CCNL Autostrade: misure di sostegno a favore della popolazione colpita dall’alluvione in Toscana

Su base volontaria sarà possibile devolvere ore di retribuzione, giornate di permesso e/o ferie 

Il 13 novembre 2023 si sono incontrate la Direzione di Autostrade per I’Italia e le OO.SS. Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Vl, per analizzare le possibili iniziative di aiuto e sostegno alla popolazione interessata dalle recenti alluvioni che hanno colpito alcuni territori della Toscana.
In primo luogo, le Parti hanno stabilito che, su base volontaria, sarà possibile per tutti i dipendenti del Gruppo ASPI:
– devolvere ore della propria retribuzione;
– cedere, giornate (anche 1/2) di ferie e/o ore di permesso, che saranno convertite nel corrispettivo economico.
Al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dall’alluvione, il valore complessivo di quanto sopra definito verrà raddoppiato dall’Azienda e devoluto alla Protezione Civile.
Verranno inoltre riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso, retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo ad iniziative di aiuto verso i territori colpiti dall’evento alluvionale, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato.
Nell’accordo viene infine precisato che le iniziative in questione dovranno essere presentate alla Direzione Aziendale, preventivamente corredate da apposita documentazione. 

Fabbricati collabenti, rurali strumentali e conduzione associata di terreni: applicabilità dell’IMU

Il Dipartimento delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità dell’IMU ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni (Ministero dell’economia e delle finanze, risoluzione 16 novembre 2023, n. 4/DF).

fabbricati collabenti sono beni immobili presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita. In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante.

La principale ragione dell’iscrizione negli archivi catastali di questa specifica categoria è connessa alle ragioni civilistiche dell’esatta individuazione dei cespiti (e dell’intestatario) al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito.

 

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze precisa che:

  • i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione;

  • i fabbricati collabenti sono e restano “fabbricati“, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.

Tale orientamento è ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sentenza del 18 luglio 2019, n. 19338, riconferma che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’IMU come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.

 

In materia di fabbricati rurali strumentali e ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1%, il Dipartimento ritiene priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali.

 

Richiamando di nuovo la giurisprudenza di legittimità, dunque, il MEF cita la Cassazione 24 agosto 2021, n. 23386, che afferma che l’identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’articolo 13, comma 14-bis, del D.L. n. 201/2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali. 

Oltre ciò, viene riportato anche quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24 marzo 2010, n. 7102, laddove viene affermato che “qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come “rurale“, resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato medesimo, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente”.

 

Infine, il MEF chiarisce che il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano, proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi, forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni, pena lo snaturamento del contratto stesso. Per cui, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore che prevede l’esenzione dall’IMU, di cui al comma 758 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019.

 

 

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: continuano le trattative per l’unificazione

Riprendono le trattative sulle relazioni sindacali e su maggiori diritti e tutele dei lavoratori 

Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno incontrato la parte datoriale Anpas-Misericordie per l’unificazione dei CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas relativamente al triennio 2020-2022.
La riapertura del tavolo è avvenuta a seguito della mobilitazione dei sindacati, successivamente al rifiuto dell’associazione datoriale a proseguire il confronto.
L’obiettivo dell’incontro è stato cercare anche di trovare un accordo sull’unificazione dei due contratti con il CCNL applicabile ai dipendenti del settore Croce Rossa.
Sono, pertanto, riprese le trattative in merito alla parte normativa sospesa e in particolar modo la discussione è stata incentrata su relazioni sindacali, sul mercato del lavoro e sui diritti e sulle tutele, con l’introduzione del pagamento del periodi di maternità al 100%.
E’ stata, inoltre, formulata una proposta su premialità, indennità di turno per lavoro ordinario e conferma della disciplina dell’elemento distinto della retribuzione del CCNL 2010-2012.
Per quanto riguarda la retribuzione, le parti sociali hanno ribadito la volontà di conformare i minimi dei due contratti a quello del CCNL Croce Rossa 2020-2022.
Il prossimo incontro è fissato al 18 dicembre.

Al via la Consultazione Integrazioni Salariali sulla piattaforma OMNIA IS

Il nuovo servizio consente una visione integrata delle domande e dei pagamenti diretti da parte dell’INPS dei trattamenti di cui l’utente è un potenziale beneficiario (INPS, messaggio 16 novembre 2023, n. 4076).

L’INPS ha annunciato il rilascio del nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” accessibile a tutti gli utenti, nell’ambito del progetto PNRR “Piattaforma unica CIG (Omnia IS) – Servizi integrati per i pagamenti – Step 2”.

 

In particolare, nuovo servizio consente, tramite un unico punto di accesso, di avere una visione integrata dello stato delle domande e dei pagamenti diretti da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale di cui l’utente è un potenziale beneficiario.

 

Indicazioni operative

 

“Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” è accessibile dal portale dell’Istituto al link https://servizi2.inps.it/servizi/ConsultazioniSalarialiINTER oppure digitando nella barra di ricerca presente nella home page del portale istituzionale “Consultazione Integrazioni Salariali”.

 

Una volta entrati, a seguito di autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS), il sistema consente di consultare le domande e i pagamenti dell’utente relativamente alle integrazioni salariali percepite a pagamento diretto.

 

Al riguardo, l’INPS evidenzia che i dati riportati non sono aggiornati in tempo reale, bensì al giorno precedente quello della consultazione.

CCNL Scuola Pubblica: continua la trattativa sul comparto Istruzione e Ricerca

Aumenti salariali e riforma dell’ordinamento professionale tra le importanti novità

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro sulla riforma dell’ordinamento professionale del personale tecnico ed amministrativo relativamente al CCNL Scuola Pubblica – Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
A tal proposito l’Aran ha previsto due categorie di tecnici:
– il Tecnico di ricerca suddiviso in tre Aree, ossia Operatore, Collaboratore e Specialista;
– il Tecnico e amministrativo suddiviso in quattro Aree, ossia Operatore, Assistente, Funzionario ed Elevate Professionalità.
Ciò al fine di andare incontro a quanto demandato dalle OO.SS. coinvolte.
Circa la parte economica, l’Aran ha previsto la corrispondenza delle prime retribuzioni delle Aree con i livelli attuali al fine di evitare l’erogazione di assegni ad personam nella fase di passaggio tra i vecchi ed i nuovi inquadramenti professionali.
Nonostante le rigidità registrate sul punto, le Parti hanno deciso comunque di proseguire le trattative al fine di dar valore a tutto il personale di settore soprattutto per una crescita salariale rispetto a quella attuale.
A tal proposito fanno altresì sapere, che è stato fissato un ulteriore incontro per il prossimo 7 dicembre in modo da poter continuare il confronto.