CCNL Cinematografia Esercizi: nuovo incontro per il rinnovo

Definito l’aumento di 200,00 euro al 4° livello 

Lo scorso 19 novembre si sono incontrate l’ANEC e  le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, la Uilcom-Uil per discutere sul rinnovo del CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.
Di seguito gli argomenti discussi:
– revoca della proposta datoriale su una nuova classificazione;
– definito l’aumento contrattuale complessivo in 200,00 euro al FTE 4° livello e prima tranche pari a 60,00 euro con decorrenza 1° novembre 2024;
– stabilita la decorrenza dal 1° novembre 2023 sino al 31 dicembre 2026.
Viene revocato, inoltre, lo stato di agitazione dichiarato dalle sigle sindacali. 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo 2025-2027

La piattaforma per il rinnovo è stata rinnovata a larga approvazione dei lavoratori, ora la via il tavolo del negoziato

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 20 novembre 2024, l’approvazione da parte della lavoratrici e dei lavoratori della piattaforma di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria. La votazione ha raccolto il 99% dei consensi, facendo registrare una partecipazione pari a 47.031 lavoratori su 80.891 dipendenti coinvolti negli stabilimenti. 
Il rinnovo contrattuale consentirà di dare risposte concrete, affermano le Sigle, in materia di salario, riduzione dell’orario di lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza e conciliazione vita e lavoro; tutti elementi che consentiranno di rilanciare un settore cruciale per il tessuto produttivo. La piattaforma verrà ora inviata alle parti datoriali di Unionmeccanica e Confapi, con l’auspicio che venga convocato il tavolo del negoziato in tempi brevi. 

Banche e assicurazioni: la comunicazione per evitare ulteriore ripartizione delle rate di crediti edilizi

L’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione che deve essere utilizzata dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle assicurazioni per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 21 novembre 2024, n. 422331).

L’articolo 121, comma 3-ter, del D.L. n. 34/2020, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.

 

Pertanto, l’Agenzia ha stabilito che la comunicazione debba essere inviata all’Agenzia:

  1. per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, dal 3 al 31 dicembre 2024. Se la comunicazione si riferisce alla totalità delle rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione il relativo codice tributo, l’anno di riferimento, il numero e l’importo complessivo delle rate interessate, senza allegare il relativo elenco;

  2. per le rate dei crediti che non risultano ancora accettate dal cessionario entro il 2 dicembre 2024, oppure per le rate acquistate successivamente, dal 3 dicembre 2024 in occasione dell’accettazione della rata del credito, direttamente da parte del cessionario.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 205147/2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata.

 

Nel caso in cui non venga effettuata la predetta comunicazione, le rate interessate verranno ulteriormente ripartite in 6 rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.

CCNL Terziario Confesercenti: siglato l’accordo sui nuovi profili per l’apprendistato professionalizzante

Ai fini dell’assunzione con contratto di apprendistato, dal 1° novembre 2024 verranno applicate le modifiche alla classificazione ed i nuovi profili formativi 

Con accordo firmato il 4 novembre 2024, le Parti sociali Confesercenti Nazionale e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno stabilito che, al fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, le modifiche alla classificazione introdotte con l’accordo di rinnovo del CCNL di settore siglato in data 22 marzo 2024, entrano in vigore dal 1° novembre 2024.
Pertanto, troveranno applicazione le nuove figure previste dagli articoli 113, 115, e 115.1. Inoltre, vengono forniti i nuovi profili formativi.
Con specifico riferimento alla figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall’articolo 53 del testo contrattuale vigente, le Parti sociali stabiliscono che il livello di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico saranno quelli del secondo livello per tutta la durata dei 36 mesi.

Esonero contributivo per le assunzioni di beneficiari ADI e SFL: disponibile il modulo per la richiesta

L’istanza on-line si trova all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” (INPS, messaggio 20 novembre 2024, n. 3888).

L’INPS ha comunicato che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale, al percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), come stabilito dagli articoli 10 e 12 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro).

La domanda

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

–    l’indicazione del lavoratore assunto;

–    l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);

–    il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

–    l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

–    l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

–    la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;

–    l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

Nel caso risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

Peraltro, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

A seguito dell’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Il riconoscimento del contributo per l’attività di mediazione 

Al fine del riconoscimento del contributo alle agenzie o agli enti che hanno effettuato l’intermediazione, nel modulo telematico di richiesta dell’esonero per l’assunzione effettuata, il datore di lavoro interessato deve dichiarare se l’assunzione sia avvenuto a seguito della specifica attività di mediazione (articolo 10, comma 4 del Decreto Lavoro).

Qualora, nel modulo telematico, venga dato rilievo a tale specifica modalità di attivazione del rapporto di lavoro, le procedure telematiche riconoscono il contributo spettante alle agenzie/enti, che vengono informate del contributo riconosciuto mediante invio, da parte dell’INPS, di una specifica comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

A seguito del riconoscimento del contributo, l’agenzia/ente può accedere al cruscotto appositamente predisposto dall’Istituto sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Cruscotto SFL-ADI” e inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.

Con l’accesso al medesimo cruscotto, inoltre, l’agenzia/ente interessato può visionare il dettaglio degli importi spettanti per ogni rapporto di lavoro incentivato per il quale sia stato dichiarato l’utilizzo dell’attività di intermediazione e degli eventuali importi già fruiti.

Il pagamento del contributo viene effettuato in modalità accentrata, mediante liquidazione su contabilità di sede, con le seguenti tempistiche: a partire dal trentesimo giorno successivo all’inserimento e conferma dell’IBAN da parte del soggetto interessato nella piattaforma dedicata; gli eventuali ulteriori importi spettanti vengono accreditati nei 30 giorni successivi alla data dell’ultimo pagamento.

Infine, nel messaggio in commento sono comunicate le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.