle citate prestazioni lavorative con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

 

Il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse. Si ricorda, inoltre, che il predetto compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

 

I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali in argomento sono quindi interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, dunque, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del D.Lgs. n. 22/2015.

 

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

 

In caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo (articolo 1, comma 345, Legge n. 197/2022).

 

Si ricorda che, in ipotesi di superamento del limite di durata previsto dal citato comma 344, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che l’utilizzo di soggetti diversi da quelli elencati è punibile con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione.

MIMIT-MIT: più taxi, più licenze e più servizi in auto ecologiche

Il Ministero delle imprese e del made in Italy e quello delle Infrastrutture e dei trasporti hanno comunicato di aver emesso una circolare esplicativa che consentirà ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze taxi aggiuntive (Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: comunicati 6 novembre 2023).

Per consentire ai comuni di risolvere le problematiche legate alla carenza dei taxi sulle strade Italiane e per rispondere alle criticità denunciate dall’Autorità per la concorrenza e il mercato, il MIMIT e il MIT hanno inviato una circolare ai comuni, all’Associazione nazionale Comuni italiani, all’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, all’ENAC e alle associazioni di categoria, fornendo tutti i chiarimenti necessari sulle nuove norme introdotte dal Decreto Asset, approvato il 10 agosto 2023 e convertito successivamente in Legge il 9 ottobre.

 

Le nuove regole semplificate permettono ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive taxi a chi è già titolare di una licenza, per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.
Le predette licenze hanno:

  • carattere temporaneo o stagionale;

  • una durata non superiore a 12 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12, su esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.

La durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale, per motivi di esigenze economiche e turistiche, ne preveda un utilizzo anche frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale previsto.

 

Vengono semplificate le regole anche per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana e quelli sede di aeroporto, che possono incrementare il numero delle licenze taxi in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, mediante apposito concorso straordinario con procedura semplificata e accelerata. 

I comuni sono autorizzati ad indire subito i concorsi straordinari per aumentare le licenze, senza ulteriori interventi normativi, richieste o autorizzazioni, con incentivi raddoppiati per l’acquisto di auto sostenibili.

Sono una settantina i comuni interessati, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, ma anche Bergamo, Verona, Trapani.

 

I tassisti che ne faranno domanda potranno anche avere, con una semplice comunicazione, la doppia guida sulla stessa auto. Basterà farne richiesta ai comuni e sarà automaticamente concessa.

Assunzione dei percettori di RDC: la Commissione europea autorizza gli Aiuti di Stato

In base alla Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final, ai datori di lavoro privati può essere riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 novembre 2023).

La Commissione europea ha dato l’ok all’Aiuto di Stato finalizzato alla promozione dell’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (ex art. 1, comma 294 e ss., Legge 29 dicembre 2022, n. 197). A darne notizia sul sito istituzionale è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva avanzato richiesta a Bruxelles.

Pertanto, in base alla Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono i percettori del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ovvero, che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali.

Rimangono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il limite massimo di importo dello sgravio è pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Con appositi provvedimenti di prassi, l’INPS fornirà le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo.​

Grazie alla misura saranno disponibili 61,5 milioni di euro per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione Europea il 9 marzo 2023.

 

CCNL Panifici: definito l’elemento perequativo regionale



Per i lavoratori di aziende prive di contrattazione di secondo livello prevista una tranche a novembre e una a febbraio 2024 


 A seguito degli incontri avvenuti lo scorso 13 luglio,19 luglio e 25 settembre tra Assipan, Assopanificatori e Flai-Cgil, Fai-Cisl ,Uila-Uil sono stati definiti gli importi previsti a titolo di elemento perequativo regionale, sulla base di quanto stabilito a livello contrattuale per i lavoratori in forza alle Aziende di panificazione ad indirizzo artigianale, prive di contrattazione di secondo livello e/o territoriale.
Gli importi sono erogati al personale in forza al 25 settembre 2023, data di sottoscrizione dell’accordo.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’importo  è destinato in modo proporzionale, agli apprendisti, invece, nella misura del 70%.
L’elemento è onnicomprensivo, non viene computato in alcun istituto contrattuale, né nel trattamento di fine rapporto.
Viene erogato in due tranche previste a novembre 2023 e febbraio 2024.
Di seguito gli importi.
















































































































Regione Importo  Novembre 2023  Febbraio 2024
Bolzano 90 50 40
Trento 90 50 40
Emilia- Romagna 90 50 40
Veneto 90 50 40
Lombardia 90 50 40
Toscana 90 50 40
Friuli Venezia Giulia 90 50 40
Liguria 70 70 /
Lazio 70 70 /
Valle d’Aosta 70 70 /
Piemonte 70 70 /
Basilicata 70 70 /
Campania 70 70 /
Abruzzo 55 55 /
Marche 55 55 /
Umbria 55 55 /
Sardegna 55 55 /
Molise 55 55 /
Calabria 55 55 /
Sicilia 55 55 /
Puglia 55 55 /

CCNL Agenzie immobiliari: da novembre erogati nuovi minimi retributivi



Con la busta paga di novembre aggiornati i minimi retributivi


Il contratto siglato il 7 giugno 2021 da Fiap, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs ha stabilito l’erogazione, con la busta paga del mese di novembre 2023, di nuovi minimi retributivi. Il contratto si applica agli agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi ed il loro personale. Di seguito la tabella con gli importi.
































Livello Minimo
Quadro 2.500,20
1 2.307,59
2 2.069,87
A 1.862,88
3 1.848,59
4 1.672,68
B 1.663,73
5 1.563,97
6 1.459,98