Fringe benefit: precisazioni sul conguaglio nella sezione ListaPosPA Uniemens

Illustrate le modalità di esposizione dei dati per il recupero della contribuzione in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica (INPS, messaggio 14 novembre 2023, n. 4027).

L’INPS ha comunicato alcune precisazioni e istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens. Si tratta, in effetti, di un’integrazione del recente messaggio n. 3884/2023 con cui si illustrano le modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens per il recupero della contribuzione – nei casi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore alle soglie previste rispettivamente al comma 1 e 2 dell’articolo 40 del D.L. n. 48/2023 – in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

In sostanza, in tali ipotesi, i datori di lavoro potranno recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione inviando nella <ListaPosPA> del mese di competenza dicembre 2023, l’elemento V1, Causale 5, a sostituzione della precedente denuncia del periodo o dei periodi in cui è stato dichiarato e assoggettato a contribuzione l’imponibile comprensivo della quota suddetta, indicandolo al netto della stessa.  

Analoga modalità deve essere utilizzata anche nei casi in cui il datore di lavoro debba, invece, assoggettare a contribuzione la quota di fringe benefit precedentemente esclusa, qualora questa quota, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (per i lavoratori dipendenti con figli a carico) o superiore a 258,23 euro (per la restante platea di lavoratori dipendenti).  

In presenza di lavoratori ai quali si applica il massimale previsto dall’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, qualora a seguito delle operazioni citate, l’importo da esporre nello specifico elemento “Eccedenza Massimale” vari a partire dal mese di regolarizzazione (per cui le retribuzioni già esposte in uno o più mesi successivi dovranno essere invece dichiarate, a seconda dei casi, come imponibili o come eccedenti), sarà necessario trasmettere per i mesi interessati l’elemento V1, causale 5, per effettuare le opportune correzioni.

Le somme imputabili al “bonus carburante”

Con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, l’INPS si era occupato del regime contributivo dei fringe benefit introdotto, per l’anno d’imposta 2023 dall’articolo 40 del D.L., n. 48 (Decreto Lavoro).

Nel messaggio in questione, l’Istituto aveva anche fornito precisazioni sulle modalità applicative relative all’assoggettamento a imposizione contributiva del bonus carburante (articolo 1, comma 1 del D.L.  n. 5/2023).

In particolare, in relazione a questa ultima fattispecie, è stato precisato che la quota relativa ai buoni benzina (o l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente le rispettive soglie previste dal menzionato articolo 40, commi 1 e 2, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre la quota relativa ai buoni benzina eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri fringe benefit è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Proprio in proposito, l’INPS evidenzia che nei casi in cui le somme imputabili al “bonus carburante” non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle medesime avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”.

Diversamente, nei casi in cui le somme relative ai buoni benzina siano già state assoggettate a contribuzione e debbano essere recuperate perché confluite nell’importo ancora capiente dei fringe benefit, il loro recupero potrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel messaggio n. 3884/2023.

CCNL Dirigenti Magazzini Generali: a novembre la seconda tranche dell’Una Tantum

Con la retribuzione di novembre è prevista l’erogazione del restante importo di 500,00 euro a titolo di Una Tantum

Con l’accordo siglato il 31 maggio 2023 ASSOLOGISTICA e MANAGERITALIA hanno rinnovato la parte economica del contratto applicabile ai dirigenti delle imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aereoportuali.
Oltre agli aumenti retributivi, in vigore dal prossimo dicembre, è stato previsto ad integrale copertura periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, un importo “una tantum” di 1.000,00 euro lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches:
– 500,00 euro con la retribuzione di luglio 2023;
500,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula dell’accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Nell’accordo viene inoltre precisato che l’importo in questione non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

Infortuni in occasione delle attività formative: istruzioni per le domande di accesso al Fondo

L’INAIL fornisce istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al sostegno economico previsto dal Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative (INAIL, circolare 14 novembre 2023, n. 49).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il D.M. 25 settembre 2023, ha affidato all’INAIL la gestione delle domande nonché l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative istituito dall’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023.

 

Al Fondo in argomento hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.

 

In particolare, si tratta degli infortuni:

 

– avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;

mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;

– accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Sono esclusi gli infortuni in itinere.

 

I familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono innanzitutto, in parti uguali, il coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione, e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.

 

In mancanza delle suddette categorie di beneficiari, l’aiuto può essere chiesto dai genitori, anche adottanti, dai fratelli e dalle sorelle, fino ad arrivare agli ascendenti di secondo grado, con divisione delle quote in parti uguali in caso di concorso di più aventi diritto.

 

L’importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua dello stesso ed è determinato per ciascun infortunio mortale in 200.000 euro.

 

Le domande per l’accesso al beneficio devono essere inviate direttamente alla sede INAIL competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.

 

I soggetti interessati, in attesa del rilascio dell’apposito servizio online, potranno utilizzare il modulo allegato alla circolare in commento, inoltrandolo a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore. È inoltre sempre ammissibile, secondo le regole generali, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio scelto dal richiedente. 

 

Vengono poi ricordati i termini di presentazione delle istanze da rispettare a pena di inammissibilità e che sono i seguenti:

 

a) entro il 18 febbraio 2024 – per infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023;

 

b) entro 90 giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo – per infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023.

 

Tra i dati che devono essere riportati nel modulo vi sono, tra gli altri, anche l’indicazione del grado di parentela, i dati del familiare beneficiario del sostegno economico (da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto beneficiario), i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio occorso durante e/o in occasione delle attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Trattamento fiscale contributo di malattia e bonus straordinario Covid-19 erogati dall’Ente Bilaterale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi corrisposti dall’Ente bilaterale una tantum e in misura fissa ai lavoratori dipendenti che ne facciano richiesta, sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie di cui all’art. 6 del TUIR, non trovando applicazione di conseguenza la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (Agenzia delle entrate, risposta 15 novembre 2023, n. 462).

L’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 276/2003 definisce gli ”Enti bilaterali” quali organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:

  • la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;

  • la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;

  • la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;

  • lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro;

  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che esso deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi.

 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del TUIR i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari;

b) redditi di capitale;

c) redditi di lavoro dipendente;

d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi d’impresa;

f)  redditi diversi.

 

In particolare, le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per Legge n. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali.

Al contrario le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In relazione, invece, all’erogazione una tantum, da parte di un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti, di un’indennità corrisposta in presenza di uno stato di bisogno derivante dal contagio da Covid-19, sulla base della attestazione rilasciata dall’Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell’iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito, l’Agenzia ha chiarito che la stessa non rileva sotto il profilo fiscale, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

Infine, relativamente ai contributi assistenziali concessi da enti privati di previdenza e assistenza ai professionisti in attività o in pensione, propri assicurati, qualora erogati per calamità naturali che hanno procurato danni ad immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale, le Entrate hanno ribadito che essi sono soggetti a tassazione solo se classificabili nelle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del TUIR. 

 

Nel caso in esame, l’Ente Bilaterale istante eroga:

  • un contributo per malattia di lunga durata;

  • un bonus straordinario Covid-19.

Tali contributi, corrisposti una tantum e in misura fissa, agli iscritti che ne facciamo richiesta sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, non trova applicazione la ritenuta a titolo di acconto.

CCNL Animazione (Conflavoro-Confsal): da novembre nuovi minimi retributivi


 


Con la retribuzione di novembre minimi aggiornati 


Con il CCNL del 3 giugno 2022 sono stati stabiliti i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga del mese di novembre. Il contratto, in scadenza il 31 maggio 2025, riguarda le lavoratrici ed i lavoratori che prestano servizio presso le Aziende di Animazione ed Intrattenimento; inoltre il CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra dipendenti e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell’ambito dell’intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Mentre, non sono inquadrabili in questo contratto i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che devono, invece, aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero.
Di seguito, in tabella vengono riportati i nuovi minimi da novembre 2023, per gli amministrativi e per gli operatori delle strutture turistiche. Secondo disposizioni contrattuali, al Quadro viene riconosciuta, in aggiunta un’indennità pari a 75,00 euro assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali.






































Livello Minimo
Quadro 2.860,75
I 2.501,36
A1 2.390,50
A2 1.921,40
I1 1.809,39
A3 1.727,85
I2 1.558,23
A4 1.507,05
I3 1.368,57
A5 1.286,65
I4 1.189,17